Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia
Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia
Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La L. n. 134/2012 è stata pubblicata in G.U. in data<br />
11 agosto 2012 ed è entrata in vigore il giorno<br />
successivo alla sua pubblicazione, ovverosia il 12<br />
agosto 2012, secondo quanto stabilito dall’art. 1,<br />
comma 2, della legge stessa.<br />
Con quest’ultima modifica, quindi, ancora una volta<br />
si è cambiata la norma, variandola ulteriormente<br />
e disponendo sostanzialmente, a mezzo del nuovo<br />
ed attuale assetto:<br />
– il ritorno all’esclusione della solidarietà del committente<br />
(imprenditore o datore di lavoro) rispetto<br />
all’appaltatore ed al subappaltatore nei confronti<br />
del Fisco, e in particolare all’esclusione delle stazioni<br />
appaltanti ai sensi del codice dei contratti pubblici<br />
dal novero dei committenti soggetti al predetto<br />
obbligo di pagamento subordinato alla verifica<br />
dell’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali relativi<br />
ai rapporti di lavoro;<br />
– l’espressa applicazione della responsabilità solidale<br />
di che trattasi non soltanto agli appalti e subappalti<br />
di opere e servizi, bensì anche a quelli di forniture;<br />
– la circoscrizione di tale responsabilità solidale<br />
«nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto»,<br />
dunque non più per specifici limitazioni di<br />
tempo bensì per limiti quantitativi di profilo economico;<br />
– l’obbligo, presidiato da una considerevole sanzione<br />
amministrativa, per il committente di pagare<br />
l’appaltatore solo dopo la verifica dell’adempimento<br />
degli obblighi fiscali da parte di appaltatore medesimo<br />
ed anche dei subappaltatori;<br />
– la responsabilità di che trattasi è esclusa ove si<br />
dimostri di aver messo in atto le misure richiamate<br />
e specificate nella medesima norma.<br />
L’ennesimo e più recente cambio di passo del legislatore<br />
sembra perciò essere, con riguardo agli appalti<br />
pubblici, un ripensamento - invero piuttosto<br />
celere - in merito all’ambito di applicazione soggettivo<br />
del regime di responsabilità e controllo incrociato<br />
sulla regolarità fiscale relativa agli emolumenti<br />
lavorativi, rivolgendosi ora la norma soltanto all’appaltatore<br />
ed al subappaltatore, mentre per quanto<br />
riguarda le amministrazioni pubbliche committenti<br />
sembra sancirsi ora l’esonero dalle predette disposizioni<br />
speciali finalizzate al monitoraggio sugli<br />
adempimenti fiscali di tutela del lavoratore (25).<br />
Il legislatore ha difatti riscritto in un lasso di tempo<br />
davvero breve, per due volte, il predetto art. 35,<br />
comma 28, nei termini appena chiariti, ritornando<br />
sul restyling appena operato ad aprile 2012 e così<br />
addivenendo oggi (con il rischio non peregrino di<br />
complicare la comprensione ed l’applicazione dello<br />
stesso) da un lato a rivedere ancora una volta il suo<br />
profilo soggettivo ed oggettivo e, dall’altro, a tentare<br />
di risolvere la spinosa questione - sin qui tormentata<br />
e sostanzialmente insoluta - degli strumenti ed<br />
adempimenti operativi posti a disposizione dell’impresa<br />
per potersi liberare dal succitato vincolo della<br />
responsabilità solidale.<br />
Sotto tale ultimo profilo, occorre peraltro segnalare<br />
che, di recente, la Agenzia delle Entrate ha specificato,<br />
per l’appunto quanto alla documentazione da<br />
produrre per svincolarsi dalla responsabilità solidale<br />
di che trattasi, che «poiché la disposizione prevede<br />
che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli<br />
obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso<br />
l’asseverazione di un responsabile del centro di<br />
assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi<br />
dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.<br />
241, e dell’art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento<br />
di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si può<br />
ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione<br />
idonee a tale fine. In particolare, si ritiene<br />
valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai<br />
CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione<br />
sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n.<br />
445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore<br />
attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti<br />
dalla disposizione». Nella stessa circolare,<br />
l’Agenzia ha quindi illustrato operativamente i contenuti<br />
che tale dichiarazione sostitutiva dovrebbe<br />
recare per risultare idonea allo scopo (26).<br />
L’art. 26, comma 4,<br />
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.<br />
Per completezza, va inoltre segnalato che il D.Lgs.<br />
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - recante ‘‘Attuazione<br />
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia<br />
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi<br />
di lavoro’’ - proprio al fine di rafforzare la tutela<br />
dei lavoratori coinvolti negli appalti ha stabilito al-<br />
Note:<br />
(segue nota 24)<br />
Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto<br />
e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del testo<br />
unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre<br />
1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione<br />
delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui<br />
all’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,<br />
servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163».<br />
(25) Cfr. F. Botteon, Solidarietà ‘‘speciale’’ tra committente e<br />
appaltatore (nonché eventuale subappaltatore) per crediti lavorativi<br />
nei contratti pubblici ? Non (più) per la stazione appaltante!,<br />
in www.appaltiecontratti.it del 7 settembre 2012.<br />
(26) Cfr. circ. 8 ottobre 2012, n. 40/E.<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 285