09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

sabilità solidale si estendeva alle sanzioni civili; sostanzialmente<br />

conforme a tale indirizzo del Ministero<br />

è anche la menzionata pronuncia del Tribunale<br />

di Bologna (34), che ha ritenuto incostituzionale -<br />

con rinvio alla Corte - questo punto della norma,<br />

ma presupponendo in tal modo la interpretazione<br />

estensiva data dal Ministero. Una risposta a definitiva<br />

chiarezza potrebbe venire dalla Corte Costituzionale,<br />

invocata sul punto dal suddetto Tribunale<br />

di Bologna;<br />

– in ogni caso, di recente l’INPS ha chiarito che<br />

«in merito alle somme per le quali il committente<br />

viene chiamato a rispondere in solidarietà, il Ministero<br />

del lavoro, con parere del 21 marzo u.s., ha<br />

precisato che, anche a seguito della modifica legislativa<br />

intervenuta, il regime di solidarietà permane<br />

sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio<br />

sui debiti previdenziali (sia contributivi e assistenziali<br />

che assicurativi), nascenti sul debito contributivo<br />

una volta raggiunta l’entità massima prevista della<br />

sanzione civile, considerata la portata generale<br />

dell’art.1294 c.c. ed in mancanza, sul punto, di una<br />

previsione contraria della legge. Nel citato parere<br />

viene, altresì, chiarito che il dies a quo a partire dal<br />

quale il committente, ex art. 21 D.L. semplificazioni,<br />

non risponde dell’obbligo relativo alle somme<br />

aggiuntive, nel quadro di una lettura sistematica<br />

della nuova disposizione, coincide con tutti gli obblighi<br />

contributivi la cui scadenza del versamento è<br />

successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore<br />

del predetto decreto. Il vincolo della solidarietà<br />

viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto<br />

(ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo<br />

due anni dalla cessazione del subappalto)» (35);<br />

– quanto alle norme di carattere processuale - la<br />

cui efficacia è conseguente alla entrata in vigore,<br />

indipendentemente dalla data in cui è sorta l’obbligazione<br />

che si vuole fare valere - esse stabiliscono<br />

un logico principio di tutela del coobbligato in solido,<br />

che, per la supposta maggiore solvibilità, in costanza<br />

della previgente disciplina poteva essere oggetto<br />

di ingiusta aggressione giudiziale, prima ancora<br />

della escussione del debitore principale.<br />

Altresì, con riguardo al nuovo e più recente riassetto<br />

dell’art. 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n.<br />

223, modificato prima dall’art. 2, comma 5-bis del<br />

D.L. 2 marzo 2012 n. 15, come convertito con modificazioni<br />

dalla L. n. 44/2012, e poi dall’art. 13-ter<br />

del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, poi convertito con<br />

modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134, sotto il<br />

profilo del diritto transitorio, vale infine segnalare<br />

che l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito di recente<br />

che «(...) le disposizioni contenute nell’art. 13-ter<br />

del D.L. n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione<br />

solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati<br />

a decorrere dalla data di entrata in vigore della<br />

norma, ossia dal 12 agosto 2012» e che «(...) tali<br />

adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo<br />

giorno successivo a quello di entrata in vigore<br />

della norma, con la conseguenza che la certificazione<br />

deve essere richiesta solamente in relazione ai<br />

pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012,<br />

in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12<br />

agosto 2012» (36).<br />

Il rapporto sistematico tra le disposizioni<br />

in tema di responsabilità solidale<br />

Ripercorsi l’evoluzione normativa e l’attuale assetto<br />

delle disposizioni in questione, così come i relativi<br />

profili operativi e di regime transitorio, a questo<br />

punto pare utile altresì evidenziare la loro portata<br />

sul versante sistematico, e dunque verificare come<br />

esse si rapportano tra loro nel perimetro della normazione<br />

di settore qui considerata, con particolare<br />

riguardo alla disciplina applicabile agli appalti pubblici.<br />

In primis, giova focalizzare l’attenzione sugli effettivi<br />

margini di applicazione del citato art. 29, comma 2,<br />

del D.Lgs. n. 276/2003, nella sua odierna vigenza,<br />

rispetto alla previsione generale di cui al menzionato<br />

art. 1676 c.c.<br />

Va detto preliminarmente al riguardo che le due<br />

previsioni appena citate, pur operando nel medesimo<br />

settore degli affidamenti ed al medesimo scopo<br />

di tutela economica e sociale dei lavoratori, non si<br />

sovrappongono in toto, giacchépossiedono margini<br />

di operatività differenti, sotto taluni peculiari profili.<br />

Difatti, in primo luogo, come detto, l’art. 1676 c.c.<br />

conosce in tema di appalti pubblici una applicazione<br />

de residuo quale norma generale, operando laddove<br />

non vi è il presidio della norma speciale, che<br />

nella fattispecie è costituita per gli aspetti sopra indicati<br />

dall’art. 29, comma 2, citato.<br />

Altresì si evidenzia che, sin dalla sua entrata in vigore,<br />

la tutela offerta dal suddetto art. 29, comma 2,<br />

diversamente da quella sancita ai sensi della menzionata<br />

previsione codicistica generale di cui al 1676<br />

c.c. non soffre limitazioni di tipo quantitativo - dunque<br />

riferite all’ammontare delle pretese economiche<br />

eventualmente avanzate - bensì in questo caso di ti-<br />

Note:<br />

(34) Trib. Bologna, 18 giugno 2012, cit.<br />

(35) Cfr. circ. INPS 10 agosto 2012, n. 106, cit.<br />

(36) Cfr. circ. 8 ottobre 2012, n. 40/E.<br />

288 Urbanistica e appalti 3/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!