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Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
A sostegno della irrilevanza della mancata abrogazione<br />
e di un semplice maquillage legislativo soccorrono<br />
due argomenti, uno di carattere testuale l’altro<br />
di carattere sistematico.<br />
Il primo è che il D.P.R. n. 252/1998, il cui art. 10,<br />
comma 9, appunto richiama la disposizione fonte<br />
delle informative atipiche, compare ancora nell’elenco<br />
delle abrogazioni di cui all’art. 120, comma<br />
2, del codice.<br />
Il secondo è che è poco comprensibile mantenere<br />
all’esterno del codice una disposizione così importante.<br />
Questi argomenti, però, possono non essere decisivi<br />
perché con l’attuale formulazione del decreto correttivo,<br />
l’art. 1-septies D.L. n. 629/1982 rimane comunque<br />
in vigore (17) e determina notevoli incertezze<br />
interpretative su un aspetto decisivo della documentazione<br />
antimafia. La contraddizione rispetto<br />
all’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa<br />
del codice, realizzare un testo di riferimento valido<br />
e completo delle norme antimafia, anche amministrative,<br />
è evidente.<br />
Segue: le conseguenze interdittive<br />
delle informazioni e rilievi in ordine<br />
agli artt. 92 e 94 del codice<br />
Il codice antimafia rende le conseguenze interdittive<br />
delle informazioni generalmente vincolate, anche<br />
dopo la stipulazione del contratto o l’instaurazione<br />
del rapporto (art. 94).<br />
Di particolare rilievo è il caso in cui l’informativa<br />
sia successiva alla stipula del contratto o al rilascio<br />
degli atti autorizzatori.<br />
In precedenza l’art. 11, commi 2 e 3, D.P.R. n.<br />
252/1998 lasciava margini di scelta più ampi all’amministrazione<br />
(in questo senso è sempre stata interpretata<br />
la locuzione adoperata dal legislatore «può<br />
revocare ... o recedere» e «facoltà di revoca o recesso»),<br />
anche se la giurisprudenza ha individuato i limiti<br />
a tale apprezzamento dell’amministrazione. La<br />
giurisprudenza, anche di recente, ha ribadito la sussistenza<br />
di un onere motivazionale ‘‘rafforzato’’ in<br />
capo all’amministrazione che decida per la prosecuzione<br />
del rapporto; la motivazione deve in particolare<br />
dar conto dell’interesse pubblico e della convenienza<br />
alla prosecuzione del rapporto (18). Nella<br />
interpretazione maggioritaria si tratta comunque di<br />
ipotesi eccezionali, perché eccezionale deve essere<br />
la possibilità di «pretermettere l’interesse superiore<br />
teso a impedire alle amministrazioni pubbliche di<br />
intrattenere rapporti con imprese pregiudicate da<br />
tentativi di infiltrazioni mafiosa» (19).<br />
In questo quadro la giurisprudenza ha anche tipizzato<br />
alcune di queste ipotesi, per esempio quando si<br />
dimostri la convenienza alla prosecuzione «in relazione<br />
al tempo dell’esecuzione del contratto e alla<br />
difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa<br />
di decadenza sopravviene a esecuzione ampiamente<br />
inoltrata» (20).<br />
Di norma, viceversa, l’effetto interdittivo della informativa<br />
del prefetto, che accerti il «condizionamento<br />
malavitoso dell’attività», opera in modo<br />
automatico e la risoluzione del rapporto contrattuale<br />
rappresenta un atto doveroso per la stazione appaltante<br />
(21).<br />
Rispetto all’ipotesi di ‘‘informativa sopravvenuta’’, il<br />
codice (artt. 92 e 94) inasprisce gli effetti dell’informazione<br />
prevedendo l’obbligo, e non più la facoltà<br />
per l’amministrazione di recedere dal contratto o di<br />
revocare l’autorizzazione o la concessione, fatto salvo<br />
il pagamento del valore delle opere eseguite e il<br />
rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del<br />
rimanente nei limiti delle utilità conseguite.<br />
A fronte di questa previsione generale l’art. 94,<br />
comma 3, pone solo due eccezioni: a) l’opera sia in<br />
Note:<br />
(segue nota 16)<br />
sfavorevole, non potranno dare adito all’adozione di un’informazione<br />
‘‘atipica’’. Piuttosto la sequenza corretta sarà quella di avviare<br />
una fase di approfondimento ulteriore che potrà confluire<br />
nell’adozione di un’informazione interdittiva eventualmente anche<br />
per la ricorrenza delle circostanze di cui all’art. 91, comma<br />
6, del codice. Quest’ultima disposizione, infatti, dà la massima<br />
evidenza, attraendole senz’altro nell’orbita delle informazioni interdittive,<br />
a quelle situazioni tipiche dell’area grigia, rafforzando,<br />
a ben guardare, le finalità prevenzionistiche dell’istituto».<br />
A questo proposito è opportuno ricordare che l’art. 4, comma 1<br />
lett. c), D.Lgs. n. 218/2012 ha modificato l’art. 91, comma 6, e<br />
ricompreso tra le situazioni dalle quali il prefetto può desumere<br />
il tentativo di infiltrazioni mafiose anche l’accertamento delle<br />
violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui<br />
all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione<br />
della reiterazione prevista dall’art. 8-bis della L. 24 novembre<br />
1981, n. 689.<br />
(17) E questa è l’intenzione che emerge espressamente nella<br />
relazione illustrativa del correttivo.<br />
(18) Da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5478<br />
e 19 settembre 2011, n. 5262, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it:<br />
«il provvedimento di prosecuzione del rapporto<br />
contrattuale è soggetto a onere motivazionale rafforzato nel<br />
senso che l’amministrazione deve dare ampia e dettagliata motivazione<br />
quando ritenga di non aderire alla portata inibitoria della<br />
informativa prefettizia, ma laddove invece la stazione appaltante<br />
non intenda fare uso della facoltà di prosecuzione, non si<br />
impone alcun obbligo motivazionale specifico e risulta sufficiente<br />
il mero rinvio alla misura interdittiva» (n. 5478/2011).<br />
(19) Cons. Stato, n. 5478/2011 cit. Cfr. anche Cons. Stato, sez.<br />
V, 27 giugno 2006, n. 4135 in Giurisdiz. Amm., 2006, I, 986 e<br />
sez. V, 29 agosto 2005, n. 4408, in Cons. Stato, 2005, I, 1316.<br />
(20) Cons. Stato, n. 4135/2006 cit.<br />
(21) Cons. Stato, n. 4408/2005 cit.<br />
258 Urbanistica e appalti 3/2013