09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Amministrativa<br />

Giurisprudenza<br />

IL COMMENTO<br />

di Francesco De Lucia *<br />

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 121 del D.P.R. 5<br />

ottobre 2010, n. 207 stabilisce espressamente che la verifica dell’anomalia dell’offerta competa al responsabile<br />

unico del procedimento, che può avvalersi o degli organi tecnici della stazione appaltante o, in alternativa,<br />

della commissione giudicatrice.<br />

L’Adunanza Plenaria, con la sentenza qui in esame, ha chiarito che ciò vale anche da prima dell’entrata in vigore<br />

dell’art. 121 cit. - ossia quando era vigente il solo art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 - in considerazione<br />

non solo dell’interpretazione letterale delle norme via via succedutesi, ma anche delle differenti funzioni e finalità<br />

delle attività svolte dal RUP e dalla commissione giudicatrice. Nella medesima sentenza viene ribadito<br />

che il concorrente, per dimostrare la congruità della propria offerta, può fornire giustificazioni anche in relazione<br />

a voci per le quali non sono stati richiesti chiarimenti.<br />

In base al sistema illustrato dall’Adunanza Plenaria, emerge la possibilità che i vari soggetti coinvolti nella<br />

verifica dell’anomalia (commissione giudicatrice o organi interni della stazione appaltante, RUP, vertici della<br />

stazione appaltante) esprimano valutazioni contrastanti. Ove ciò si verifichi, è necessario che la motivazione<br />

del provvedimento finale consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.<br />

In relazione ad una gara da aggiudicare con il<br />

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,<br />

l’Adunanza Plenaria, con la sentenza qui in<br />

esame, ha ritenuto sussistente in capo al responsabile<br />

unico del procedimento il potere di valutare<br />

l’anomalia dell’offerta, anche nel regime antecedente<br />

all’entrata in vigore - avvenuta, come noto,<br />

a giugno 2011 - dell’art. 121 («Offerte anomale»)<br />

del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 («Regolamento<br />

di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile<br />

2006, n. 163, recante ‘‘Codice dei contratti pubblici<br />

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione<br />

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/<br />

CE’’»).<br />

La valutazione dell’Adunanza Plenaria, infatti, è<br />

stata effettuata in relazione ad una gara indetta con<br />

bando pubblicato il 25 agosto 2009, quindi poche<br />

settimane dopo l’entrata in vigore del D.L 18 luglio<br />

2009, n. 78, «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga<br />

di termini e della partecipazione italiana a missioni<br />

internazionali», convertito con modificazioni<br />

nella L. 3 agosto 2009, n. 102.<br />

In particolare, ai fini che qui rilevano, occorre<br />

considerare che la gara d’appalto indetta ad agosto<br />

2009 - oggetto dell’analisi dell’Adunanza Plenaria<br />

- è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 88<br />

(«Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte<br />

anormalmente basse») del D.Lgs. 12 aprile<br />

2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi<br />

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle<br />

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), come appena<br />

modificato dall’art. 4-quater del D.L. n. 78/<br />

2009, in modo da prevedere espressamente la facoltà<br />

per il RUP di procedere alla verifica dell’anomalia<br />

dell’offerta, anche in relazione a gare da<br />

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa.<br />

Per altro, l’Adunanza Plenaria sottolinea chiaramente<br />

la competenza e la centralità del RUP nel<br />

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta,<br />

sia nel regime attualmente vigente, sia in quello<br />

previgente; e, a tal fine, effettua un accurato excursus<br />

sul succedersi delle norme - art. 88 del D.Lgs. n.<br />

163/2006, nella versione originaria del 2006; art.<br />

88 cit., nella versione modificata da D.L. n. 78/<br />

2009; art. 121 del D.P.R. n. 107/2010 - in base alle<br />

quali si è originato il contrasto giurisprudenziale<br />

che ha reso necessario il suo intervento, con la sentenza<br />

qui in esame.<br />

La fattispecie processuale<br />

Con bando pubblicato in data 25 agosto 2009,<br />

l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di<br />

Bolzano - Comprensorio sanitario di Bressanone ha<br />

indetto una procedura aperta per l’affidamento di<br />

lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale<br />

di Bressanone, da aggiudicare col criterio dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa.<br />

Il costituendo raggruppamento temporaneo di<br />

imprese con capogruppo il Consorzio Stabile Finedil<br />

Soc. cons. a r.l. ha partecipato alla gara d’appalto<br />

e, all’esito delle operazioni svolte dalla commissione<br />

di gara, è risultato primo in graduatoria, con<br />

un’offerta che tuttavia superava la soglia di anomalia.<br />

In presenza di un’offerta sospetta di anomalia, il<br />

Nota:<br />

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />

di un referee.<br />

334 Urbanistica e appalti 3/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!