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Giurisdizione<br />
Il riparto di giurisdizione in tema<br />
di acquisizione sanante anche<br />
dopo l’art. 42-bis T.U. 327/2001<br />
CASSAZIONE CIVILE, Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405 - Pres. Preden - Est. Rordorf - Comune<br />
di Montecatini Terme c. Pucci via Veneto s.p.a.<br />
Non è possibile rimettere in discussione la questione di giurisdizione sul risarcimento del danno arrecato dalla<br />
p.a. laddove questa, come nel caso in esame, sia stata già decisa in una fase pregressa del medesimo giudizio<br />
(in sede di regolamento preventivo di giurisdizione).<br />
Non esorbita dalla sua giurisdizione il g.a. di secondo grado che, nel riformare la sentenza del primo giudice<br />
(che aveva ritenuto essersi prescritto il diritto al risarcimento del danno subito a seguito della cd. ‘‘occupazione<br />
acquisitiva’’), affermi trattarsi di illecito permanente - come tale non soggetto a prescrizione -, svolgendo<br />
argomenti a sostegno di tale assunto e volti a quantificare l’entità del danno da liquidare.<br />
Il fatto che il g.a. non abbia, nel decidere, tenuto conto del sopravvenire di una nuova norma volta a ridisciplinare<br />
la fattispecie della cd. ‘‘accessione invertita’’ (dopo Corte cost. n. 293/2010), pubblicata fra la decisione in<br />
camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza, non configura un’indebita invasione nella sfera riservata<br />
al legislatore.<br />
Diritto<br />
1. Il comune ricorrente lamenta il superamento, nell’impugnata<br />
pronuncia, dei limiti esterni della giurisdizione<br />
amministrativa, limiti che non avrebbero consentito al<br />
Consiglio di Stato di affermare - come ha fatto - che la<br />
proprietà delle aree di cui si discute nel caso in esame<br />
non è stata acquisita dalla pubblica amministrazione e<br />
che una tale acquisizione può avvenire solo per effetto<br />
di un accordo negoziale da stipulare con la società Pucci<br />
o all’esito di un regolare procedimento espropriativo.<br />
Così decidendo il giudice amministrativo avrebbe, per<br />
un verso, inteso colmare la lacuna normativa verificatasi<br />
a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale<br />
del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 43, pronunciata dalla<br />
Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010, interferendo<br />
però in tal modo indebitamente con la sfera<br />
delle attribuzioni proprie del legislatore, e, per altro verso,<br />
avrebbe invaso la sfera di competenza giurisdizionale<br />
del giudice ordinario, cui spetterebbe valutare l’eventua-<br />
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />
Civile<br />
Giurisprudenza<br />
Conforme Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15327, in questa Rivista, 2010, 11, 1303 ss.; Cons. Stato, sez. IV,<br />
n. 4833, e n. 4834, in Giur. Amm., 2011, I, 7/8, 1343, le due sentenze sono solo citate, con l’avvertenza,<br />
però, che esse ‘‘riaffermano giurisprudenza consolidata in tema di risarcimento del danno da occupazione<br />
illegittima’’<br />
Difforme Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2007, n. 3043; Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21929 (che è da considerare,<br />
tuttavia, non assolutamente difforme, siccome riferita a fattispecie processuale iniziata anteriormente<br />
al 10 agosto 2000, come si avverte in testa alla nota a sent. pubblicata in questa Rivista,<br />
2010, 11, 1303)<br />
lità dell’acquisto della proprietà delle aree da parte del<br />
comune per effetto di usucapione.<br />
2. Il ricorso non è fondato.<br />
Giova anzitutto ricordare che non è più possibile mettere<br />
in discussione la competenza giurisdizionale del giudice<br />
amministrativo a conoscere della domanda di risarcimento<br />
del danno proposta dalla società Pucci nella presente<br />
causa, essendo stata tale questione già risolta dalle ordinanze<br />
(n. 19608 e 19609 del 2008) con le quali questa<br />
corte si è pronunciata in sede di regolamento preventivo.<br />
Ciò premesso, è agevole rilevare come l’impugnata sentenza<br />
del Consiglio di Stato, nel riformare la decisione<br />
del Tribunale amministrativo che aveva rigettato la domanda<br />
di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione<br />
e nell’accogliere invece siffatta domanda, determinando<br />
il criterio di liquidazione del danno da risarcire,<br />
si è mossa nel medesimo alveo giurisdizionale nel<br />
quale era precedentemente intervenuta la riformata pronuncia<br />
di primo grado. In entrambi i casi il giudizio ha<br />
avuto ad oggetto il diritto della società Pucci di ottenere<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 317