09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

esponsabile unico del procedimento, a seguito del<br />

mandato conferitogli dal Direttore del Comprensorio<br />

sanitario, ha richiesto al costituendo RTI Consorzio<br />

Stabile Finedil le giustificazioni sul ribasso offerto,<br />

in relazione a diverse categorie di lavori.<br />

Non ritenendo sufficienti le giustificazioni prodotte<br />

dal concorrente, il RUP lo ha convocato ai<br />

sensi dell’art. 88 del codice appalti.<br />

Tuttavia, anche dopo l’audizione del concorrente,<br />

il responsabile unico del procedimento ha giudicato<br />

anomala la sua offerta, con valutazioni fatte<br />

proprie dalla stazione appaltante.<br />

Conseguentemente, il Direttore del Comprensorio<br />

sanitario di Bressanone, con determinazione del<br />

12 febbraio 2010 ha escluso il costituendo RTI<br />

Consorzio Stabile Finedil e affidato l’appalto al<br />

concorrente secondo classificato, il RTI Seeste Bau<br />

s.p.a. e F.lli Baraldi s.p.a.<br />

Il Consorzio Stabile Finedil ha quindi proposto<br />

ricorso innanzi al Tribunale regionale di giustizia<br />

amministrativa del Trentino Alto Adige, sezione<br />

di Bolzano, deducendo che: 1) la verifica dell’anomalia<br />

dell’offerta avrebbe dovuto essere effettuata<br />

dalla commissione di gara e non dal responsabile<br />

unico del procedimento; 2) con il richiedere giustificazioni<br />

solo su alcuni voci di prezzo, il RUP<br />

avrebbe effettuato un’analisi parziale dei prezzi e<br />

delle giustificazioni, senza considerare che la valutazione<br />

di anomalia riguarda l’affidabilità globale<br />

dell’offerta.<br />

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa,<br />

sezione autonoma di Bolzano, con sentenza del<br />

6 luglio 2010, n. 193 ha respinto (1) il ricorso presentato<br />

dal Consorzio stabile Finedil, che quindi ha<br />

proposto appello innanzi al Consiglio di Stato per<br />

non aver considerato il giudice di primo grado: 1)<br />

la differenza tra gare aggiudicate con il criterio del<br />

prezzo più basso e gare aggiudicate con il criterio<br />

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini<br />

della sussistenza o meno in capo al responsabile<br />

unico del procedimento della competenza sul procedimento<br />

di verifica dell’anomalia dell’offerta, ai<br />

sensi dell’art. 88 del codice appalti, come modificato<br />

dal D.L. n. 78/2009; 2) che il procedimento di<br />

verifica dell’anomalia sarebbe stato in ogni caso viziato,<br />

poiché il responsabile unico del procedimento<br />

aveva richiesto giustificazioni solo per alcune voci<br />

di prezzo.<br />

All’esito dell’udienza di merito del 10 luglio<br />

2012, il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza<br />

n. 5270 del 2012 ha rimesso all’Adunanza Plenaria<br />

la questione dell’individuazione del soggetto competente<br />

ad eseguire la verifica dell’anomalia.<br />

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

La versione ‘‘originaria’’ dell’art. 88<br />

del codice appalti<br />

Con la sentenza qui in esame l’Adunanza Plenaria,<br />

evidenzia che, anche prima della modifiche apportate<br />

dal D.L. n. 78/2009, l’art. 88 del codice appalti,<br />

nella sua versione originaria (2) (in vigore<br />

Note:<br />

(1) Il T.R.G.A. Bolzano con la sentenza n. 193/2010 ha effettuato<br />

una valutazione che risulterà pienamente conforme al principio<br />

di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza qui in<br />

esame; il T.R.G.A. ha infatti affermato che «è necessario puntualizzare<br />

che con D.L. 18 luglio 2009, n. 78 è stato aggiunto all’art.<br />

88 del D.Lgs. n. 163/2006 l’art. 1-bis che testualmente dispone:<br />

‘‘La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può<br />

istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento<br />

per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga<br />

sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede<br />

per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti’’. Dopo<br />

la modifica predisposta con il D.L. sopra richiamato, il comma 3,<br />

sempre dello stesso articolo 88, invocato anche dalla ricorrente,<br />

ora dispone: ‘‘La stazione appaltante, ovvero la commissione di<br />

cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi<br />

dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite’’. Il comma<br />

3 prima di tale modifica disponeva: ‘‘La stazione appaltante, se<br />

del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri<br />

fissati dal regolamento di cui all’art. 5, esamina gli elementi costitutivi<br />

dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e<br />

può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o<br />

utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore<br />

a cinque giorni lavorativi’’. È ben vero che prima delle modifiche<br />

ed integrazioni sopra indicate esistevano talune incertezze<br />

in relazione alla competenza dell’esame delle giustificazioni e<br />

delle precisazioni delle offerte ritenute anormalmente basse,<br />

cioè se tale incombenza fosse comunque affidata alla commissione<br />

(tecnica) giudicatrice, all’autorità di gara ovvero alla stazione<br />

appaltante stessa. Ciò, in presenza del fatto che non era (e<br />

non lo è tutt’ora) ancora stato varato il regolamento di cui all’art.<br />

5 del codice in esame. Con l’inserimento nell’art. 88 di un nuovo<br />

comma 1-bis il legislatore è intervenuto per fornire chiarezza in<br />

merito all’esame delle offerte ritenute anormalmente basse, attribuendo<br />

tale facoltà alla stazione appaltante, la quale può istituire<br />

(e servirsi), (ma solo) ove lo ritenga opportuno, una commissione,<br />

secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare<br />

le giustificazioni prodotte dagli offerenti. Dalla lettura di tale<br />

norma chiarificatrice può essere desunto che l’istituzione della<br />

commissione è comunque facoltativa (ove lo ritenga opportuno)<br />

e, se istituita, non è necessariamente identica alla commissione<br />

giudicatrice (tecnica) di cui all’art. 84 prevista per la valutazione<br />

delle offerte economicamente più vantaggiose, visto che la<br />

composizione di questa è regolamentata con il predetto articolo,<br />

mentre quella dell’art. 88, comma 1-bis sarebbe da istituire secondo<br />

i criteri stabiliti nel regolamento (non ancora varato). La<br />

valutazione della giustificazioni delle presunte anomalie (scritte<br />

ed orali) prodotte dagli offerenti è deferita alla stazione appaltante,<br />

la quale è libera di scegliere i procedimenti più opportuni per<br />

arrivare ad una decisione definitiva. Nel caso di specie la stazione<br />

appaltante, la quale è investita in base all’art. 88 di decidere<br />

le anomalie delle offerte, si è avvalsa della collaborazione tecnica<br />

del responsabile del procedimento ed ha assunto la decisione<br />

condividendo ed dichiarando proprio l’esito al quale l’incaricato<br />

era giunto».<br />

(2) Qui di seguito il testo dei primi tre commi dell’art. 88 in argomento,<br />

nella loro formulazione ‘‘originaria’’: art. 88 «Procedimento<br />

di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente<br />

basse: 1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e<br />

può indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente<br />

(segue)<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 335

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!