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In particolare, l’intervento sostitutivo di che trattasi<br />

è riferito in capo ai soggetti di cui all’art. 3, comma<br />

1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, ovverosia ad<br />

una serie di soggetti committenti comunque di natura<br />

pubblica (30).<br />

Il citato D.P.R. n. 207/2010 è stato pubblicato in<br />

G.U. in data 10 dicembre 2010 ed ai sensi dell’art.<br />

359, comma 1, dello stesso D.P.R. le nuove norme<br />

regolamentari appena ricordate sono entrate in vigore<br />

180 giorni dopo la sua pubblicazione, ovverosia<br />

in data 8 giugno 2011.<br />

Poiché nessuna disposizione transitoria del predetto<br />

regolamento concerne le norme della parte I, tra cui<br />

per l’appunto i citati artt. 4 e 5, siffatte norme hanno<br />

trovato con l’entrata in vigore immediata applicabilità,<br />

in tutta la loro nuova estensione (31).<br />

Il regime transitorio delle norme<br />

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui spiegate,<br />

possono formularsi talune prime riflessioni di sintesi<br />

con particolare attenzione alla individuazione dei<br />

profili di applicazione delle norme succitate, siccome<br />

modificate ed integrate negli ultimi mesi, in<br />

punto di diritto transitorio.<br />

Con riguardo all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.<br />

276/2003 e s.m.i., così come modificato prima dal<br />

D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 e poi dalla L. 28 giugno<br />

2012 n. 92, in assenza di specifiche ed espresse indicazioni<br />

di diritto transitorio, ai fini dell’applicazione<br />

delle innovazioni apportate alla norma appena<br />

citata, vale osservare quanto segue:<br />

– la specificazione che nell’ambito dei trattamenti<br />

retributivi è espressamente ricompreso il trattamento<br />

di fine rapporto può essere considerata una interpretazione<br />

(e non una estensione) della precedente<br />

normativa, essendo pacificamente ritenuto il trattamento<br />

di fine rapporto una retribuzione posticipata<br />

(32), e pertanto può reputarsi tale profilo di immediata<br />

applicazione a tutti i contratti, ivi compresi<br />

quelli in corso;<br />

– quanto alla inclusione dei premi assicurativi, la<br />

norma ha carattere innovativo ed integrativo della<br />

responsabilità solidale, come d’altra parte evidenziato<br />

dalla differente formulazione rispetto al trattamento<br />

di fine rapporto («trattamenti retributivi<br />

comprese le quote» e «contributi previdenziali e<br />

premi assicurativi»), nella misura in cui nell’un caso<br />

si utilizza la dizione ‘‘comprese’’ e nell’altro si ricorre<br />

ad una ‘‘e’’ disgiuntiva.<br />

Ciò peraltro pone un delicato problema di diritto<br />

transitorio, potendosi tuttavia ritenere che la norma<br />

vada applicata alle contribuzioni il cui obbligo<br />

sia stato evaso dopo l’entrata in vigore della legge,<br />

indipendentemente dalla data di stipula del contratto<br />

di appalto/subappalto, che determina l’insorgere<br />

della soggezione alla obbligazione solidale. A<br />

favore di tale interpretazione depone il fatto che la<br />

responsabilità non sia recata dal contratto, ma dalla<br />

legge, con evidente finalità di pubblico interesse (la<br />

tutela del creditore debole). Non si modificano,<br />

cioè, le condizioni contrattuali precedentemente vigenti,<br />

bensì si pone, per legge, un obbligo al contraente<br />

in quanto tale;<br />

– quanto alla norma che esclude la responsabilità<br />

solidale per le sanzioni civili, essa in realtà potrebbe<br />

apparire come norma interpretativa, applicabile<br />

perciò anche per il passato. Diversa, tuttavia, è la<br />

valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche<br />

sociali (33), secondo cui (in passato) la respon-<br />

Note:<br />

(segue nota 29)<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato<br />

di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento<br />

unico di regolarità contributiva».<br />

A sua volta, l’art. 5 - rubricato ‘‘Intervento sostitutivo della stazione<br />

appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore<br />

e del subappaltatore’’ - prevede che:<br />

«1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo<br />

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente<br />

dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari<br />

di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo<br />

periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il<br />

responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,<br />

ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i<br />

successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto<br />

termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente<br />

la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,<br />

i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare<br />

anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni<br />

arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute<br />

all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore<br />

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento<br />

diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118,<br />

comma 3, primo periodo, del codice.<br />

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’art.<br />

3, comma 1, lett. b), sono provati dalle quietanze predisposte<br />

a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli<br />

interessati.<br />

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al<br />

comma 1, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro<br />

delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del<br />

lavoro per i necessari accertamenti».<br />

(30) Segnatamente, l’art. 3, coma 1, lett. b), del regolamento<br />

predetto si riferisce ad «amministrazioni aggiudicatrici, organismi<br />

di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,<br />

soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati<br />

rispettivamente dall’art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del<br />

codice».<br />

(31) V. G. Caselli in AA.VV., Regolamento di attuazione dei contratti<br />

pubblici, Roma, 2011, 377.<br />

(32) Cfr. Cass., sez. lav., 22 settembre 2011, n. 19291.<br />

(33) V. Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<br />

2 aprile 2010, n. 3/2010 cit.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 287

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