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Civile<br />
Giurisprudenza<br />
conforme alle disposizioni della CEDU e alla giurisprudenza<br />
della Corte di Strasburgo che ha più volte<br />
condannato la Repubblica <strong>Italia</strong>na proprio perché<br />
i giudici nazionali avevano riscontrato la perdita<br />
della proprietà in assenza di un provvedimento<br />
motivato, previsto da una specifica previsione di<br />
legge» (22). Alla base di siffatta conclusione sta,<br />
palesemente, l’argomento costituito dal rilievo che<br />
la pronuncia di incostituzionalità dell’art. 43 era avvenuta<br />
(solo) per eccesso di delega, asserto che si<br />
pone in contrasto con l’interpretazione dominante<br />
datane in precedenza, come si è visto più addietro.<br />
(Insomma, in merito al nuovo orientamento della<br />
CEDU, nonché del Consiglio di Stato, si potrebbe<br />
chiosare con una battuta, riguardo alla vicenda<br />
così come si è delineata nell’arco di almeno un decennio:<br />
‘‘tanto rumore per nulla’’).<br />
Non è da escludere, peraltro, che l’istituto dell’acquisizione<br />
sanante, nella nuova veste insita nell’art.<br />
42-bis, venga sottoposto sia al vaglio di costituzionalità,<br />
sia a quello della conformità alla CE-<br />
DU. Sarà interessante, in tal caso, vedere quali ne<br />
saranno gli esiti.<br />
Un’ultima osservazione occorre fare in merito al<br />
tema del riparto di giurisdizione così come si evince<br />
dal (nuovo) dato normativo. La sentenza qui annotata<br />
riafferma pacificamente la spettanza della giurisdizione<br />
sul risarcimento del danno da accessione<br />
invertita al g.a. In proposito bisogna prendere atto,<br />
tuttavia, dell’avvenuto mutamento della giurisdizione<br />
con riguardo alla pretesa delle relative somme<br />
formulata nei confronti dell’amministrazione resistente,<br />
e ciò per l’interversione del titolo, che, da<br />
risarcimento del danno ingiusto subito in conseguenza<br />
dell’emissione di atti illegittimi (o comportamenti<br />
del pari illegittimi tenuti dalla p.a.), diviene<br />
indennizzo dovuto a motivo dell’espropriazione.<br />
Infatti -sulla base del già rilevato abbandono della<br />
dicitura risarcimento del danno nell’art. 42-bis (in<br />
favore di ‘‘indennizzo per il pregiudizio subito’’) -,<br />
l’appena richiamata decisione del Consiglio di Stato<br />
dichiara che la giurisdizione sulle controversie<br />
inerenti a detto indennizzo appartiene (non più al<br />
giudice amministrativo, bensì) al giudice ordinario,<br />
trattandosi di controversia avente ad oggetto indennità,<br />
canoni et similia.<br />
La sentenza così si esprime sul punto: «Nella<br />
specie, nel corso del secondo grado del giudizio non<br />
si è verificato un mutamento della normativa sulla<br />
giurisdizione (mutamento che sarebbe stato di per<br />
sé irrilevante, in applicazione del principio della<br />
perpetuatio iurisdictionis), ma va constatato un mutamento<br />
(disposto dalla legge) della causa petendi del-<br />
la pretesa, riferibile non più ad un fatto illecito del<br />
soggetto occupante, ma alla corresponsione dell’indennizzo<br />
a fronte del provvedimento che - adeguando<br />
la situazione di fatto a quella di diritto - ha<br />
qualificato il possessore come titolare del diritto di<br />
proprietà».<br />
La decisione sul punto appare affatto conforme<br />
ai criteri in fatto di ripartizione della giurisdizione<br />
(risalenti nel tempo, ma ribaditi a più riprese in<br />
epoca recente, a partire specialmente da Corte cost.<br />
n. 204/2004) - ad onta delle statuizioni normative<br />
che hanno attribuito al g.a. le controversie aventi<br />
ad oggetto il risarcimento del danno da atti e comportamenti<br />
illegittimi - da ultimo nell’art. 133 del<br />
c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), in vari punti, e<br />
precipuamente, per quanto attiene alla determinazione<br />
e corresponsione dell’indennità dovuta in<br />
conseguenza di atti espropriativi e ablativi, alla lettera<br />
g).<br />
Detto criterio di riparto appare senz’altro criticabile<br />
in quanto ormai desueto e superato dall’evoluzione<br />
delle stesse regole sul riparto di giurisdizione<br />
(oltre che, nei fatti, foriero di frammentazione dei<br />
contenziosi nell’assieme pressoché unitari, senza<br />
che se ne possa individuare una valida ragione).<br />
Ma, a tutt’oggi, le norme dispongono in tal senso.<br />
Nota:<br />
(22) Quest’ultimo assunto, in verità, vale soltanto per la sentenza<br />
del 2000. Le successive sentenze per lo più sono di epoca<br />
successiva all’emanazione del T.U. n. 327/2001, dunque, in vigenza<br />
dell’art. 43.<br />
326 Urbanistica e appalti 3/2013