09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Osservatorio in sintesi<br />

Giurisprudenza<br />

Ad avviso della ricorrente la legge della Regione Sardegna n.<br />

20 del 2012, recante ‘‘Norme di interpretazione autentica in<br />

materia di beni paesaggistici’’, è illegittima laddove all’art.1,<br />

comma 1, stabilisce che: «La Giunta regionale, nel rispetto<br />

della norma fondamentale di riforma economico-sociale di<br />

cui all’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei<br />

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6<br />

luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni,<br />

ed in particolare in applicazione di quanto disposto alle lettere<br />

a) e b) di detto articolo, assume una deliberazione di interpretazione<br />

autentica dell’art. 17, comma 3, lettera g), delle<br />

norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale nel<br />

senso che la fascia della profondità di 300 metri dalla linea<br />

di battigia è da riferirsi esclusivamente, come in tali disposizioni<br />

già stabilito, ai laghi naturali e agli invasi artificiali, e non<br />

si applica alle zone umide». Tale disposizione contrasterebbe,<br />

innanzitutto, con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., con<br />

le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative<br />

degli artt. 9 e 117 Cost., contenute nel codice dei beni<br />

culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.<br />

42, concernenti la pianificazione paesaggistica congiunta<br />

(artt. 135 e 143), con la stessa disciplina di statuto speciale<br />

(attributiva, si, alla Regione Sardegna di una potestà legislativa<br />

regionale propria in materia di tutela del paesaggio, ma<br />

nei limiti del rispetto delle norme statali di «grande riforma<br />

economico sociale» di cui all’art. 3, comma 1, della legge costituzionale<br />

26 febbraio 1948, n. 3), nonché, infine, con il canone<br />

di leale collaborazione.<br />

Il principio della pianificazione necessariamente congiunta<br />

(Stato-Regione) sui beni paesaggistici, contenuto negli artt.<br />

135 e 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituendo<br />

una norma fondamentale di riforma economico-sociale<br />

della Repubblica, si impone, come tale, uniformemente<br />

su tutto il territorio nazionale, in tutte le Regioni, ivi incluse<br />

quelle che, come la Sardegna, godono di autonomia speciale.<br />

La disposizione che si censura attribuisce alla sola Giunta<br />

regionale, senza alcun coinvolgimento (né preventivo, né<br />

successivo) dei competenti organi statali, il compito di «interpretare»<br />

unilateralmente l’art. 17, comma 3, lett. g), delle<br />

norme di attuazione del vigente piano paesaggistico regionale,<br />

che individua tra le categorie di beni paesaggistici, tipizzati<br />

ed individuati nella propria cartografia, le «zone umide, laghi<br />

naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi<br />

in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,<br />

anche per i territori elevati sui laghi», predeterminando,<br />

per altro, il contenuto di tale delibera regionale nel senso, riduttivo<br />

dell’ambito di protezione, che la tutela paesaggistica<br />

della fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia non<br />

si applica per le suddette zone umide.<br />

PAESAGGIO<br />

Presidente del Consiglio dei Ministri - Ricorso 6 novembre<br />

2012, n. 178<br />

Voglia l’Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l’illegittimità<br />

della legge della Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto<br />

2012 recante «Modifiche alla legge regionale 13 febbraio<br />

2003, n. 2, recante ‘‘Disposizioni in materia di beni<br />

paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza<br />

del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali<br />

e del paesaggio’’» per contrasto con l’art. 117,<br />

comma 2, lett. s), della Costituzione.<br />

La legge regionale che modifica la L.R. 13 febbraio 2003, n.<br />

2 recante ‘‘Disposizioni in materia di beni paesaggistici e<br />

ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio<br />

2004, n. 42’’ è censurabile, ad avviso dei ricorrenti, relativamente<br />

alla disposizione contenuta nell’art. 2, che sostituisce<br />

l’art. 2-bis della L.R. n. 2 del 2003. La citata norma regionale<br />

detta disposizioni di coordinamento della pianificazione<br />

paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione. Il<br />

nuovo comma 1 dell’art. 2-bis, nel dettare norme procedimentali<br />

finalizzate alla verifica di compatibilità degli strumenti<br />

di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale<br />

Paesistico, pur richiamando «il rispetto dei principi fissati<br />

dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004», in realtà estrometterebbe<br />

totalmente gli organi ministeriali dal procedimento di<br />

verifica. La norma censurata, infatti, disciplina analiticamente<br />

le fasi del procedimento senza fare menzione di alcun intervento<br />

dell’Amministrazione dello Stato, così contravvenendo<br />

all’art. 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che,<br />

al comma 5, dispone: «La regione disciplina il procedimento<br />

di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici<br />

alle previsioni della pianificazione, assicurando la partecipazione<br />

degli organi ministeriali al procedimento medesimo».<br />

Inoltre, il citato art. 2-bis prevede che le amministrazioni<br />

locali possano «proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte<br />

varianti», che la Regione approva qualora ravvisi<br />

«la conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti<br />

dal PRP». Sembra all’odierno ricorrente che detti ‘‘aggiustamenti’’<br />

e ‘‘varianti’’ sono suscettibili di incidere sugli obiettivi<br />

e sui contenuti della pianificazione paesaggistica e, pertanto,<br />

devono essere definiti in forma condivisa con lo Stato, in applicazione<br />

degli artt. 135, 143 e 156 del codice. La disposizione<br />

censurata, dunque, si porrebbe in contrasto con l’art.<br />

117, comma 2, lett. s), della Costituzione, che riserva allo<br />

Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente<br />

e dell’ecosistema e con le norme interposte, di fonte<br />

ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost.,<br />

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio<br />

(D.Lgs n. 42 del 2004, artt. 135, 143 e 156).<br />

316 Urbanistica e appalti 3/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!