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Comunitaria<br />

Giurisprudenza<br />

Conclusioni<br />

La sentenza commentata non introduce sostanziali<br />

elementi di novità rispetto agli orientamenti<br />

interpretativi in materia di ‘‘controllo analogo’’ assunti<br />

in precedenza dallo stesso giudice dell’Unione.<br />

L’assimilabilità tra il concetto di controllo analogo<br />

- elemento imprescindibile di conformità al<br />

Trattato degli affidamenti diretti alle società in house<br />

fissato originariamente dalla ‘‘sentenza Teckal’’ -<br />

ed il controllo esercitato congiuntamente, purché<br />

effettivo, da parte di tutti gli enti pubblici soci della<br />

società affidataria, era stato infatti già ritenuto ammissibile<br />

dall’importante ‘‘sentenza Coditel’’.<br />

Si sente ora però l’esigenza che l’assunto interpretativo<br />

sia compiutamente recepito dalla giurisprudenza<br />

amministrativa nazionale, definendo, con<br />

criteri il più possibile oggettivi, quale sia il confine<br />

tra un controllo congiunto ‘‘effettivo’’ ed un controllo<br />

congiunto ‘‘debole’’, e quindi potenzialmente<br />

elusivo dei principi comunitari che impongono<br />

l’applicazione delle regole concorrenziali e di trasparenza<br />

negli affidamenti di contratti pubblici.<br />

Tale esigenza si avverte con maggiore intensità<br />

in una congiuntura come l’attuale, nella quale l’oramai<br />

cronica diffidenza del legislatore nazionale e degli<br />

organi di controllo della spesa pubblica verso l’istituto<br />

dell’in house providing - in parte invero giustificata<br />

dall’utilizzo improprio e spesso antieconomico<br />

del medesimo da parte degli enti locali - rischia di<br />

scoraggiare l’applicazione di un modello organizzati-<br />

vo dell’agire pubblico che, in prospettiva, potrebbe<br />

consentire di valorizzare quelle istanze di tipo associativo/cooperativo<br />

tra enti di minori dimensioni e<br />

organizzazioni amministrative più complesse, promosse<br />

in sede nazionale e comunitaria, con l’obiettivo<br />

virtuoso di ottenere dalla gestione maggiori risparmi<br />

nella spesa pubblica e, nel contempo, offrire<br />

servizi pubblici di qualità per i cittadini.<br />

Nota:<br />

(segue nota 17)<br />

rito come, alla luce della direttiva 2004/18/CE, non può negarsi<br />

la possibilità per gli organismi di diritto pubblico di partecipare alle<br />

gare, in quanto la definizione di operatore economico riportata<br />

nella citata direttiva (art. 1, comma 8) comprende ogni ente pubblico<br />

(nonché eventuali raggruppamenti) che offra servizi sul<br />

mercato. Secondo le direttive europee, spiega il giudice di Lussemburgo,<br />

possono quindi partecipare alle gare tutti i soggetti<br />

«indipendentemente dal fatto di essere soggetti di diritto privato<br />

o di diritto pubblico e di essere attivi sul mercato in modo sistematico<br />

oppure soltanto occasionale, o, ancora, dal fatto di essere<br />

sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno». Né v’è l’obbligo<br />

di eseguire direttamente le prestazioni ... «risultando sufficiente<br />

la possibilità di farle eseguire a terzi e fornendo le garanzie<br />

necessarie a tal fine» (pt. 41-42). Il nuovo orientamento ha<br />

trovato poi conferma nella sentenza del Consiglio di Stato del<br />

16 giugno 2009 n. 3897: «i soggetti economici senza scopo di<br />

lucro, quali le fondazioni, possono soddisfare i requisiti necessari<br />

per essere qualificati come operatori economici, attese la personalità<br />

giuridica che le fondazioni vantano e la loro capacità di<br />

esercitare anche attività di impresa, qualora funzionali ai loro<br />

scopi e sempre che quest’ultima possibilità trovi riscontro nella<br />

disciplina statutaria del singolo soggetto giuridico». Anche l’Autorità<br />

di Vigilanza ha successivamente recepito l’indirizzo interpretativo<br />

europeo, nel parere n. 119 del 22 ottobre 2009 in materia<br />

di partecipazione alle gare delle imprese sociali per l’affidamento<br />

di servizi.<br />

314 Urbanistica e appalti 3/2013

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