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Avverso la sentenza della Corte d’Appello i proprietari del<br />

fondo proponevano ricorso per cassazione.<br />

La Cassazione, nel decidere la controversia, richiama l’orientamento<br />

consolidato che, facendo discendere l’acquisto a titolo<br />

originario da parte della pubblica Amministrazione da un<br />

comportamento illecito, consistente nella realizzazione dell’opera<br />

pubblica in violazione delle norme di legge, configura<br />

la pretesa del privato come un credito risarcitorio per fatto illecito,<br />

come tale sottoposto al termine quinquennale di prescrizione<br />

di cui all’art. 2947 c.c. (cfr., ad esempio, Cass. civ.,<br />

sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981; 28 maggio 2008, n. 14050;<br />

28 luglio 2008, n. 20543).<br />

Anche con riguardo al termine di decorrenza la sentenza si<br />

uniforma all’orientamento precedente della Suprema Corte<br />

(cfr. in particolare Cass. civ., Sez. Un., 2 maggio 2003, n.<br />

6853; sez. I, 30 marzo 2007, n. 7981; sez. I, 5 novembre<br />

2012, n. 18936).<br />

Viene dunque respinta la tesi, accolta da alcune pronunce di<br />

legittimità piuttosto risalenti, che escludeva l’applicabilità del<br />

termine breve di cui all’art. 2947 c.c. in favore dell’ordinario<br />

termine decennale ex art. 2946 c.c., sulla base dell’assunto<br />

secondo cui l’obbligazione della pubblica Amministrazione<br />

avrebbe natura non già risarcitoria ma indennitaria, svolgendo<br />

una funzione riequilibriatrice rispetto ad un ingiustificato trasferimento<br />

di ricchezza (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 luglio 1990, n.<br />

7210; 17 luglio 1991, n. 7952; 20 novembre 1991, n. 12432).<br />

CORRESPONSABILITÀ DI ENTI<br />

Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 2012, n. 23711 -<br />

Pres. Vitrone - Est. Salvago<br />

In tema di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera<br />

pubblica, è responsabile dell’occupazione appropriativa<br />

non solo l’autore materiale della stessa ma altresì<br />

l’Ente delegante laddove al concessionario venga<br />

conferita una delega al mero compimento degli atti della<br />

procedura espropriativa, da eseguirsi in nome e per<br />

conto del concedente, e quest’ultimo non eserciti correttamente<br />

un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti<br />

del delegato.<br />

La Cassazione torna ad occuparsi, nella pronuncia in esame,<br />

della titolarità delle responsabilità relative allo svolgimento<br />

della procedura espropriativa, nell’ipotesi di concorso di più<br />

enti nell’attuazione dell’opera pubblica.<br />

La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un<br />

Consorzio, delegato dalla Provincia alla costruzione di un’opera<br />

pubblica, per l’illegittima espropriazione di un terreno di<br />

proprietà privata.<br />

In primo grado, il Consorzio veniva condannato al risarcimento<br />

del danno e all’indennità per l’occupazione temporanea;<br />

venivano invece rigettate le domande promosse dal privato<br />

nei confronti della Provincia, ritenuta priva di legittimazione<br />

passiva in quanto aveva affidato, con convenzione-concessione,<br />

la realizzazione dell’opera al Consorzio, incaricandolo<br />

altresì di eseguire le necessarie espropriazioni.<br />

La Corte d’Appello, nel rigettare l’appello incidentale promosso<br />

dal Consorzio, osservava, per quanto qui di interesse,<br />

che quest’ultimo ente, a seguito del provvedimento concessorio,<br />

aveva avuto trasferite dalla Provincia le funzioni<br />

pubbliche già appartenenti all’amministrazione concedente<br />

ed era subentrato nella titolarità di tutti gli atti della procedura<br />

ablativa, perciò acquistando, dal lato passivo, anche quella<br />

delle relative obbligazioni risarcitorie ed indennitarie.<br />

Osservatorio in sintesi<br />

Giurisprudenza<br />

Nel decidere la questione, la Suprema Corte richiama la consolidata<br />

giurisprudenza di legittimità secondo cui l’illecito in<br />

cui consiste l’occupazione appropriativa, comportante la perdita<br />

della proprietà del privato, atteso il carattere personale<br />

della relativa responsabilità, èascrivibile anzitutto e comunque<br />

al soggetto che ne sia stato autore materiale, indipendentemente<br />

dalle inadempienze dell’Ente delegante e/o concedente<br />

nell’esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento<br />

della procedura ablatoria, essendo decisiva, per configurare<br />

la responsabilità nei confronti del proprietario, la definitiva<br />

sottrazione illecita del suo bene (cfr., ad esempio, Cass. civ.,<br />

Sez. Un., 23 novembre 2007, n. 24397; sez. I, 4 giugno<br />

2010, n. 13615).<br />

Tuttavia, la Corte ha cura di precisare che può sussistere<br />

una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale,<br />

con il conferimento del mandato, non si spoglia delle responsabilità<br />

relative allo svolgimento delle procedura espropriativa,<br />

ma conserva l’obbligo di sorvegliarne il corretto<br />

svolgimento, anche in ragione del fatto che questa si svolge<br />

non solo in nome e per conto dell’amministrazione, ma altresì<br />

di intesa con essa.<br />

È pertanto da ritenere, secondo la Corte, che l’Ente delegante,<br />

il più delle volte beneficiario dell’opera, come nella fattispecie,<br />

conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti<br />

del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio<br />

obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti,<br />

al relativo risarcimento. Anche in ciò la Suprema<br />

Corte si adegua a una consolidata giurisprudenza (cfr. ad<br />

esempio Cass. civ., Sez. Un., 20 ottobre 1995, n. 10922;<br />

sez. I, 27 ottobre, 2006, n. 23279; 2 luglio, 2007, n. 14959; 4<br />

giugno 2010, n.13615).<br />

Fermo restando che il Consorzio non può risultare esente da<br />

responsabilità, in quanto autore materiale dell’occupazione<br />

appropriativa, la Cassazione dichiara la Provincia responsabile<br />

in solido dell’illegittima ablazione, per non avere quest’ultima<br />

adottato atti di controllo o di stimolo affinché il Consorzio<br />

si adoperasse per concludere in modo rituale la procedura di<br />

espropriazione.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 329

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