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alla prestazione professionale nella sua interezza. Né varrebbe<br />
obiettare che detti elementi di valutazione attengono<br />
alla liquidazione del compenso dovuto al professionista<br />
dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi<br />
IL COMMENTO<br />
di Italo Franco<br />
siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale<br />
effettuata per determinare il quantum delle spese<br />
processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il<br />
rimborso nei confronti di quella soccombente.<br />
L’Autore trae spunto dalla sentenza annotata per ricostruire a tratti rapidi - sulla scorta della medesima - la<br />
vicenda giuridica dell’‘‘accessione invertita’’, nozione di creazione giurisprudenziale poi riconosciuta e sancita<br />
legislativamente, con esiti difformi. Ripercorsi sia i passaggi giurisprudenziali sia quelli legislativi indotti<br />
dagli interventi della CEDU e della Corte costituzionale, viene presa in considerazione la nuova versione normativa<br />
dell’istituto (l’art. 42-bis del T.U. espropriazioni), e quindi, sommariamente, la prima sua disamina da<br />
parte della giurisprudenza del g.a., con esiti non del tutto appaganti.<br />
Rilevanza della sentenza e breve excursus<br />
sulla vicenda giuridica<br />
La pronuncia delle S.U. della S.C. che si annota,<br />
rileva non tanto per la novità del dictum in essa<br />
contenuto, quanto, in primis, per il fatto (ad avviso<br />
di chi scrive) di fornire un’occasione per svolgere<br />
qualche considerazione sulla tormentata vicenda<br />
del riparto di giurisdizione in merito all’istituto, di<br />
origine giurisprudenziale, della c.d. ‘‘accessione invertita’’<br />
(ed espressioni contigue, infra menzionate),<br />
nonché sulla sostanza dell’istituto medesimo. (Sul<br />
criterio di riparto - vale la pena di annotare - proprio<br />
la sentenza in rassegna, e le due ordinanze delle<br />
medesime S.U. rese sul regolamento preventivo<br />
di giurisdizione che l’hanno preceduta, sembra sancire<br />
con il crisma della definitività la soluzione dei<br />
problemi legati alla questione) (1).<br />
Al tempo stesso, la sentenza rileva sotto il profilo<br />
del merito specifico della vicenda normativa sottostante,<br />
e del (vero o presunto) vuoto normativo determinato<br />
dagli interventi sia della Corte costituzionale<br />
che della Corte di Strasburgo, vuoto, del resto,<br />
verificatosi per effetto delle contrastanti pronunce<br />
che si andavano susseguendo, e dell’intenzione del<br />
legislatore di porre rimedio al contrasto, senza però<br />
mai pervenire ad una sistemazione normativa tranquillizzante<br />
e soddisfacente sotto tutti i profili.<br />
Si premette che precipuo interesse presenta l’assunto<br />
circa l’asserito carattere di illecito permanente<br />
dell’acquisizione dell’opera realizzata in assenza<br />
di legittima espropriazione, assunto risalente tuttavia<br />
al Consiglio di Stato, anche nella sentenza oggetto<br />
del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione<br />
e che per le S.U. (qui annotata) pare pressoché<br />
scontato, e che in effetti appare consolidato.<br />
Civile<br />
Giurisprudenza<br />
Sotto altro profilo, intanto, in ordine alla questione<br />
del riparto di giurisdizione tra i giudici ordinario e<br />
amministrativo vale la pena di osservare -nel rinviare<br />
alla letteratura prodottasi al riguardo (2) -,<br />
che i conflitti verificatisi in passato si sono avviati<br />
a soluzione a seguito della determinazione del legislatore<br />
di imboccare la strada di sancire la giurisdizione<br />
del giudice amministrativo in materia di risarcimento<br />
del danno prodottosi in conseguenza dell’illegittimità<br />
di atti o comportamenti della p.a.<br />
(ferma restando la giurisdizione del g.o. nei casi di<br />
carenza di potere in astratto ovvero di comportamento<br />
senza potere della p.a.).<br />
I precedenti giurisdizionali in materia, tanto sul-<br />
Note:<br />
(1) Già, in verità, in precedenza le Sezioni Unite si erano pronunciate<br />
per la spettanza della giurisdizione al g.a., in materia di acquisizione<br />
sanante, sulla domanda di restituzione del fondo ove<br />
fosse stata realizzata un’opera pubblica illegittimamente (ma in<br />
presenza di una regolare dichiarazione di pubblica utilità), ovvero<br />
di risarcimento del danno: cfr, ad es., Cass. civ., Sez. Un. 25 giugno<br />
2010, n. 15327, in questa Rivista, 2010, 11, 1303 ss., con<br />
nota di L. Maccari, Occupazione acquisizione: quale giudice?<br />
Una storia infinita.<br />
(2) Tra gli ultimi scritti riguardanti specificamente il tema dell’irreversibile<br />
trasformazione del bene mediante realizzazione su di<br />
esso di un’opera pubblica (acquisizione sanante), si vedano gli<br />
scritti, riferiti alla pronuncia della Corte cost. n. 293/2010: E. Napolitano,<br />
Corte costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010 n. 293:<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale della c.d. acquisizione sanante<br />
ex art. 43 D.P.R. 327/2001, inwww.ildirittoamministrativo.it;<br />
D. Tomassetti, La sentenza della Corte costituzionale n. 293/<br />
2010: conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale<br />
della norma sulla cd. acquisizione sanante, inwww.gazzettaamministrativa.it,<br />
2/2011, G. Virga, Una possibile ‘‘exit strategy<br />
‘‘ dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del<br />
T.U. espropriazione per p.u., in www.lexitalia.it, 11/2010 (nota a<br />
Corte cost. n. 293/2010, su questione di costituzionalità sollevata<br />
da T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, con ordinanze del 9 ottobre<br />
2008, nn. 114, 115 e 116 reg. ricorsi).<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 319