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Civile<br />
Giurisprudenza<br />
lo specifico problema dell’accessione invertita (o<br />
occupazione appropriativa o usurpativa, ecc.), tanto,<br />
più ancora, in tema di risarcimento del danno<br />
arrecato da atti e comportamenti illegittimi della<br />
p.a. (con tutte le circonvoluzioni logico-giuridiche<br />
connesse), sono troppo noti per doverli qui richiamare.<br />
In sintesi, si può ricordare, preliminarmente,<br />
che tutta la tematica dei criteri di ripartizione della<br />
giurisdizione tra i giudici amministrativo e ordinario<br />
(e lo svolgimento della relativa vicenda negli ultimi<br />
anni) si nutrivano - specialmente prima che, come<br />
già accennato, il legislatore si avviasse a dare una<br />
soluzione normativa più chiara e scevra da interpretazioni<br />
equivocabili - della distinzione teorica operata<br />
dalle S.U. in merito alla distinzione tra carenza<br />
di potere, in astratto o in concreto (3), e cattivo<br />
esercizio del potere (4) e, sul piano processuale, tra<br />
ipotesi di intervenuta previa impugnazione, o meno,<br />
del provvedimento illegittimo (5).<br />
Tuttavia, accadeva che -al di là della fissazione<br />
di schemi logico-giuridici mentali più o meno validi<br />
in astratto -, la soluzione, nel caso concreto, del<br />
quesito circa l’appartenenza della giurisdizione al<br />
giudice amministrativo oppure a quello ordinario in<br />
ipotesi di instaurazione di controversia avverso amministrazioni,<br />
organi o enti della p.a. variava ben<br />
spesso (nelle soluzioni individuate dalle S.U. quale<br />
giudice della giurisdizione), di volta in volta in funzione<br />
della qualificazione del provvedimento o<br />
comportamento dell’organo pubblico e della considerazione<br />
di altri fattori, non sempre convincenti e<br />
coerenti con gli assunti teorici appena richiamati.<br />
Tanto accadeva più frequentemente in tema di risarcimento<br />
del danno formulata dal privato nei<br />
confronti della p.a.<br />
Venendo al più specifico tema della cd. accessione<br />
invertita (6) (vale appena la pena di ricordare<br />
che, mentre l’antica regola classica così suona: quod<br />
solo inaedificatur, solo cedit, nella fattispecie di realizzazione<br />
illegittima di opera pubblica su suolo privato<br />
si inverte, con l’istituto in esame, il principio -<br />
nel senso che qui è la proprietà del suolo che viene<br />
ad essere acquisita da chi ha realizzato la costruzione<br />
su di esso -, in considerazione dell’incombenza<br />
dell’interesse pubblico), va ricordato che anche in<br />
materia erano vivi (in anni, in verità più risalenti,<br />
ma non remoti) i contrasti di giurisdizione tra giudici<br />
ordinari e giudici amministrativi; si ricorda, altresì,<br />
che una parola nell’intentio legis definitiva era<br />
stata posta in sede di redazione del T.U. sull’espropriazione<br />
per pubblica utilità (approvato con D.Lgs.<br />
n. 327/2001), con l’art. 43, sotto la spinta proveniente<br />
dalla Corte di Strasburgo (CEDU).<br />
Recenti pronunce della Corte costituzionale<br />
e della CEDU in materia di acquisizione<br />
sanante ex art. 43 T.U. espropriazioni<br />
Con le note sentenze ‘‘Belvedere’’ del 30 maggio<br />
2000, infatti, la Corte di Strasburgo era intervenuta<br />
sul tema, enunciando il contrasto della teoria dell’occupazione<br />
appropriativa (e, a maggior ragione,<br />
quella usurpativa) con la tutela del diritto di proprietà<br />
sancito nella CEDU, vale a dire dell’acquisizione<br />
della proprietà del fondo da parte della p.a.<br />
in mancanza di una norma che giustificasse un siffatto<br />
tipo di potere in presenza di avvenuto annullamento<br />
giurisdizionale degli atti del procedimento<br />
di espropriazione. «Viola l’art. 1 del primo protocollo<br />
aggiuntivo (7) alla convenzione Europea per<br />
la salvaguardia dei diritti dell’uomo l’appropriazione<br />
da parte della p.a. di un fondo, causa l’intervenuta<br />
irreversibile sua trasformazione, a dispetto del fatto<br />
che il giudice amministrativo avesse annullato in<br />
quanto illegittimi e contrari al pubblico interesse<br />
gli atti di una procedura espropriativa» (8).<br />
Note:<br />
(3) Nel qual caso la giurisdizione sulle controversie in tema di risarcimento<br />
del danno si dichiarava appartenere al g.o.<br />
(4) In tale ipotesi la giurisdizione viene attribuita al g.a.. Sulle nozioni<br />
(e implicazioni) delle nozioni di carenza di potere in astratto<br />
e in concreto, ci sia consentito rinviare a I. Franco, Manuale del<br />
nuovo diritto amministrativo, Padova, 2012, in particolare pag.<br />
684.<br />
(5) Ci riferiamo alla ben nota e travagliata vicenda della cd. pregiudiziale<br />
amministrativa, che ha caratterizzato in anni recenti i<br />
contrasti tra Sezioni Unite della Cassazione da un lato e Consiglio<br />
di Stato (con la più parte dei TAR) dall’altro. Per le Sezioni<br />
Unite quale giudice della giurisdizione - fino a che non è intervenuta<br />
la soluzione legislativa dettata prima nel D.Lgs. n. 53/2010<br />
e poi nel c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010) - solo nell’ipotesi di avvenuta<br />
impugnazione del provvedimento la giurisdizione sul risarcimento<br />
del danno poteva dirsi appartenere al g.a. In caso contrario<br />
la giurisdizione veniva, dalle Sezioni Unite, dichiarata in favore<br />
del g.o.<br />
(6) In verità, l’espressione accessione invertita (o anche occupazione<br />
appropriativa) veniva riservata all’ipotesi caratterizzata dall’esistenza<br />
di vizi negli atti del procedimento di espropriazione,<br />
ma anche dalla presenza di una valida dichiarazione di pubblica<br />
utilità, poi divenuta inefficace, laddove la c.d. occupazione acquisitiva<br />
veniva riferita dalla S.C. all’ipotesi di esistenza di valida ed<br />
efficace dichiarazione di p.u.: cfr. D. Tomassetti, La sentenza<br />
della Corte costituzionale n. 293/2010, cit., 77 (che richiama, in<br />
particolare, Cass. civ., Sez. Un., 26 febbraio 1983, n. 1464).<br />
(7) Articolo 1 - Protezione della proprietà<br />
Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.<br />
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa<br />
di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai<br />
principi generali del diritto internazionale.<br />
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli<br />
Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare<br />
l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale<br />
o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi<br />
o delle ammende.<br />
(8) Così la massima riportata in www.dejure.giuffre.it.<br />
320 Urbanistica e appalti 3/2013