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Comunitaria<br />

Giurisprudenza<br />

Con la rilevante sentenza Coditel Brabant SA (7)<br />

(di seguito ‘‘sentenza Coditel’’) si è espressamente<br />

affermata, per la prima volta, la possibilità di considerare<br />

‘‘controllo analogo’’ anche il controllo esercitato,<br />

non individualmente, ma congiuntamente<br />

da parte di più autorità socie. La sentenza precisa<br />

come sia importante che il controllo esercitato sull’ente<br />

concessionario sia effettivo, «pur non risultando<br />

indispensabile che sia individuale».<br />

D’altra parte, la Corte di giustizia aveva lasciato<br />

qualche apertura verso un’estensione del significato<br />

di controllo analogo, laddove aveva specificato che<br />

il controllo esercitato sull’ente concessionario dall’autorità<br />

pubblica concedente è necessario sia analogo<br />

a quello che la medesima autorità esercita sui<br />

propri servizi, «ma non identico ad esso in ogni elemento»<br />

(8).<br />

La sentenza Coditel ha affermato che per valutare<br />

se un’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente<br />

concessionario un controllo analogo a quello esercitato<br />

sui propri servizi è necessario tener conto di<br />

tutte le disposizioni normative e delle circostanze<br />

pertinenti. Da quest’esame deve risultare che l’ente<br />

concessionario è soggetto a un controllo che consente<br />

all’autorità pubblica concedente di influenzarne<br />

le decisioni. Deve trattarsi di una «possibilità di<br />

influenza determinante sia sugli obiettivi strategici<br />

che sulle decisioni importanti di detto ente».<br />

Anche la giurisprudenza amministrativa nazionale<br />

ha aderito, senza sostanziali riserve, alla nuova<br />

impostazione interpretativa. Il Consiglio di Stato,<br />

con la sentenza 1447 del 2011, ha confermato come<br />

«nel caso di affidamento in house, conseguente<br />

all’istituzione da parte di più enti locali di una società<br />

di capitali da essi interamente partecipata per<br />

la gestione di un servizio pubblico, il controllo,<br />

analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui<br />

propri servizi, deve intendersi assicurato anche se<br />

esercitato non individualmente ma congiuntamente<br />

dagli enti associati, deliberando se del caso anche a<br />

maggioranza, ma a condizione che il controllo sia<br />

effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere<br />

quindi verificato secondo un criterio sintetico<br />

e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo<br />

della mano pubblica sull’ente affidatario, purché<br />

effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti<br />

nella loro totalità, senza che necessiti una verifica<br />

della posizione di ogni singolo ente» (9).<br />

L’in house come semplice modello<br />

organizzativo<br />

Tale orientamento giurisprudenziale ha avuto il<br />

merito di chiarire, e rendere sempre più evidente,<br />

come l’istituto dell’in house possa senz’altro essere<br />

inquadrato nell’ambito delle formule organizzative<br />

dell’agire amministrativo che promuovono e valorizzano<br />

la gestione in forma associata dei servizi di<br />

interesse pubblico (10).<br />

Si tratta di modelli di gestione che, se correttamente<br />

orientati verso logiche di effettivo efficientamento<br />

e contenimento dei costi, beneficiando sul<br />

piano teorico di intuitive economie di scala, dovrebbero<br />

assumere sempre maggiore interesse nei<br />

settori delle public utilities e nella legislazione di riferimento<br />

(11).<br />

Il fenomeno si colloca all’interno del più ampio<br />

concetto di autoproduzione di servizi, inteso come<br />

modello di gestione che si avvale di articolazioni<br />

organizzative prive di una effettiva autonomia, giuridica<br />

e commerciale, rispetto all’ente (o agli enti)<br />

che beneficiano dei servizi autoprodotti (12).<br />

Note:<br />

(7) Pubblicata in questa Rivista, 2009, 285 con commento di F.<br />

Leggiadro, Affidamento in house della concessione per la gestione<br />

di una rete di distribuzione: controllo analogo e controllo<br />

pubblico.<br />

(8) V. punto 62 sentenza del 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-<br />

458/03, in Racc. pag. I-8585.<br />

(9) V. Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 con nota di F.<br />

Leggiadro, Gli affidamenti in house alle società pubbliche pluripartecipate,<br />

in questa Rivista, 2011, 957.<br />

(10) Nella sentenza n. 1447/2011, il Consiglio di Stato, evidenzia<br />

come l’impostazione interpretativa discendente da nuovi orientamenti<br />

del Giudice europeo «trova riscontro nelle esperienze<br />

positive di molti Stati membri e, per quel che qui interessa, anche<br />

nel diritto amministrativo italiano che annovera diverse forme<br />

associative tra enti pubblici, anche per finalità di gestione in<br />

comune di pubblici servizi (ad esempio, i consorzi di cui all’art.<br />

31 del D.Lgs. n. 267/2000), in cui il controllo da parte del singolo<br />

ente sull’attività svolta, nell’interesse comune, dalla specifica<br />

forma associativa non è ‘‘individuale’’, ma intermediato e, quindi,<br />

inevitabilmente attenuato dall’applicazione delle regole sul<br />

funzionamento interno dell’istanza associativa».<br />

(11) L’attenzione del legislatore per le forme associate di gestione<br />

dei servizi pubblici è testimoniata, ad esempio, del D.L. 31<br />

maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione<br />

finanziaria e di competitività economica) che al comma 28, dell’art.<br />

14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti<br />

territoriali), prevede che i servizi considerati funzioni fondamentali<br />

dei comuni ai sensi dell’art. 21, comma 3 della L. n. 42 del<br />

2009, devono essere ‘‘obbligatoriamente’’ gestiti in forma associata,<br />

attraverso ‘‘convenzione o unione’’, da parte dei comuni<br />

con popolazione fino a 5.000 abitanti. Lo stesso provvedimento,<br />

sempre al successivo comma del citato art. 14, specifica che i<br />

comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali<br />

svolte in forma associata e che la medesima funzione<br />

non può essere svolta da più di una forma associativa.<br />

(12) Sul fenomeno dell’autoproduzione di servizi attraverso strumenti<br />

organizzativi ulteriori rispetto a quelli tipici del diritto amministrativo<br />

V. M. Libertini, Le società di autoproduzione in mano<br />

pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività<br />

ed autonomia statutaria, in www.federalismi.it (19-04-<br />

2010).<br />

312 Urbanistica e appalti 3/2013

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