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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

tutela del credito dei lavoratori subordinati impiegati<br />

negli appalti, ed è sempre consentito farvi ricorso<br />

in tutte quelle circostanze in cui la norma<br />

speciale di cui al citato art. 29, comma 2 non possa<br />

essere applicata (42). Ad esempio:<br />

– sotto il profilo oggettivo, l’art. 1676 c.c. potrebbe<br />

essere utilizzato per ottenere il pagamento di somme<br />

o trattamenti non inclusi tra quelli oggetto della responsabilità<br />

solidale regolata dall’art. 29, comma 2;<br />

– sotto il profilo temporale, il lavoratore potrebbe<br />

sempre ricorrere all’azione diretta di cui all’art.<br />

1676 c.c., il quale non pone alcun termine di decadenza,<br />

una volta decorso il termine di decadenza di<br />

due anni posto invece dall’art. 29, comma 2.<br />

Fermo quanto sopra, in ordine al nuovo assetto del<br />

citato art. 35, comma 28, del Decreto Bersani può<br />

concludersi sotto il profilo sistematico, raccordandosi<br />

alle riflessioni appena esposte sui margini di<br />

applicazione delle succitate disposizioni di cui all’art.<br />

1676 c.c. ed all’art. 29, comma 2, del D.Lgs.<br />

n. 276/2003, che il citato art. 35, comma 28, integra<br />

in modo organico la disciplina sulla responsabilità<br />

solidale quanto al differente oggetto delle ritenute<br />

sul lavoro dipendente e dell’IVA relativo alle<br />

fatture emesse in relazione ai lavori e, in tal modo,<br />

non si sovrappone all’operatività della Legge Biagi,<br />

offrendo una tutela diversa e complementare, così<br />

come tiene ferma la funzione di norma generale di<br />

chiusura del succitato art. 1676 c.c.<br />

Con riferimento infine al rapporto intercorrente tra<br />

le citate norme della Legge Biagi e del Decreto Bersani<br />

e gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2012, può osservarsi<br />

che queste ultime disposizioni regolamentari<br />

paiono evidentemente porsi in un rapporto di<br />

species a genus rispetto alle prime, quanto al coinvolgimento<br />

dei committenti pubblici, giacché l’art.<br />

29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. e l’art.<br />

35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 e s.m.i., come<br />

detto, non risultano invece applicabili a tali soggetti<br />

- l’una rivolgendosi in tal senso soltanto al ‘‘committente<br />

imprenditore o datore di lavoro’’, l’altra<br />

avendo escluso espressamente i committenti ai sensi<br />

del suo comma 28-ter.<br />

Analogamente a quanto dianzi rilevato a proposito<br />

del citato art. 35, comma 28, tuttavia, in dottrina<br />

vi è chi ha opportunamente rimarcato che la disciplina<br />

regolamentare di che trattasi desta talune<br />

perplessità da un lato, sul versante dei contributi,<br />

per non aver codificato e specificato le modalità di<br />

verifica e controllo degli adempimenti e, dall’altro,<br />

sul versante delle retribuzioni, per aver posto in<br />

capo alla committenza una mera facoltà e non un<br />

preciso obbligo di pagamento diretto dei lavorato-<br />

ri, rendendo poco incisiva la tutela all’uopo disposta<br />

(43).<br />

L’applicabilità delle norme di che trattasi<br />

al settore delle forniture<br />

Da ultimo, occorre completare la disamina di che<br />

trattasi rilevando che le suesposte disposizioni, e in<br />

particolare quelle di cui ai citati art. 1676 c.c. e art.<br />

29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, sono espressamente<br />

riferite agli appalti di ‘‘opere’’ e ‘‘servizi’’,<br />

mentre l’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 e<br />

s.m.i., nella sua più recente versione, nonché le<br />

norme regolamentari di cui ai citati artt. 4 e 5 del<br />

D.P.R. n. 207/2010 sono esplicitamente applicabili<br />

non soltanto ai contratti pubblici di lavori e servizi<br />

bensì anche a quelli di forniture.<br />

Ciò posto, per quel che più interessa in questa sede<br />

occorre porsi il problema dell’applicabilità della disciplina<br />

di cui ai menzionati art. 29, comma 2, della<br />

Legge Biagi ed art. 1676 c.c. anche ai contratti di<br />

fornitura, e in particolare a quelli connessi agli affidamenti<br />

di contratti pubblici di lavori.<br />

Invero, su tale specifico profilo va in primo luogo<br />

avvisato che non è dato rinvenire significative indicazioni<br />

di taglio normativo e giurisprudenziale, né<br />

tanto meno alcuna riflessione specifica della dottrina.<br />

Tanto precisato, non può che muoversi dal dato<br />

letterale e sistematico delle disposizioni considerate.<br />

In relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/<br />

2003, è d’uopo difatti osservare che, come detto, in<br />

origine l’assetto della norma contemplava esclusivamente<br />

l’espresso riferimento agli appalti di servizi, e<br />

successivamente, a seguito dell’intervento correttivo<br />

dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 251/2004 citato,<br />

nel medesimo art. 29, comma 2, è stato introdotto<br />

anche il riferimento espresso agli appalti di<br />

lavori (sino ad oggi sempre mantenuto, nonostante<br />

le ulteriori successive modifiche apportate all’articolo),<br />

mentre non è stato introdotto analogo riferimento<br />

per gli appalti di forniture.<br />

Seppur di conio precedente, altresì la norma generale<br />

di chiusura di cui all’art. 1676 c.c. succitato è<br />

espressamente riferita ai soli appalti di opere e servizi,<br />

senza nessun richiamo anche alle forniture.<br />

Note:<br />

(42) L. Imberti, La disciplina delle responsabilità solidali negli appalti<br />

e nei subappalti: lo stato dell’arte in continuo movimento<br />

(aggiornato al D.L. 97/2008), in WP C.S.D.L.E. ‘‘Massimo D’Antona’’.IT-72/2008,<br />

p. 29.<br />

(43) Così G. Caselli in AA.VV., Regolamento di attuazione dei<br />

contratti pubblici, Roma, 2011, 19-20 cit.<br />

290 Urbanistica e appalti 3/2013

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