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Civile<br />

Giurisprudenza<br />

lo specifico problema dell’accessione invertita (o<br />

occupazione appropriativa o usurpativa, ecc.), tanto,<br />

più ancora, in tema di risarcimento del danno<br />

arrecato da atti e comportamenti illegittimi della<br />

p.a. (con tutte le circonvoluzioni logico-giuridiche<br />

connesse), sono troppo noti per doverli qui richiamare.<br />

In sintesi, si può ricordare, preliminarmente,<br />

che tutta la tematica dei criteri di ripartizione della<br />

giurisdizione tra i giudici amministrativo e ordinario<br />

(e lo svolgimento della relativa vicenda negli ultimi<br />

anni) si nutrivano - specialmente prima che, come<br />

già accennato, il legislatore si avviasse a dare una<br />

soluzione normativa più chiara e scevra da interpretazioni<br />

equivocabili - della distinzione teorica operata<br />

dalle S.U. in merito alla distinzione tra carenza<br />

di potere, in astratto o in concreto (3), e cattivo<br />

esercizio del potere (4) e, sul piano processuale, tra<br />

ipotesi di intervenuta previa impugnazione, o meno,<br />

del provvedimento illegittimo (5).<br />

Tuttavia, accadeva che -al di là della fissazione<br />

di schemi logico-giuridici mentali più o meno validi<br />

in astratto -, la soluzione, nel caso concreto, del<br />

quesito circa l’appartenenza della giurisdizione al<br />

giudice amministrativo oppure a quello ordinario in<br />

ipotesi di instaurazione di controversia avverso amministrazioni,<br />

organi o enti della p.a. variava ben<br />

spesso (nelle soluzioni individuate dalle S.U. quale<br />

giudice della giurisdizione), di volta in volta in funzione<br />

della qualificazione del provvedimento o<br />

comportamento dell’organo pubblico e della considerazione<br />

di altri fattori, non sempre convincenti e<br />

coerenti con gli assunti teorici appena richiamati.<br />

Tanto accadeva più frequentemente in tema di risarcimento<br />

del danno formulata dal privato nei<br />

confronti della p.a.<br />

Venendo al più specifico tema della cd. accessione<br />

invertita (6) (vale appena la pena di ricordare<br />

che, mentre l’antica regola classica così suona: quod<br />

solo inaedificatur, solo cedit, nella fattispecie di realizzazione<br />

illegittima di opera pubblica su suolo privato<br />

si inverte, con l’istituto in esame, il principio -<br />

nel senso che qui è la proprietà del suolo che viene<br />

ad essere acquisita da chi ha realizzato la costruzione<br />

su di esso -, in considerazione dell’incombenza<br />

dell’interesse pubblico), va ricordato che anche in<br />

materia erano vivi (in anni, in verità più risalenti,<br />

ma non remoti) i contrasti di giurisdizione tra giudici<br />

ordinari e giudici amministrativi; si ricorda, altresì,<br />

che una parola nell’intentio legis definitiva era<br />

stata posta in sede di redazione del T.U. sull’espropriazione<br />

per pubblica utilità (approvato con D.Lgs.<br />

n. 327/2001), con l’art. 43, sotto la spinta proveniente<br />

dalla Corte di Strasburgo (CEDU).<br />

Recenti pronunce della Corte costituzionale<br />

e della CEDU in materia di acquisizione<br />

sanante ex art. 43 T.U. espropriazioni<br />

Con le note sentenze ‘‘Belvedere’’ del 30 maggio<br />

2000, infatti, la Corte di Strasburgo era intervenuta<br />

sul tema, enunciando il contrasto della teoria dell’occupazione<br />

appropriativa (e, a maggior ragione,<br />

quella usurpativa) con la tutela del diritto di proprietà<br />

sancito nella CEDU, vale a dire dell’acquisizione<br />

della proprietà del fondo da parte della p.a.<br />

in mancanza di una norma che giustificasse un siffatto<br />

tipo di potere in presenza di avvenuto annullamento<br />

giurisdizionale degli atti del procedimento<br />

di espropriazione. «Viola l’art. 1 del primo protocollo<br />

aggiuntivo (7) alla convenzione Europea per<br />

la salvaguardia dei diritti dell’uomo l’appropriazione<br />

da parte della p.a. di un fondo, causa l’intervenuta<br />

irreversibile sua trasformazione, a dispetto del fatto<br />

che il giudice amministrativo avesse annullato in<br />

quanto illegittimi e contrari al pubblico interesse<br />

gli atti di una procedura espropriativa» (8).<br />

Note:<br />

(3) Nel qual caso la giurisdizione sulle controversie in tema di risarcimento<br />

del danno si dichiarava appartenere al g.o.<br />

(4) In tale ipotesi la giurisdizione viene attribuita al g.a.. Sulle nozioni<br />

(e implicazioni) delle nozioni di carenza di potere in astratto<br />

e in concreto, ci sia consentito rinviare a I. Franco, Manuale del<br />

nuovo diritto amministrativo, Padova, 2012, in particolare pag.<br />

684.<br />

(5) Ci riferiamo alla ben nota e travagliata vicenda della cd. pregiudiziale<br />

amministrativa, che ha caratterizzato in anni recenti i<br />

contrasti tra Sezioni Unite della Cassazione da un lato e Consiglio<br />

di Stato (con la più parte dei TAR) dall’altro. Per le Sezioni<br />

Unite quale giudice della giurisdizione - fino a che non è intervenuta<br />

la soluzione legislativa dettata prima nel D.Lgs. n. 53/2010<br />

e poi nel c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010) - solo nell’ipotesi di avvenuta<br />

impugnazione del provvedimento la giurisdizione sul risarcimento<br />

del danno poteva dirsi appartenere al g.a. In caso contrario<br />

la giurisdizione veniva, dalle Sezioni Unite, dichiarata in favore<br />

del g.o.<br />

(6) In verità, l’espressione accessione invertita (o anche occupazione<br />

appropriativa) veniva riservata all’ipotesi caratterizzata dall’esistenza<br />

di vizi negli atti del procedimento di espropriazione,<br />

ma anche dalla presenza di una valida dichiarazione di pubblica<br />

utilità, poi divenuta inefficace, laddove la c.d. occupazione acquisitiva<br />

veniva riferita dalla S.C. all’ipotesi di esistenza di valida ed<br />

efficace dichiarazione di p.u.: cfr. D. Tomassetti, La sentenza<br />

della Corte costituzionale n. 293/2010, cit., 77 (che richiama, in<br />

particolare, Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 1983, n. 1464).<br />

(7) Articolo 1 - Protezione della proprietà<br />

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.<br />

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa<br />

di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai<br />

principi generali del diritto internazionale.<br />

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli<br />

Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare<br />

l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale<br />

o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi<br />

o delle ammende.<br />

(8) Così la massima riportata in www.dejure.giuffre.it.<br />

320 Urbanistica e appalti 3/2013

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