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Comunitaria<br />
Giurisprudenza<br />
Con la rilevante sentenza Coditel Brabant SA (7)<br />
(di seguito ‘‘sentenza Coditel’’) si è espressamente<br />
affermata, per la prima volta, la possibilità di considerare<br />
‘‘controllo analogo’’ anche il controllo esercitato,<br />
non individualmente, ma congiuntamente<br />
da parte di più autorità socie. La sentenza precisa<br />
come sia importante che il controllo esercitato sull’ente<br />
concessionario sia effettivo, «pur non risultando<br />
indispensabile che sia individuale».<br />
D’altra parte, la Corte di giustizia aveva lasciato<br />
qualche apertura verso un’estensione del significato<br />
di controllo analogo, laddove aveva specificato che<br />
il controllo esercitato sull’ente concessionario dall’autorità<br />
pubblica concedente è necessario sia analogo<br />
a quello che la medesima autorità esercita sui<br />
propri servizi, «ma non identico ad esso in ogni elemento»<br />
(8).<br />
La sentenza Coditel ha affermato che per valutare<br />
se un’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente<br />
concessionario un controllo analogo a quello esercitato<br />
sui propri servizi è necessario tener conto di<br />
tutte le disposizioni normative e delle circostanze<br />
pertinenti. Da quest’esame deve risultare che l’ente<br />
concessionario è soggetto a un controllo che consente<br />
all’autorità pubblica concedente di influenzarne<br />
le decisioni. Deve trattarsi di una «possibilità di<br />
influenza determinante sia sugli obiettivi strategici<br />
che sulle decisioni importanti di detto ente».<br />
Anche la giurisprudenza amministrativa nazionale<br />
ha aderito, senza sostanziali riserve, alla nuova<br />
impostazione interpretativa. Il Consiglio di Stato,<br />
con la sentenza 1447 del 2011, ha confermato come<br />
«nel caso di affidamento in house, conseguente<br />
all’istituzione da parte di più enti locali di una società<br />
di capitali da essi interamente partecipata per<br />
la gestione di un servizio pubblico, il controllo,<br />
analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui<br />
propri servizi, deve intendersi assicurato anche se<br />
esercitato non individualmente ma congiuntamente<br />
dagli enti associati, deliberando se del caso anche a<br />
maggioranza, ma a condizione che il controllo sia<br />
effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere<br />
quindi verificato secondo un criterio sintetico<br />
e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo<br />
della mano pubblica sull’ente affidatario, purché<br />
effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti<br />
nella loro totalità, senza che necessiti una verifica<br />
della posizione di ogni singolo ente» (9).<br />
L’in house come semplice modello<br />
organizzativo<br />
Tale orientamento giurisprudenziale ha avuto il<br />
merito di chiarire, e rendere sempre più evidente,<br />
come l’istituto dell’in house possa senz’altro essere<br />
inquadrato nell’ambito delle formule organizzative<br />
dell’agire amministrativo che promuovono e valorizzano<br />
la gestione in forma associata dei servizi di<br />
interesse pubblico (10).<br />
Si tratta di modelli di gestione che, se correttamente<br />
orientati verso logiche di effettivo efficientamento<br />
e contenimento dei costi, beneficiando sul<br />
piano teorico di intuitive economie di scala, dovrebbero<br />
assumere sempre maggiore interesse nei<br />
settori delle public utilities e nella legislazione di riferimento<br />
(11).<br />
Il fenomeno si colloca all’interno del più ampio<br />
concetto di autoproduzione di servizi, inteso come<br />
modello di gestione che si avvale di articolazioni<br />
organizzative prive di una effettiva autonomia, giuridica<br />
e commerciale, rispetto all’ente (o agli enti)<br />
che beneficiano dei servizi autoprodotti (12).<br />
Note:<br />
(7) Pubblicata in questa Rivista, 2009, 285 con commento di F.<br />
Leggiadro, Affidamento in house della concessione per la gestione<br />
di una rete di distribuzione: controllo analogo e controllo<br />
pubblico.<br />
(8) V. punto 62 sentenza del 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-<br />
458/03, in Racc. pag. I-8585.<br />
(9) V. Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 con nota di F.<br />
Leggiadro, Gli affidamenti in house alle società pubbliche pluripartecipate,<br />
in questa Rivista, 2011, 957.<br />
(10) Nella sentenza n. 1447/2011, il Consiglio di Stato, evidenzia<br />
come l’impostazione interpretativa discendente da nuovi orientamenti<br />
del Giudice europeo «trova riscontro nelle esperienze<br />
positive di molti Stati membri e, per quel che qui interessa, anche<br />
nel diritto amministrativo italiano che annovera diverse forme<br />
associative tra enti pubblici, anche per finalità di gestione in<br />
comune di pubblici servizi (ad esempio, i consorzi di cui all’art.<br />
31 del D.Lgs. n. 267/2000), in cui il controllo da parte del singolo<br />
ente sull’attività svolta, nell’interesse comune, dalla specifica<br />
forma associativa non è ‘‘individuale’’, ma intermediato e, quindi,<br />
inevitabilmente attenuato dall’applicazione delle regole sul<br />
funzionamento interno dell’istanza associativa».<br />
(11) L’attenzione del legislatore per le forme associate di gestione<br />
dei servizi pubblici è testimoniata, ad esempio, del D.L. 31<br />
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione<br />
finanziaria e di competitività economica) che al comma 28, dell’art.<br />
14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti<br />
territoriali), prevede che i servizi considerati funzioni fondamentali<br />
dei comuni ai sensi dell’art. 21, comma 3 della L. n. 42 del<br />
2009, devono essere ‘‘obbligatoriamente’’ gestiti in forma associata,<br />
attraverso ‘‘convenzione o unione’’, da parte dei comuni<br />
con popolazione fino a 5.000 abitanti. Lo stesso provvedimento,<br />
sempre al successivo comma del citato art. 14, specifica che i<br />
comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali<br />
svolte in forma associata e che la medesima funzione<br />
non può essere svolta da più di una forma associativa.<br />
(12) Sul fenomeno dell’autoproduzione di servizi attraverso strumenti<br />
organizzativi ulteriori rispetto a quelli tipici del diritto amministrativo<br />
V. M. Libertini, Le società di autoproduzione in mano<br />
pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività<br />
ed autonomia statutaria, in www.federalismi.it (19-04-<br />
2010).<br />
312 Urbanistica e appalti 3/2013