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Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
sabilità solidale si estendeva alle sanzioni civili; sostanzialmente<br />
conforme a tale indirizzo del Ministero<br />
è anche la menzionata pronuncia del Tribunale<br />
di Bologna (34), che ha ritenuto incostituzionale -<br />
con rinvio alla Corte - questo punto della norma,<br />
ma presupponendo in tal modo la interpretazione<br />
estensiva data dal Ministero. Una risposta a definitiva<br />
chiarezza potrebbe venire dalla Corte Costituzionale,<br />
invocata sul punto dal suddetto Tribunale<br />
di Bologna;<br />
– in ogni caso, di recente l’INPS ha chiarito che<br />
«in merito alle somme per le quali il committente<br />
viene chiamato a rispondere in solidarietà, il Ministero<br />
del lavoro, con parere del 21 marzo u.s., ha<br />
precisato che, anche a seguito della modifica legislativa<br />
intervenuta, il regime di solidarietà permane<br />
sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio<br />
sui debiti previdenziali (sia contributivi e assistenziali<br />
che assicurativi), nascenti sul debito contributivo<br />
una volta raggiunta l’entità massima prevista della<br />
sanzione civile, considerata la portata generale<br />
dell’art.1294 c.c. ed in mancanza, sul punto, di una<br />
previsione contraria della legge. Nel citato parere<br />
viene, altresì, chiarito che il dies a quo a partire dal<br />
quale il committente, ex art. 21 D.L. semplificazioni,<br />
non risponde dell’obbligo relativo alle somme<br />
aggiuntive, nel quadro di una lettura sistematica<br />
della nuova disposizione, coincide con tutti gli obblighi<br />
contributivi la cui scadenza del versamento è<br />
successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore<br />
del predetto decreto. Il vincolo della solidarietà<br />
viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto<br />
(ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo<br />
due anni dalla cessazione del subappalto)» (35);<br />
– quanto alle norme di carattere processuale - la<br />
cui efficacia è conseguente alla entrata in vigore,<br />
indipendentemente dalla data in cui è sorta l’obbligazione<br />
che si vuole fare valere - esse stabiliscono<br />
un logico principio di tutela del coobbligato in solido,<br />
che, per la supposta maggiore solvibilità, in costanza<br />
della previgente disciplina poteva essere oggetto<br />
di ingiusta aggressione giudiziale, prima ancora<br />
della escussione del debitore principale.<br />
Altresì, con riguardo al nuovo e più recente riassetto<br />
dell’art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n.<br />
223, modificato prima dall’art. 2, comma 5-bis del<br />
D.L. 2 marzo 2012 n. 15, come convertito con modificazioni<br />
dalla L. n. 44/2012, e poi dall’art. 13-ter<br />
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, poi convertito con<br />
modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, sotto il<br />
profilo del diritto transitorio, vale infine segnalare<br />
che l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito di recente<br />
che «(...) le disposizioni contenute nell’art. 13-ter<br />
del D.L. n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione<br />
solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati<br />
a decorrere dalla data di entrata in vigore della<br />
norma, ossia dal 12 agosto 2012» e che «(...) tali<br />
adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo<br />
giorno successivo a quello di entrata in vigore<br />
della norma, con la conseguenza che la certificazione<br />
deve essere richiesta solamente in relazione ai<br />
pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012,<br />
in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12<br />
agosto 2012» (36).<br />
Il rapporto sistematico tra le disposizioni<br />
in tema di responsabilità solidale<br />
Ripercorsi l’evoluzione normativa e l’attuale assetto<br />
delle disposizioni in questione, così come i relativi<br />
profili operativi e di regime transitorio, a questo<br />
punto pare utile altresì evidenziare la loro portata<br />
sul versante sistematico, e dunque verificare come<br />
esse si rapportano tra loro nel perimetro della normazione<br />
di settore qui considerata, con particolare<br />
riguardo alla disciplina applicabile agli appalti pubblici.<br />
In primis, giova focalizzare l’attenzione sugli effettivi<br />
margini di applicazione del citato art. 29, comma 2,<br />
del D.Lgs. n. 276/2003, nella sua odierna vigenza,<br />
rispetto alla previsione generale di cui al menzionato<br />
art. 1676 c.c.<br />
Va detto preliminarmente al riguardo che le due<br />
previsioni appena citate, pur operando nel medesimo<br />
settore degli affidamenti ed al medesimo scopo<br />
di tutela economica e sociale dei lavoratori, non si<br />
sovrappongono in toto, giacchépossiedono margini<br />
di operatività differenti, sotto taluni peculiari profili.<br />
Difatti, in primo luogo, come detto, l’art. 1676 c.c.<br />
conosce in tema di appalti pubblici una applicazione<br />
de residuo quale norma generale, operando laddove<br />
non vi è il presidio della norma speciale, che<br />
nella fattispecie è costituita per gli aspetti sopra indicati<br />
dall’art. 29, comma 2, citato.<br />
Altresì si evidenzia che, sin dalla sua entrata in vigore,<br />
la tutela offerta dal suddetto art. 29, comma 2,<br />
diversamente da quella sancita ai sensi della menzionata<br />
previsione codicistica generale di cui al 1676<br />
c.c. non soffre limitazioni di tipo quantitativo - dunque<br />
riferite all’ammontare delle pretese economiche<br />
eventualmente avanzate - bensì in questo caso di ti-<br />
Note:<br />
(34) Trib. Bologna, 18 giugno 2012, cit.<br />
(35) Cfr. circ. INPS 10 agosto 2012, n. 106, cit.<br />
(36) Cfr. circ. 8 ottobre 2012, n. 40/E.<br />
288 Urbanistica e appalti 3/2013