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Di modo che, atteso anche l’approdo comune delle<br />

due disposizioni succitate alla esclusione delle forniture<br />

dal novero espresso degli appalti interessati<br />

dallo loro applicazione, è possibile reputare che il<br />

legislatore, in materia di responsabilità solidale negli<br />

appalti - quanto meno per gli aspetti della tutela<br />

contributiva e retributiva (in via generale) di cui<br />

alle disposizioni appena richiamate - abbia ritenuto<br />

di delimitare l’applicazione delle disposizioni stesse<br />

ai soli appalti di lavori e servizi, non estendendo la<br />

disciplina in parola anche agli appalti di forniture<br />

(44).<br />

Ma soprattutto oggi, alla luce delle ultime modifiche<br />

apportate all’art. 35, comma 28 ss. di cui sopra,<br />

il dato che nel medesimo settore normativo - la responsabilità<br />

solidale - talune norme abbiano esplicitamente<br />

fatto riferimento ai contratti di forniture<br />

ed altre invece non contemplino anche tali contratti<br />

pare dirimente al fine di circoscrivere l’applicazione<br />

di siffatto vincolo soltanto laddove i contratti<br />

di forniture siano esplicitamente contemplati<br />

dalla norma.<br />

Ciò posto, può concludersi che i succitati art. 1676<br />

c.c. e art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e<br />

s.m.i. non dovrebbero trovare applicazione in caso<br />

di contratti aventi ad oggetto appalti di forniture<br />

anche connessi ad appalti di lavori.<br />

Sono invece applicabili anche agli appalti di forniture<br />

i predetti art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/<br />

2006 e s.m.i. nonché artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/<br />

2010, i quali contengono espressi riferimenti agli<br />

appalti sia di lavori che di servizi e forniture, coerentemente<br />

con la ratio organica ed unitaria sottesa<br />

alla compilazione del codice dei contratti pubblici.<br />

Fermo quanto sopra, può tuttavia ragionarsi in modo<br />

differente in presenza di quelle forniture con posa<br />

in opera assimilabili ai lavori ai sensi dell’art.<br />

118,comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (45)<br />

In tal caso infatti, ad avviso di chi scrive, la assimilabilità<br />

delle attività di che trattasi ai lavori potrebbe<br />

implicare la loro conseguente riconducibilità al<br />

novero degli appalti di lavori e quindi l’assoggettamento<br />

delle stesse alle citate previsioni in tema di<br />

responsabilità solidale, secondo una logica organica<br />

e di coerenza di cui deve ritenersi pervasa la materia<br />

trattata, anche alla luce del tenore cogente dei<br />

principi che la presidiano.<br />

Prospetto di sintesi sugli adempimenti<br />

e sull’operatività delle norme vigenti<br />

in tema di responsabilità solidale<br />

Alla luce del quadro normativo appena delineato e<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

disaminato e nei termini sin qui specificati, le differenti<br />

declinazioni della responsabilità solidale di<br />

che trattasi - come ridisegnate dalle più recenti modifiche<br />

legislative sopra ricordate - possono dunque<br />

sinteticamente ricapitolarsi come in appresso, tenendo<br />

conto della natura e delle funzioni assegnate<br />

ai soggetti coinvolti a vario titolo nel ciclo produttivo<br />

degli appalti:<br />

Il committente pubblico con riguardo ai contratti<br />

di appalto di lavori e servizi:<br />

– ai sensi dell’art. 1676 c.c. risponde in solido con<br />

l’appaltatore, nei termini e nei limiti ivi specificati,<br />

nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo per i<br />

trattamenti retributivi agli stessi dovuti;<br />

– ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/<br />

2003 e s.m.i., non risponde in solido con l’appaltatore<br />

o con gli eventuali subappaltatori, nei termini<br />

e nei limiti ivi specificati, in relazione ai trattamenti<br />

retributivi, comprese le quote di trattamento di<br />

fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed<br />

ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo<br />

di esecuzione del contratto di appalto;<br />

– ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/<br />

Note:<br />

(44) Del resto in un primo momento - ovverosia allorquando la<br />

disciplina di entrambe le specifiche tipologie di responsabilità<br />

solidale ai sensi dei citati art. 29, comma 2, e art. 35, comma<br />

28, era stata modificata menzionando espressamente solo gli<br />

appalti di lavori e servizi - si era addivenuti a privilegiare il dato<br />

letterale anche sulla base del ragionamento secondo cui avendo<br />

il contratto di fornitura ad oggetto l’acquisizione di un bene mobile<br />

o di un prodotto (sulla nozione di fornitura cfr. S. Sorrentino,<br />

R. Saraceni, Forniture e servizi pubblici, Rimini, 2002, 23 ss.),<br />

dunque essendo la relativa prestazione connotata fondamentalmente<br />

da un dare e non da un facere (proprio invece delle attività<br />

oggetto degli appalti di lavori e servizi), non può escludersi<br />

che, a livello legislativo, per quegli specifici profili sia stato ritenuto<br />

non necessario approntare una tutela quale quella in esame<br />

rispetto allo svolgimento di attività nelle quali di norma non<br />

assume rilievo preponderante una prestazione personale, ma<br />

piuttosto la consegna e acquisizione di un bene.<br />

(45) L’art. 118 citato, rubricato ‘‘Subappalto, attività che non costituiscono<br />

subappalto e tutela del lavoro’’, stabilisce al comma<br />

11 che «ai fini del presente articolo è considerato subappalto<br />

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate<br />

che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con<br />

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore<br />

al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo<br />

superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo<br />

della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento<br />

dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può<br />

subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura<br />

con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare<br />

con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,<br />

per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di<br />

propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui<br />

al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all’affidatario di comunicare<br />

alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per<br />

l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo<br />

del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati».<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 291

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