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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

A sostegno della irrilevanza della mancata abrogazione<br />

e di un semplice maquillage legislativo soccorrono<br />

due argomenti, uno di carattere testuale l’altro<br />

di carattere sistematico.<br />

Il primo è che il D.P.R. n. 252/1998, il cui art. 10,<br />

comma 9, appunto richiama la disposizione fonte<br />

delle informative atipiche, compare ancora nell’elenco<br />

delle abrogazioni di cui all’art. 120, comma<br />

2, del codice.<br />

Il secondo è che è poco comprensibile mantenere<br />

all’esterno del codice una disposizione così importante.<br />

Questi argomenti, però, possono non essere decisivi<br />

perché con l’attuale formulazione del decreto correttivo,<br />

l’art. 1-septies D.L. n. 629/1982 rimane comunque<br />

in vigore (17) e determina notevoli incertezze<br />

interpretative su un aspetto decisivo della documentazione<br />

antimafia. La contraddizione rispetto<br />

all’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa<br />

del codice, realizzare un testo di riferimento valido<br />

e completo delle norme antimafia, anche amministrative,<br />

è evidente.<br />

Segue: le conseguenze interdittive<br />

delle informazioni e rilievi in ordine<br />

agli artt. 92 e 94 del codice<br />

Il codice antimafia rende le conseguenze interdittive<br />

delle informazioni generalmente vincolate, anche<br />

dopo la stipulazione del contratto o l’instaurazione<br />

del rapporto (art. 94).<br />

Di particolare rilievo è il caso in cui l’informativa<br />

sia successiva alla stipula del contratto o al rilascio<br />

degli atti autorizzatori.<br />

In precedenza l’art. 11, commi 2 e 3, D.P.R. n.<br />

252/1998 lasciava margini di scelta più ampi all’amministrazione<br />

(in questo senso è sempre stata interpretata<br />

la locuzione adoperata dal legislatore «può<br />

revocare ... o recedere» e «facoltà di revoca o recesso»),<br />

anche se la giurisprudenza ha individuato i limiti<br />

a tale apprezzamento dell’amministrazione. La<br />

giurisprudenza, anche di recente, ha ribadito la sussistenza<br />

di un onere motivazionale ‘‘rafforzato’’ in<br />

capo all’amministrazione che decida per la prosecuzione<br />

del rapporto; la motivazione deve in particolare<br />

dar conto dell’interesse pubblico e della convenienza<br />

alla prosecuzione del rapporto (18). Nella<br />

interpretazione maggioritaria si tratta comunque di<br />

ipotesi eccezionali, perché eccezionale deve essere<br />

la possibilità di «pretermettere l’interesse superiore<br />

teso a impedire alle amministrazioni pubbliche di<br />

intrattenere rapporti con imprese pregiudicate da<br />

tentativi di infiltrazioni mafiosa» (19).<br />

In questo quadro la giurisprudenza ha anche tipizzato<br />

alcune di queste ipotesi, per esempio quando si<br />

dimostri la convenienza alla prosecuzione «in relazione<br />

al tempo dell’esecuzione del contratto e alla<br />

difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa<br />

di decadenza sopravviene a esecuzione ampiamente<br />

inoltrata» (20).<br />

Di norma, viceversa, l’effetto interdittivo della informativa<br />

del prefetto, che accerti il «condizionamento<br />

malavitoso dell’attività», opera in modo<br />

automatico e la risoluzione del rapporto contrattuale<br />

rappresenta un atto doveroso per la stazione appaltante<br />

(21).<br />

Rispetto all’ipotesi di ‘‘informativa sopravvenuta’’, il<br />

codice (artt. 92 e 94) inasprisce gli effetti dell’informazione<br />

prevedendo l’obbligo, e non più la facoltà<br />

per l’amministrazione di recedere dal contratto o di<br />

revocare l’autorizzazione o la concessione, fatto salvo<br />

il pagamento del valore delle opere eseguite e il<br />

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del<br />

rimanente nei limiti delle utilità conseguite.<br />

A fronte di questa previsione generale l’art. 94,<br />

comma 3, pone solo due eccezioni: a) l’opera sia in<br />

Note:<br />

(segue nota 16)<br />

sfavorevole, non potranno dare adito all’adozione di un’informazione<br />

‘‘atipica’’. Piuttosto la sequenza corretta sarà quella di avviare<br />

una fase di approfondimento ulteriore che potrà confluire<br />

nell’adozione di un’informazione interdittiva eventualmente anche<br />

per la ricorrenza delle circostanze di cui all’art. 91, comma<br />

6, del codice. Quest’ultima disposizione, infatti, dà la massima<br />

evidenza, attraendole senz’altro nell’orbita delle informazioni interdittive,<br />

a quelle situazioni tipiche dell’area grigia, rafforzando,<br />

a ben guardare, le finalità prevenzionistiche dell’istituto».<br />

A questo proposito è opportuno ricordare che l’art. 4, comma 1<br />

lett. c), D.Lgs. n. 218/2012 ha modificato l’art. 91, comma 6, e<br />

ricompreso tra le situazioni dalle quali il prefetto può desumere<br />

il tentativo di infiltrazioni mafiose anche l’accertamento delle<br />

violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui<br />

all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione<br />

della reiterazione prevista dall’art. 8-bis della L. 24 novembre<br />

1981, n. 689.<br />

(17) E questa è l’intenzione che emerge espressamente nella<br />

relazione illustrativa del correttivo.<br />

(18) Da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5478<br />

e 19 settembre 2011, n. 5262, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it:<br />

«il provvedimento di prosecuzione del rapporto<br />

contrattuale è soggetto a onere motivazionale rafforzato nel<br />

senso che l’amministrazione deve dare ampia e dettagliata motivazione<br />

quando ritenga di non aderire alla portata inibitoria della<br />

informativa prefettizia, ma laddove invece la stazione appaltante<br />

non intenda fare uso della facoltà di prosecuzione, non si<br />

impone alcun obbligo motivazionale specifico e risulta sufficiente<br />

il mero rinvio alla misura interdittiva» (n. 5478/2011).<br />

(19) Cons. Stato, n. 5478/2011 cit. Cfr. anche Cons. Stato, sez.<br />

V, 27 giugno 2006, n. 4135 in Giurisdiz. Amm., 2006, I, 986 e<br />

sez. V, 29 agosto 2005, n. 4408, in Cons. Stato, 2005, I, 1316.<br />

(20) Cons. Stato, n. 4135/2006 cit.<br />

(21) Cons. Stato, n. 4408/2005 cit.<br />

258 Urbanistica e appalti 3/2013

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