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Al riguardo, va chiarito subito che la Corte non<br />
entra nel merito della verifica in concreto dei poteri<br />
di ‘‘controllo’’ esercitabili, da parte dei comuni di<br />
Cagno e Solbiate, in qualità di azionisti, nei confronti<br />
della società affidataria ASPEM; tale verifica<br />
viene riservata al giudice nazionale (4).<br />
Il giudice interno deve operare detta indagine<br />
analizzando gli strumenti e le prerogative che gli<br />
enti pubblici possono esercitare sulla base delle effettive<br />
attribuzioni ad essi assegnati in virtù della<br />
loro qualifica privatistica di soci partecipanti alla<br />
compagine societaria, in base ai principi e alle norme<br />
del codice civile e a quelle desumibili dalla normativa<br />
societaria in genere, a nulla rilevando - secondo<br />
i dettami della giurisprudenza in materia - la<br />
natura pubblica del singolo azionista (5). I giudici<br />
di Lussemburgo, infatti, sono ben consapevoli del<br />
fatto che ove un’amministrazione aggiudicatrice abbia,<br />
nell’ambito di un’entità affidataria posseduta in<br />
comune, una posizione inidonea a garantirle la benché<br />
minima possibilità di partecipare al controllo di<br />
tale entità ciò «aprirebbe la strada ad un’elusione<br />
dell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione<br />
in materia di appalti pubblici o di concessioni di<br />
servizi, dal momento che una presenza puramente<br />
formale nella compagine di tale entità o in un organo<br />
comune incaricato della direzione della stessa<br />
dispenserebbe detta amministrazione aggiudicatrice<br />
dall’obbligo di avviare una procedura di gara d’appalto<br />
secondo le norme dell’Unione, nonostante essa<br />
non prenda parte in alcun modo all’esercizio del<br />
‘‘controllo analogo’’ sull’entità in questione (v., in<br />
tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Coname, C-<br />
231/03, in Racc. pag. I-7287, punto 24)».<br />
Ciononostante, la Corte giunge ad affermare che<br />
ove una pluralità di autorità pubbliche abbiano istituito<br />
una società per la gestione in house di servizi<br />
pubblici ovvero vi abbiano successivamente aderito,<br />
qualora le medesime autorità partecipino tutte<br />
al capitale ed agli organi direttivi della medesima<br />
società, esercitando così, sia pur congiuntamente,<br />
un controllo sull’entità societaria che possa assumersi<br />
analogo a quello esercitabile sui propri servizi<br />
da parte delle autorità medesime, è possibile affidare<br />
alla società partecipata la gestione di servizi pubblici,<br />
senza l’obbligo di rispettare la normativa in<br />
materia di procedura di aggiudicazione di appalti<br />
pubblici.<br />
Il controllo analogo congiunto effettivo<br />
Nei tempi più recenti, del resto, la giurisprudenza<br />
europea, cui ha fatto eco quella in sede naziona-<br />
Comunitaria<br />
Giurisprudenza<br />
le, aveva già maturato un orientamento interpretativo<br />
secondo il quale la particolare relazione tra il<br />
soggetto pubblico che attribuisce il compito di gestire<br />
un determinato servizio pubblico al di fuori<br />
della propria diretta interna organizzazione e la società<br />
che beneficia di detta attribuzione, può assumere<br />
i caratteri del ‘‘controllo analogo’’ anche laddove<br />
il soggetto pubblico affidante eserciti detto<br />
controllo congiuntamente ad altre amministrazioni,<br />
che detengono ciascuna una parte, anche minima,<br />
del capitale sociale.<br />
In sostanza, dopo aver chiarito che è possibile<br />
adottare modelli associativi commerciali, anche in<br />
forma di società speciali, per la gestione in house e<br />
che detti modelli non alterano di fatto in alcun<br />
modo i meccanismi di controllo e di vigilanza propri<br />
dei rapporti tra soggetti pubblici in senso stretto<br />
(6), si è giunti a ritenere coerenti con la logica<br />
delle gestione in house, anche società pubbliche<br />
pluripartecipate dove è possibile che singoli enti soci,<br />
singolarmente considerati, siano nella condizione<br />
di esercitare un’influenza indiretta sulla gestione<br />
e sulle scelte della società affidataria, tramite anche<br />
forme di vigilanza sull’andamento societario, nella<br />
veste di soci di minoranza.<br />
Note:<br />
(4) La sentenza sottolinea che «nei procedimenti principali,<br />
spetta al giudice del rinvio (il Consiglio di Stato italiano n.d.r.) verificare<br />
se la sottoscrizione, da parte del Comune di Cagno e del<br />
Comune di Solbiate, di un patto parasociale che conferisce loro<br />
il diritto di essere consultati, di nominare un membro del collegio<br />
sindacale e di designare un consigliere di amministrazione in<br />
accordo con gli altri enti interessati dal patto suddetto sia idonea<br />
a consentire a tali comuni di contribuire effettivamente al controllo<br />
della ASPEM» (punto 32).<br />
(5) Come ricordato infatti da una recente sentenza del massimo<br />
organo della giurisdizione civile, (V. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre<br />
2012, n. 21991), la società per azioni con partecipazione pubblica<br />
non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché<br />
lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano<br />
le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno,<br />
per le vicende della medesima, la persona dell’azionista,<br />
dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell’esercizio<br />
della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento<br />
con l’ente pubblico. Il rapporto tra la società e l’ente locale<br />
è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al detto<br />
ente incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto<br />
medesimo e sull’attività della società per azioni mediante l’esercizio<br />
di poteri autoritativi o discrezionali. Ove anche la posizione<br />
dell’ente locale all’interno della società sia quella di socio di<br />
maggioranza, derivante dalla ‘‘prevalenza’’ del capitale da esso<br />
conferito soltanto in tale veste l’ente pubblico potrà influire sul<br />
funzionamento della società, avvalendosi non già dei poteri pubblicistici<br />
che non gli spettano ma dei soli strumenti previsti dal<br />
diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina<br />
comunale presenti negli organi della società (v. art. 2459 c.c.).<br />
(6) Su questa particolare fattispecie di controllo si segnala, tra i<br />
vari commenti, A. Nicodemo, Il controllo analogo congiunto nell’in<br />
house providing, in www.astrid-online.it.<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 311