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Contratti pubblici<br />

Speciale<br />

sione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità<br />

dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non<br />

in esercizio (art. 237-bis, comma 1, codice, inserito dall’art. 33-quater, D.L. n. 179/2012, aggiunto dalla legge di conversione<br />

n. 221/2012).<br />

Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità<br />

delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al<br />

garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti<br />

al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al<br />

comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo<br />

svincolo automatico delle garanzie (art. 237-bis, comma 2, codice, inserito dall’art. 33-quater, D.L. n. 179/2012, aggiunto<br />

dalla legge di conversione n. 221/2012).<br />

Tale disciplina è stata introdotta dalla L. n. 221/2012; in via transitoria è stato stabilito che per i contratti già affidati<br />

alla data di entrata in vigore della L. n. 221/2012, per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all’art.<br />

237-bis, comma 1, codice, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottottanta giorni<br />

(art. 33-quater, comma 2, D.L. n. 179/2012).<br />

Gli appalti della difesa<br />

Con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 è stato finalmente adottato il regolamento recante disciplina delle attività del<br />

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163<br />

(G.U. del 7 gennaio 2013)<br />

Si tratta del regolamento di attuazione per gli appalti della difesa ai sensi dell’art. 196, codice appalti.<br />

Consta di 138 articoli.<br />

Disciplina anche, in via transitoria, gli appalti in materia di armi, disciplinati dal decreto legislativo nelle more dell’adozione<br />

dello specifico regolamento, nei limiti di compatibilità con il decreto legislativo (art. 137).<br />

Sostituisce il D.P.R. n. 170/2005, che viene abrogato (art. 136).<br />

Entrerà n vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U., e dunque il 6 luglio 2013 (art. 138).<br />

Giurisprudenza<br />

Giurisprudenza UE<br />

Con la decisione Corte Giust. UE, sez. III, 13 dicembre 2012, C-465/11, Forposta SA, ABC Direct Contact sp. Z.o.o.<br />

la Corte europea ha interpretato la causa di esclusione dell’errore grave in materia professionale.<br />

Secondo la Corte l’art. 45, paragrafo 2, comma 1, lett. d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,<br />

di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della<br />

quale sussiste un errore grave in materia professionale, il quale conduce all’esclusione automatica dell’operatore<br />

economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in corso, quando, per circostanze<br />

imputabili a tale medesimo operatore economico, l’amministrazione aggiudicatrice ha risolto o denunciato un precedente<br />

contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora<br />

tale risoluzione, denuncia o ritiro del contratto siano avvenuti nei tre anni precedenti l’avvio della procedura in corso<br />

ed il valore dell’appalto pubblico precedente non realizzato ammonti ad almeno il 5% del suo valore globale.<br />

I principi e le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tutela dell’interesse<br />

pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il mantenimento di una concorrenza<br />

leale tra operatori economici, una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, imponga<br />

a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente da una procedura di aggiudicazione di un<br />

appalto pubblico un operatore economico in un’ipotesi come quella considerata dalla risposta alla prima questione<br />

pregiudiziale.<br />

Si legge nella motivazione che la nozione di «errore grave» deve essere intesa nel senso che essa si riferisce normalmente<br />

a un comportamento dell’operatore economico in questione che denota un’intenzione dolosa o un atteggiamento<br />

colposo di una certa gravità da parte sua. Pertanto, qualsiasi esecuzione non corretta, imprecisa o carente<br />

di un contratto o di una parte dello stesso può eventualmente dimostrare una competenza professionale limitata<br />

dell’operatore economico in questione, ma non equivale automaticamente a un errore grave. Inoltre l’accertamento<br />

della sussistenza di un «errore grave» necessita, in linea di principio, lo svolgimento di una valutazione specifica e<br />

concreta dell’atteggiamento dell’operatore economico interessato.<br />

Per l’effetto è stato ritenuto incompatibile con la direttiva 2004/18/CE il diritto polacco che stabilisce ex ante cosa si<br />

intende per errore grave prescindendo da ogni indagine sull’elemento soggettivo e che impone alle stazioni appaltanti<br />

una esclusione automatica quando ricorrono i presupposti legali.<br />

Nell’ordinamento italiano la causa di esclusione per grave errore professionale o negligenza o malafede in pregressi<br />

appalti è prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 163/2006 e appare in linea con il diritto comunitario e le prescrizioni.<br />

Con la decisione Corte Giust. UE, grande sezione, 19 dicembre 2012, C-159/11, Ordine degli ingegneri della Provincia<br />

di Lecce c. ASL Lecce e Università del Salento la Corte dell’UE si è pronunciata su una questione pregiudiziale rimessa<br />

dal Consiglio di Stato e afferente al limite di applicabilità dell’art. 15, L. n. 241/1990, ossia degli accordi tra<br />

254 Urbanistica e appalti 3/2013

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