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Giurisdizione<br />

Il riparto di giurisdizione in tema<br />

di acquisizione sanante anche<br />

dopo l’art. 42-bis T.U. 327/2001<br />

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405 - Pres. Preden - Est. Rordorf - Comune<br />

di Montecatini Terme c. Pucci via Veneto s.p.a.<br />

Non è possibile rimettere in discussione la questione di giurisdizione sul risarcimento del danno arrecato dalla<br />

p.a. laddove questa, come nel caso in esame, sia stata già decisa in una fase pregressa del medesimo giudizio<br />

(in sede di regolamento preventivo di giurisdizione).<br />

Non esorbita dalla sua giurisdizione il g.a. di secondo grado che, nel riformare la sentenza del primo giudice<br />

(che aveva ritenuto essersi prescritto il diritto al risarcimento del danno subito a seguito della cd. ‘‘occupazione<br />

acquisitiva’’), affermi trattarsi di illecito permanente - come tale non soggetto a prescrizione -, svolgendo<br />

argomenti a sostegno di tale assunto e volti a quantificare l’entità del danno da liquidare.<br />

Il fatto che il g.a. non abbia, nel decidere, tenuto conto del sopravvenire di una nuova norma volta a ridisciplinare<br />

la fattispecie della cd. ‘‘accessione invertita’’ (dopo Corte cost. n. 293/2010), pubblicata fra la decisione in<br />

camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza, non configura un’indebita invasione nella sfera riservata<br />

al legislatore.<br />

Diritto<br />

1. Il comune ricorrente lamenta il superamento, nell’impugnata<br />

pronuncia, dei limiti esterni della giurisdizione<br />

amministrativa, limiti che non avrebbero consentito al<br />

Consiglio di Stato di affermare - come ha fatto - che la<br />

proprietà delle aree di cui si discute nel caso in esame<br />

non è stata acquisita dalla pubblica amministrazione e<br />

che una tale acquisizione può avvenire solo per effetto<br />

di un accordo negoziale da stipulare con la società Pucci<br />

o all’esito di un regolare procedimento espropriativo.<br />

Così decidendo il giudice amministrativo avrebbe, per<br />

un verso, inteso colmare la lacuna normativa verificatasi<br />

a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale<br />

del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 43, pronunciata dalla<br />

Corte costituzionale con la sentenza n. 293 del 2010, interferendo<br />

però in tal modo indebitamente con la sfera<br />

delle attribuzioni proprie del legislatore, e, per altro verso,<br />

avrebbe invaso la sfera di competenza giurisdizionale<br />

del giudice ordinario, cui spetterebbe valutare l’eventua-<br />

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

Civile<br />

Giurisprudenza<br />

Conforme Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15327, in questa Rivista, 2010, 11, 1303 ss.; Cons. Stato, sez. IV,<br />

n. 4833, e n. 4834, in Giur. Amm., 2011, I, 7/8, 1343, le due sentenze sono solo citate, con l’avvertenza,<br />

però, che esse ‘‘riaffermano giurisprudenza consolidata in tema di risarcimento del danno da occupazione<br />

illegittima’’<br />

Difforme Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2007, n. 3043; Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21929 (che è da considerare,<br />

tuttavia, non assolutamente difforme, siccome riferita a fattispecie processuale iniziata anteriormente<br />

al 10 agosto 2000, come si avverte in testa alla nota a sent. pubblicata in questa Rivista,<br />

2010, 11, 1303)<br />

lità dell’acquisto della proprietà delle aree da parte del<br />

comune per effetto di usucapione.<br />

2. Il ricorso non è fondato.<br />

Giova anzitutto ricordare che non è più possibile mettere<br />

in discussione la competenza giurisdizionale del giudice<br />

amministrativo a conoscere della domanda di risarcimento<br />

del danno proposta dalla società Pucci nella presente<br />

causa, essendo stata tale questione già risolta dalle ordinanze<br />

(n. 19608 e 19609 del 2008) con le quali questa<br />

corte si è pronunciata in sede di regolamento preventivo.<br />

Ciò premesso, è agevole rilevare come l’impugnata sentenza<br />

del Consiglio di Stato, nel riformare la decisione<br />

del Tribunale amministrativo che aveva rigettato la domanda<br />

di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione<br />

e nell’accogliere invece siffatta domanda, determinando<br />

il criterio di liquidazione del danno da risarcire,<br />

si è mossa nel medesimo alveo giurisdizionale nel<br />

quale era precedentemente intervenuta la riformata pronuncia<br />

di primo grado. In entrambi i casi il giudizio ha<br />

avuto ad oggetto il diritto della società Pucci di ottenere<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 317

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