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Amministrativa<br />
Giurisprudenza<br />
IL COMMENTO<br />
di Francesco De Lucia *<br />
Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 121 del D.P.R. 5<br />
ottobre 2010, n. 207 stabilisce espressamente che la verifica dell’anomalia dell’offerta competa al responsabile<br />
unico del procedimento, che può avvalersi o degli organi tecnici della stazione appaltante o, in alternativa,<br />
della commissione giudicatrice.<br />
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza qui in esame, ha chiarito che ciò vale anche da prima dell’entrata in vigore<br />
dell’art. 121 cit. - ossia quando era vigente il solo art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006 - in considerazione<br />
non solo dell’interpretazione letterale delle norme via via succedutesi, ma anche delle differenti funzioni e finalità<br />
delle attività svolte dal RUP e dalla commissione giudicatrice. Nella medesima sentenza viene ribadito<br />
che il concorrente, per dimostrare la congruità della propria offerta, può fornire giustificazioni anche in relazione<br />
a voci per le quali non sono stati richiesti chiarimenti.<br />
In base al sistema illustrato dall’Adunanza Plenaria, emerge la possibilità che i vari soggetti coinvolti nella<br />
verifica dell’anomalia (commissione giudicatrice o organi interni della stazione appaltante, RUP, vertici della<br />
stazione appaltante) esprimano valutazioni contrastanti. Ove ciò si verifichi, è necessario che la motivazione<br />
del provvedimento finale consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.<br />
In relazione ad una gara da aggiudicare con il<br />
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,<br />
l’Adunanza Plenaria, con la sentenza qui in<br />
esame, ha ritenuto sussistente in capo al responsabile<br />
unico del procedimento il potere di valutare<br />
l’anomalia dell’offerta, anche nel regime antecedente<br />
all’entrata in vigore - avvenuta, come noto,<br />
a giugno 2011 - dell’art. 121 («Offerte anomale»)<br />
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 («Regolamento<br />
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile<br />
2006, n. 163, recante ‘‘Codice dei contratti pubblici<br />
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione<br />
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/<br />
CE’’»).<br />
La valutazione dell’Adunanza Plenaria, infatti, è<br />
stata effettuata in relazione ad una gara indetta con<br />
bando pubblicato il 25 agosto 2009, quindi poche<br />
settimane dopo l’entrata in vigore del D.L 18 luglio<br />
2009, n. 78, «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga<br />
di termini e della partecipazione italiana a missioni<br />
internazionali», convertito con modificazioni<br />
nella L. 3 agosto 2009, n. 102.<br />
In particolare, ai fini che qui rilevano, occorre<br />
considerare che la gara d’appalto indetta ad agosto<br />
2009 - oggetto dell’analisi dell’Adunanza Plenaria<br />
- è soggetta alla disciplina dettata dall’art. 88<br />
(«Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte<br />
anormalmente basse») del D.Lgs. 12 aprile<br />
2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi<br />
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle<br />
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), come appena<br />
modificato dall’art. 4-quater del D.L. n. 78/<br />
2009, in modo da prevedere espressamente la facoltà<br />
per il RUP di procedere alla verifica dell’anomalia<br />
dell’offerta, anche in relazione a gare da<br />
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa.<br />
Per altro, l’Adunanza Plenaria sottolinea chiaramente<br />
la competenza e la centralità del RUP nel<br />
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta,<br />
sia nel regime attualmente vigente, sia in quello<br />
previgente; e, a tal fine, effettua un accurato excursus<br />
sul succedersi delle norme - art. 88 del D.Lgs. n.<br />
163/2006, nella versione originaria del 2006; art.<br />
88 cit., nella versione modificata da D.L. n. 78/<br />
2009; art. 121 del D.P.R. n. 107/2010 - in base alle<br />
quali si è originato il contrasto giurisprudenziale<br />
che ha reso necessario il suo intervento, con la sentenza<br />
qui in esame.<br />
La fattispecie processuale<br />
Con bando pubblicato in data 25 agosto 2009,<br />
l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di<br />
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bressanone ha<br />
indetto una procedura aperta per l’affidamento di<br />
lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale<br />
di Bressanone, da aggiudicare col criterio dell’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa.<br />
Il costituendo raggruppamento temporaneo di<br />
imprese con capogruppo il Consorzio Stabile Finedil<br />
Soc. cons. a r.l. ha partecipato alla gara d’appalto<br />
e, all’esito delle operazioni svolte dalla commissione<br />
di gara, è risultato primo in graduatoria, con<br />
un’offerta che tuttavia superava la soglia di anomalia.<br />
In presenza di un’offerta sospetta di anomalia, il<br />
Nota:<br />
* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />
di un referee.<br />
334 Urbanistica e appalti 3/2013