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Le politiche europee sullo sviluppo del territorio<br />

promuovo e valorizzano, del resto, la coesione, l’integrazione<br />

delle risorse ed il coordinamento tra i<br />

soggetti istituzionalmente deputati alla messa a disposizione<br />

di servizi di interesse generale<br />

Anche la legislazione nazionale è orientata ad<br />

un favor verso le più ampie forme di collaborazione<br />

tra enti pubblici per la gestione di attività di comune<br />

pubblico interesse (13). Le istituzioni europee,<br />

d’altro canto, non hanno mai inteso precludere agli<br />

Stati membri il potere di organizzare i propri servizi<br />

pubblici secondo modelli equiparabili all’autoproduzione<br />

o in forma consortile e cooperativa tra<br />

autorità pubbliche. La scelta se esternalizzare o meno<br />

la gestione dei servizi pubblici, ha avuto modo<br />

di ribadire la Commissione europea, «compete (...)<br />

esclusivamente alle autorità. Infatti, il diritto comunitario<br />

degli appalti pubblici e delle concessioni<br />

non si esprime riguardo l’opzione degli Stati membri<br />

se garantire un servizio pubblico attraverso i<br />

propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo»<br />

(14). La giurisprudenza della Corte di giustizia<br />

ha poi precisato come «il diritto comunitario non<br />

impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere<br />

ad una particolare forma giuridica per assicurare<br />

in comune le loro funzioni di servizio pubblico»<br />

(15).<br />

Le istituzione europee sono consapevoli che il<br />

principio della parità di trattamento sancito dal<br />

Trattato e di cui sono attuazione le direttive in materia<br />

di affidamenti pubblici, non può dirsi violato<br />

quando «nessuna impresa privata viene posta in<br />

una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti»<br />

(16).<br />

La gestione in house e le convenzioni<br />

per la cooperazione tra enti pubblici<br />

La Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 19 dicembre<br />

2012, C-159/11) ha poi di recente confermato<br />

che vi sono due tipi di appalti conclusi da enti<br />

pubblici che non rientrano nell’ambito di applicazione<br />

del diritto dell’Unione in materia di appalti<br />

pubblici: i contratti conclusi dalle autorità con un<br />

società che rientrano nei canoni della gestione in<br />

house ed i contratti che comunque istituiscono una<br />

cooperazione tra enti pubblici, purché detta cooperazione<br />

possa dirsi effettivamente finalizzata a garantire<br />

l’adempimento di una funzione di servizio<br />

pubblico.<br />

Il giudice europeo ha evidenziato, infatti, come<br />

il diritto dell’UE in materia di appalti esclude che<br />

una norma nazionale possa autorizzare la stipulazio-<br />

Comunitaria<br />

Giurisprudenza<br />

ne tra enti pubblici, senza previa gara, di contratti<br />

di cooperazione qualora questi non siano intesi all’adempimento<br />

di una funzione di servizio pubblico<br />

comune agli enti medesimi oppure siano tali da<br />

porre un prestatore privato in una situazione privilegiata<br />

rispetto ai suoi concorrenti, in contrasto con<br />

il fondamentale principio di diritto comunitario<br />

della libera concorrenza.<br />

Al riguardo, giova ricordare, che può accadere<br />

come nell’ambito della conclusione di un accordo<br />

tra pubbliche amministrazioni, una delle amministrazioni<br />

interessate possa essere considerata un<br />

operatore economico. Tale qualità, secondo una<br />

nota pronuncia della Corte di giustizia europea, è<br />

da riconoscere ad ogni ente pubblico che offra servizi<br />

sul mercato, indipendentemente dal perseguimento<br />

di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una<br />

organizzazione di impresa o dalla presenza continua<br />

sul mercato (17).<br />

Note:<br />

(13) L’art. 15, comma 1, della L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante<br />

nuove norme in materia di procedimento amministrativo<br />

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (in G.U.R.I. n.<br />

192, del 18 agosto 1990, pag. 7), prevede che: «le amministrazioni<br />

pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per<br />

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse<br />

comune».<br />

(14) Libro verde relativo al partenariati pubblico-privati ed al diritto<br />

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni del 30<br />

aprile 2004, COM(2004) 327.<br />

(15) Corte Giust. CE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, causa C-<br />

480/06, Commissione CE c. Repubblica Federale di Germania,<br />

47, in Racc. pag. I-4747, punto 47, ove si stabilisce che: «(...) il<br />

diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche<br />

di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare<br />

in comune le loro funzioni di servizio pubblico. Dall’altra, una cooperazione<br />

del genere tra autorità pubbliche non può rimettere in<br />

questione l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia<br />

di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e<br />

l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri,<br />

poiché l’attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da<br />

considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi<br />

d’interesse pubblico e poiché viene salvaguardato il principio<br />

della parità di trattamento degli interessati di cui alla direttiva 92/<br />

50, cosicché nessun impresa privata viene posta in una situazione<br />

privilegiata rispetto ai suoi concorrenti». Si vedano anche i<br />

precedenti pronunciamenti in materia della Corte Giust. CE nelle<br />

sentenze Stadt Halle e RPL Lochau, punti 50 e 5.1.<br />

(16) V. per un commento alla sentenza Corte Giust. CE, Grande<br />

Sezione, 9 giugno 2009 causa C-480/06, C. E. Gallo, Affidamenti<br />

diretti e forme di collaborazione tra enti locali, in questa Rivista,<br />

2009, 10, 1176.<br />

(17) V. Corte Giust. CE, 23 dicembre 2009, CoNISMa, C-305/08,<br />

in Racc. pag. I-12129, in questa Rivista, 2010, 5, 551 con nota<br />

di De Pauli. Il caso CoNisma riguardava l’esclusione di un consorzio<br />

interuniversitario (formato da 24 Università italiane e tre<br />

Ministeri) dalla gara indetta dalla Regione Marche per l’affidamento<br />

di un servizio sull’acquisizione di rilievi marini sismostratigrafici,<br />

l’esecuzione di carotaggi e il prelievo di campioni in mare.<br />

I giudici europei, nel rispondere alla domande di pronunce<br />

pregiudiziali proposte dal Consiglio di Stato italiano, hanno chia-<br />

(segue)<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 313

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