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alla prestazione professionale nella sua interezza. Né varrebbe<br />

obiettare che detti elementi di valutazione attengono<br />

alla liquidazione del compenso dovuto al professionista<br />

dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi<br />

IL COMMENTO<br />

di Italo Franco<br />

siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale<br />

effettuata per determinare il quantum delle spese<br />

processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il<br />

rimborso nei confronti di quella soccombente.<br />

L’Autore trae spunto dalla sentenza annotata per ricostruire a tratti rapidi - sulla scorta della medesima - la<br />

vicenda giuridica dell’‘‘accessione invertita’’, nozione di creazione giurisprudenziale poi riconosciuta e sancita<br />

legislativamente, con esiti difformi. Ripercorsi sia i passaggi giurisprudenziali sia quelli legislativi indotti<br />

dagli interventi della CEDU e della Corte costituzionale, viene presa in considerazione la nuova versione normativa<br />

dell’istituto (l’art. 42-bis del T.U. espropriazioni), e quindi, sommariamente, la prima sua disamina da<br />

parte della giurisprudenza del g.a., con esiti non del tutto appaganti.<br />

Rilevanza della sentenza e breve excursus<br />

sulla vicenda giuridica<br />

La pronuncia delle S.U. della S.C. che si annota,<br />

rileva non tanto per la novità del dictum in essa<br />

contenuto, quanto, in primis, per il fatto (ad avviso<br />

di chi scrive) di fornire un’occasione per svolgere<br />

qualche considerazione sulla tormentata vicenda<br />

del riparto di giurisdizione in merito all’istituto, di<br />

origine giurisprudenziale, della c.d. ‘‘accessione invertita’’<br />

(ed espressioni contigue, infra menzionate),<br />

nonché sulla sostanza dell’istituto medesimo. (Sul<br />

criterio di riparto - vale la pena di annotare - proprio<br />

la sentenza in rassegna, e le due ordinanze delle<br />

medesime S.U. rese sul regolamento preventivo<br />

di giurisdizione che l’hanno preceduta, sembra sancire<br />

con il crisma della definitività la soluzione dei<br />

problemi legati alla questione) (1).<br />

Al tempo stesso, la sentenza rileva sotto il profilo<br />

del merito specifico della vicenda normativa sottostante,<br />

e del (vero o presunto) vuoto normativo determinato<br />

dagli interventi sia della Corte costituzionale<br />

che della Corte di Strasburgo, vuoto, del resto,<br />

verificatosi per effetto delle contrastanti pronunce<br />

che si andavano susseguendo, e dell’intenzione del<br />

legislatore di porre rimedio al contrasto, senza però<br />

mai pervenire ad una sistemazione normativa tranquillizzante<br />

e soddisfacente sotto tutti i profili.<br />

Si premette che precipuo interesse presenta l’assunto<br />

circa l’asserito carattere di illecito permanente<br />

dell’acquisizione dell’opera realizzata in assenza<br />

di legittima espropriazione, assunto risalente tuttavia<br />

al Consiglio di Stato, anche nella sentenza oggetto<br />

del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione<br />

e che per le S.U. (qui annotata) pare pressoché<br />

scontato, e che in effetti appare consolidato.<br />

Civile<br />

Giurisprudenza<br />

Sotto altro profilo, intanto, in ordine alla questione<br />

del riparto di giurisdizione tra i giudici ordinario e<br />

amministrativo vale la pena di osservare -nel rinviare<br />

alla letteratura prodottasi al riguardo (2) -,<br />

che i conflitti verificatisi in passato si sono avviati<br />

a soluzione a seguito della determinazione del legislatore<br />

di imboccare la strada di sancire la giurisdizione<br />

del giudice amministrativo in materia di risarcimento<br />

del danno prodottosi in conseguenza dell’illegittimità<br />

di atti o comportamenti della p.a.<br />

(ferma restando la giurisdizione del g.o. nei casi di<br />

carenza di potere in astratto ovvero di comportamento<br />

senza potere della p.a.).<br />

I precedenti giurisdizionali in materia, tanto sul-<br />

Note:<br />

(1) Già, in verità, in precedenza le Sezioni Unite si erano pronunciate<br />

per la spettanza della giurisdizione al g.a., in materia di acquisizione<br />

sanante, sulla domanda di restituzione del fondo ove<br />

fosse stata realizzata un’opera pubblica illegittimamente (ma in<br />

presenza di una regolare dichiarazione di pubblica utilità), ovvero<br />

di risarcimento del danno: cfr, ad es., Cass. civ., Sez. Un. 25 giugno<br />

2010, n. 15327, in questa Rivista, 2010, 11, 1303 ss., con<br />

nota di L. Maccari, Occupazione acquisizione: quale giudice?<br />

Una storia infinita.<br />

(2) Tra gli ultimi scritti riguardanti specificamente il tema dell’irreversibile<br />

trasformazione del bene mediante realizzazione su di<br />

esso di un’opera pubblica (acquisizione sanante), si vedano gli<br />

scritti, riferiti alla pronuncia della Corte cost. n. 293/2010: E. Napolitano,<br />

Corte costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010 n. 293:<br />

dichiara l’illegittimità costituzionale della c.d. acquisizione sanante<br />

ex art. 43 D.P.R. 327/2001, inwww.ildirittoamministrativo.it;<br />

D. Tomassetti, La sentenza della Corte costituzionale n. 293/<br />

2010: conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale<br />

della norma sulla cd. acquisizione sanante, inwww.gazzettaamministrativa.it,<br />

2/2011, G. Virga, Una possibile ‘‘exit strategy<br />

‘‘ dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 del<br />

T.U. espropriazione per p.u., in www.lexitalia.it, 11/2010 (nota a<br />

Corte cost. n. 293/2010, su questione di costituzionalità sollevata<br />

da T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, con ordinanze del 9 ottobre<br />

2008, nn. 114, 115 e 116 reg. ricorsi).<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 319

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