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Comunitaria<br />

Giurisprudenza<br />

IL COMMENTO<br />

di Francesco Leggiadro *<br />

La Corte di giustizia va consolidando il proprio indirizzo giurisprudenziale sul corretto significato da attribuire<br />

al concetto di ‘‘controllo analogo’’, condizione essenziale di conformità ai principi del Trattato europeo della<br />

procedura di affidamento diretto in house, dettata dalla primigenia notissima sentenza Teckal. Questo particolare<br />

tipo di controllo delle amministrazioni pubbliche nei confronti del soggetto da queste incaricato di gestire<br />

servizi pubblici, che viene equiparato a quello che le amministrazioni medesime esercitano sui propri<br />

servizi, è da ritenere sussistente anche laddove il soggetto esterno, pur avendo forma di società di capitali,<br />

sia costituito dalle partecipazioni al capitale di tutti gli enti pubblici che l’abbiano istituito, o vi abbiano successivamente<br />

aderito, e gli enti medesimi siano effettivamente rappresentati negli organi direttivi aziendali.<br />

Il fatto<br />

La Terza Sezione della Corte di giustizia, nelle<br />

cause riunite C-182/11 e C-183/11, è stata chiamata<br />

a pronunciarsi sulla corretta interpretazione del<br />

diritto dell’UE in materia di presupposti di applicabilità<br />

dell’eccezione ai principi di concorrenzialità<br />

nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, costituita<br />

dall’affidamento diretto di un servizio pubblico,<br />

ad una società appositamente costituita da<br />

autorità pubbliche che la controllano, cosiddetto<br />

affidamento a società ‘‘in house’’ (1).<br />

In particolare, il Consiglio di Stato italiano, con<br />

decisioni del 23 febbraio 2011, ha proposto alla citata<br />

Corte due domande di pronuncia pregiudiziale,<br />

ai sensi dell’art. 267 TFUE, nell’ambito di giudizi<br />

che vedevano contrapposti la società Econord s.p.a.<br />

e i comuni di Varese, Cagno e Solbiate, aventi ad<br />

oggetto la regolarità dell’affidamento diretto (effettuato<br />

da parte dei due comuni ultimi citati), di un<br />

appalto di servizi di igiene urbana ad altra società<br />

(la ASPEM s.p.a.), secondo appunto il modello<br />

procedimentale «in house», senza cioè l’organizzazione<br />

di una procedura di aggiudicazione di tale appalto<br />

in conformità alle norme del diritto dell’Unione.<br />

Più nello specifico, il Comune di Cagno e il Comune<br />

di Solbiate avevano approvato la conclusione<br />

di una convenzione con il Comune di Varese - che<br />

aveva costituito la società in house e ne possedeva<br />

l’assoluto controllo societario - per l’affidamento, a<br />

titolo oneroso, dei servizi di smaltimento dei rifiuti<br />

solidi urbani, aderendo a tale società in qualità di<br />

azionisti pubblici, mediante una partecipazione al<br />

capitale sociale pressoché simbolica (un’azione ciascuno<br />

del valore nominale di 1 euro) (2).<br />

Il Comune di Cagno e il Comune di Solbiate<br />

avevano tuttavia sottoscritto un patto parasociale<br />

tra azionisti, il quale prevedeva il loro diritto di essere<br />

consultati, di nominare un membro del collegio<br />

sindacale e di designare, in accordo con gli altri<br />

comuni partecipanti al patto di sindacato, un consigliere<br />

di amministrazione.<br />

Il pronunciamento della Corte sulla<br />

domanda pregiudiziale<br />

La ‘‘res litigiosa’’ del giudizio in sede amministrativa<br />

si incentrava sulla possibilità di sostenere che<br />

sulla società affidataria del servizio si potesse ritenere<br />

o meno sussistente, da parte dei comuni di Cagno<br />

e Solbiate, quell’effettivo penetrante controllo,<br />

nella veste del cd. controllo analogo, che la giurisprudenza<br />

della Corte di giustizia richiede come primo<br />

essenziale elemento per giustificare la mancata<br />

apertura della concorrenza nel caso di affidamenti a<br />

società ‘‘in house’’ (3).<br />

Note:<br />

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />

di un referee.<br />

(1) Si parla anche, forse più propriamente, di ‘‘gestione in house’’,<br />

sottolineando con ciò l’elemento più caratteristico del fenomeno<br />

e l’aspetto sostanziale di ‘‘autoproduzione’’ dei servizi di<br />

interesse pubblico. La materia del resto soffre dell’utilizzo, da<br />

parte del legislatore e degli operatori del diritto in genere, di<br />

espressioni con significato polisenso. Per un tentativo di fissare,<br />

almeno nell’inquadramento generali degli istituti, alcune differenze<br />

eziologiche, sia consentito rinviare a F. Leggiadro, La distinzione<br />

tra appalto in house e affidamento in house della gestione<br />

di servizi pubblici, inLa disciplina dei contratti pubblici,<br />

Collana diretta da F. Caringella e G. De Marzo, 2007,1563.<br />

(2) Il capitale sociale della ASPEM ammontava ad EUR 173.785,<br />

rappresentato da altrettante azioni del valore nominale di 1 euro<br />

ciascuna. Il Comune di Varese deteneva la maggioranza del capitale<br />

in virtù del possesso di 173.467 azioni. Le restanti 318 azioni<br />

risultavano suddivise tra 36 comuni della provincia di Varese,<br />

con partecipazioni individuali che variavano da 1 a 19 azioni.<br />

(3) Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea ed, in primis,<br />

dalla famosa sentenza ‘‘Teckal’’ del 2000 (Corte Giust. CE,<br />

18 novembre 1999, causa C-197/98, Teckal s.r.l. c. Comune di<br />

Aviano, in questa Rivista, 2000, 227) si è tratto il principio secondo<br />

il quale non è obbligatorio procedere alla gara per un’autorità<br />

pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, per gli affidamenti<br />

in favore di un ente distinto da essa, nell’ipotesi in cui<br />

l’autorità eserciti sull’ente in questione un controllo analogo a<br />

quello che essa esercita sui propri servizi, purché tale ente realizzi<br />

con essa o con altri enti locali che lo detengono la parte più importante<br />

della propria attività (v., sentenza Teckal, punto 50).<br />

310 Urbanistica e appalti 3/2013

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