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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

l’art. 26, comma 4, in linea con il quadro normativo<br />

sopra delineato, che «ferme restando le disposizioni<br />

di legge vigenti in materia di responsabilità<br />

solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni<br />

e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore<br />

committente risponde in solido con l’appaltatore,<br />

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,<br />

per tutti i danni per i quali il lavoratore,<br />

dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore,<br />

non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale<br />

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro<br />

(INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore<br />

marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente<br />

comma non si applicano ai danni conseguenza<br />

dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese<br />

appaltatrici o subappaltatrici».<br />

In proposito, come sottolineato dallo stesso Ministero<br />

del lavoro e delle politiche sociali, giova evidenziare<br />

che «la disposizione è di particolare rilievo<br />

proprio in quanto, in precedenza, in caso di inadempienza<br />

del datore di lavoro a fronte dell’obbligo<br />

risarcitorio, il lavoratore non poteva avere soddisfazione<br />

del suo credito e ciò di fatto penalizzava i dipendenti<br />

delle imprese di minori dimensioni e meno<br />

strutturate» (27).<br />

Anche siffatta norma, pertanto, giunge ad integrare<br />

ed implementare la tutela sociale ed economica che<br />

l’ordinamento riserva ai lavoratori nella specifica<br />

materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, strettamente<br />

attinente al settore dei contratti pubblici in<br />

questione, fornendo una specifica copertura sotto i<br />

profili di cui sopra non tutelati dalle altre norme<br />

menzionate.<br />

Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010,<br />

n. 207 e s.m.i. (Regolamento di attuazione<br />

del codice dei contratti pubblici)<br />

Infine, deve rammentarsi che anche il D.P.R. 5 ottobre<br />

2010, n. 207 - recante il nuovo Regolamento di<br />

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006,<br />

n. 163 e s.m.i., ovverosia il codice dei contratti pubblici<br />

relativi a lavori, servizi e forniture - contempla<br />

in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva<br />

speciali previsioni, regolando l’intervento sostitutivo<br />

della stazione appaltante in caso di inadempienza<br />

contributiva e retributiva dell’esecutore e del<br />

subappaltatore rispettivamente agli artt. 4 e 5.<br />

Queste norme regolamentari infatti, riprendendo<br />

quanto già previsto dagli artt. 4 e 13 del previgente<br />

Capitolato generale per i lavori pubblici di cui al<br />

D.M. 19 aprile 2000 n. 145, hanno implementato e<br />

soprattutto esteso anche ai contratti aventi ad og-<br />

getto servizi e forniture la precedente disciplina che<br />

era applicabile soltanto al settore dei lavori pubblici<br />

(28).<br />

Siffatta disciplina attuativa del codice dei contratti<br />

pubblici, nella fattispecie, ribadisce in generale<br />

l’obbligo gravante sui contraenti pubblici di rispettare<br />

integralmente le norme di legge e di contrattazione<br />

collettiva in tema di sicurezza sul lavoro, contribuzione<br />

e retribuzione e costituisce al riguardo<br />

una specifica obbligazione accessoria che in capo ai<br />

committenti pubblici si traduce in determinati<br />

compiti di vigilanza su tali adempimenti (analogamente<br />

a quanto previsto dall’art. 118, comma 6,<br />

del codice predetto).<br />

Con procedimenti affini, tali norme del regolamento<br />

stabiliscono dunque che, in caso di inadempienza di<br />

uno dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto<br />

rilevata sotto il profilo contributivo e/o retributivo,<br />

il responsabile unico del procedimento è<br />

chiamato ad operare le trattenute di legge ed il pagamento<br />

delle somme oggetto di inadempienza viene<br />

effettuato dal committente direttamente agli enti<br />

previdenziali ed assicurativi. Parimenti, anche con<br />

riferimento alla retribuzione del personale dipendente<br />

di esecutori del contratto e subappaltatori, il committente,<br />

sempre nella persona del RUP, è chiamato<br />

a vigilare ed a contestare formalmente eventuali inadempienze,<br />

con facoltà di provvedere direttamente<br />

al pagamento dei lavoratori stessi (29).<br />

Note:<br />

(27) V. circ. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 febbraio<br />

2011, n. 5, cit.<br />

(28) Sull’argomento cfr. R. Garofoli, G. Ferrari, Il nuovo regolamento<br />

appalti pubblici, Roma, Tomo I, 2011, 29 ss.<br />

(29) Nella fattispecie, l’art. 4 - rubricato ‘‘Intervento sostitutivo<br />

della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva<br />

dell’esecutore e del subappaltatore’’ - stabilisce:<br />

«1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore,<br />

il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui<br />

all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare<br />

le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di<br />

zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi<br />

nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e<br />

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,<br />

contribuzione e retribuzione dei lavoratori.<br />

2. Nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento<br />

da parte del responsabile del procedimento del documento<br />

unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza<br />

contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione<br />

del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di<br />

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento<br />

di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante<br />

il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai<br />

soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti<br />

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.<br />

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è<br />

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono<br />

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo<br />

(segue)<br />

286 Urbanistica e appalti 3/2013

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