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Al riguardo, va chiarito subito che la Corte non<br />

entra nel merito della verifica in concreto dei poteri<br />

di ‘‘controllo’’ esercitabili, da parte dei comuni di<br />

Cagno e Solbiate, in qualità di azionisti, nei confronti<br />

della società affidataria ASPEM; tale verifica<br />

viene riservata al giudice nazionale (4).<br />

Il giudice interno deve operare detta indagine<br />

analizzando gli strumenti e le prerogative che gli<br />

enti pubblici possono esercitare sulla base delle effettive<br />

attribuzioni ad essi assegnati in virtù della<br />

loro qualifica privatistica di soci partecipanti alla<br />

compagine societaria, in base ai principi e alle norme<br />

del codice civile e a quelle desumibili dalla normativa<br />

societaria in genere, a nulla rilevando - secondo<br />

i dettami della giurisprudenza in materia - la<br />

natura pubblica del singolo azionista (5). I giudici<br />

di Lussemburgo, infatti, sono ben consapevoli del<br />

fatto che ove un’amministrazione aggiudicatrice abbia,<br />

nell’ambito di un’entità affidataria posseduta in<br />

comune, una posizione inidonea a garantirle la benché<br />

minima possibilità di partecipare al controllo di<br />

tale entità ciò «aprirebbe la strada ad un’elusione<br />

dell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione<br />

in materia di appalti pubblici o di concessioni di<br />

servizi, dal momento che una presenza puramente<br />

formale nella compagine di tale entità o in un organo<br />

comune incaricato della direzione della stessa<br />

dispenserebbe detta amministrazione aggiudicatrice<br />

dall’obbligo di avviare una procedura di gara d’appalto<br />

secondo le norme dell’Unione, nonostante essa<br />

non prenda parte in alcun modo all’esercizio del<br />

‘‘controllo analogo’’ sull’entità in questione (v., in<br />

tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Coname, C-<br />

231/03, in Racc. pag. I-7287, punto 24)».<br />

Ciononostante, la Corte giunge ad affermare che<br />

ove una pluralità di autorità pubbliche abbiano istituito<br />

una società per la gestione in house di servizi<br />

pubblici ovvero vi abbiano successivamente aderito,<br />

qualora le medesime autorità partecipino tutte<br />

al capitale ed agli organi direttivi della medesima<br />

società, esercitando così, sia pur congiuntamente,<br />

un controllo sull’entità societaria che possa assumersi<br />

analogo a quello esercitabile sui propri servizi<br />

da parte delle autorità medesime, è possibile affidare<br />

alla società partecipata la gestione di servizi pubblici,<br />

senza l’obbligo di rispettare la normativa in<br />

materia di procedura di aggiudicazione di appalti<br />

pubblici.<br />

Il controllo analogo congiunto effettivo<br />

Nei tempi più recenti, del resto, la giurisprudenza<br />

europea, cui ha fatto eco quella in sede naziona-<br />

Comunitaria<br />

Giurisprudenza<br />

le, aveva già maturato un orientamento interpretativo<br />

secondo il quale la particolare relazione tra il<br />

soggetto pubblico che attribuisce il compito di gestire<br />

un determinato servizio pubblico al di fuori<br />

della propria diretta interna organizzazione e la società<br />

che beneficia di detta attribuzione, può assumere<br />

i caratteri del ‘‘controllo analogo’’ anche laddove<br />

il soggetto pubblico affidante eserciti detto<br />

controllo congiuntamente ad altre amministrazioni,<br />

che detengono ciascuna una parte, anche minima,<br />

del capitale sociale.<br />

In sostanza, dopo aver chiarito che è possibile<br />

adottare modelli associativi commerciali, anche in<br />

forma di società speciali, per la gestione in house e<br />

che detti modelli non alterano di fatto in alcun<br />

modo i meccanismi di controllo e di vigilanza propri<br />

dei rapporti tra soggetti pubblici in senso stretto<br />

(6), si è giunti a ritenere coerenti con la logica<br />

delle gestione in house, anche società pubbliche<br />

pluripartecipate dove è possibile che singoli enti soci,<br />

singolarmente considerati, siano nella condizione<br />

di esercitare un’influenza indiretta sulla gestione<br />

e sulle scelte della società affidataria, tramite anche<br />

forme di vigilanza sull’andamento societario, nella<br />

veste di soci di minoranza.<br />

Note:<br />

(4) La sentenza sottolinea che «nei procedimenti principali,<br />

spetta al giudice del rinvio (il Consiglio di Stato italiano n.d.r.) verificare<br />

se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e del<br />

Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferisce loro<br />

il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio<br />

sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in<br />

accordo con gli altri enti interessati dal patto suddetto sia idonea<br />

a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo<br />

della ASPEM» (punto 32).<br />

(5) Come ricordato infatti da una recente sentenza del massimo<br />

organo della giurisdizione civile, (V. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre<br />

2012, n. 21991), la società per azioni con partecipazione pubblica<br />

non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché<br />

lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano<br />

le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno,<br />

per le vicende della medesima, la persona dell’azionista,<br />

dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell’esercizio<br />

della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento<br />

con l’ente pubblico. Il rapporto tra la società e l’ente locale<br />

è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al detto<br />

ente incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto<br />

medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio<br />

di poteri autoritativi o discrezionali. Ove anche la posizione<br />

dell’ente locale all’interno della società sia quella di socio di<br />

maggioranza, derivante dalla ‘‘prevalenza’’ del capitale da esso<br />

conferito soltanto in tale veste l’ente pubblico potrà influire sul<br />

funzionamento della società, avvalendosi non già dei poteri pubblicistici<br />

che non gli spettano ma dei soli strumenti previsti dal<br />

diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina<br />

comunale presenti negli organi della società (v. art. 2459 c.c.).<br />

(6) Su questa particolare fattispecie di controllo si segnala, tra i<br />

vari commenti, A. Nicodemo, Il controllo analogo congiunto nell’in<br />

house providing, in www.astrid-online.it.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 311

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