09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La L. n. 134/2012 è stata pubblicata in G.U. in data<br />

11 agosto 2012 ed è entrata in vigore il giorno<br />

successivo alla sua pubblicazione, ovverosia il 12<br />

agosto 2012, secondo quanto stabilito dall’art. 1,<br />

comma 2, della legge stessa.<br />

Con quest’ultima modifica, quindi, ancora una volta<br />

si è cambiata la norma, variandola ulteriormente<br />

e disponendo sostanzialmente, a mezzo del nuovo<br />

ed attuale assetto:<br />

– il ritorno all’esclusione della solidarietà del committente<br />

(imprenditore o datore di lavoro) rispetto<br />

all’appaltatore ed al subappaltatore nei confronti<br />

del Fisco, e in particolare all’esclusione delle stazioni<br />

appaltanti ai sensi del codice dei contratti pubblici<br />

dal novero dei committenti soggetti al predetto<br />

obbligo di pagamento subordinato alla verifica<br />

dell’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali relativi<br />

ai rapporti di lavoro;<br />

– l’espressa applicazione della responsabilità solidale<br />

di che trattasi non soltanto agli appalti e subappalti<br />

di opere e servizi, bensì anche a quelli di forniture;<br />

– la circoscrizione di tale responsabilità solidale<br />

«nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto»,<br />

dunque non più per specifici limitazioni di<br />

tempo bensì per limiti quantitativi di profilo economico;<br />

– l’obbligo, presidiato da una considerevole sanzione<br />

amministrativa, per il committente di pagare<br />

l’appaltatore solo dopo la verifica dell’adempimento<br />

degli obblighi fiscali da parte di appaltatore medesimo<br />

ed anche dei subappaltatori;<br />

– la responsabilità di che trattasi è esclusa ove si<br />

dimostri di aver messo in atto le misure richiamate<br />

e specificate nella medesima norma.<br />

L’ennesimo e più recente cambio di passo del legislatore<br />

sembra perciò essere, con riguardo agli appalti<br />

pubblici, un ripensamento - invero piuttosto<br />

celere - in merito all’ambito di applicazione soggettivo<br />

del regime di responsabilità e controllo incrociato<br />

sulla regolarità fiscale relativa agli emolumenti<br />

lavorativi, rivolgendosi ora la norma soltanto all’appaltatore<br />

ed al subappaltatore, mentre per quanto<br />

riguarda le amministrazioni pubbliche committenti<br />

sembra sancirsi ora l’esonero dalle predette disposizioni<br />

speciali finalizzate al monitoraggio sugli<br />

adempimenti fiscali di tutela del lavoratore (25).<br />

Il legislatore ha difatti riscritto in un lasso di tempo<br />

davvero breve, per due volte, il predetto art. 35,<br />

comma 28, nei termini appena chiariti, ritornando<br />

sul restyling appena operato ad aprile 2012 e così<br />

addivenendo oggi (con il rischio non peregrino di<br />

complicare la comprensione ed l’applicazione dello<br />

stesso) da un lato a rivedere ancora una volta il suo<br />

profilo soggettivo ed oggettivo e, dall’altro, a tentare<br />

di risolvere la spinosa questione - sin qui tormentata<br />

e sostanzialmente insoluta - degli strumenti ed<br />

adempimenti operativi posti a disposizione dell’impresa<br />

per potersi liberare dal succitato vincolo della<br />

responsabilità solidale.<br />

Sotto tale ultimo profilo, occorre peraltro segnalare<br />

che, di recente, la Agenzia delle Entrate ha specificato,<br />

per l’appunto quanto alla documentazione da<br />

produrre per svincolarsi dalla responsabilità solidale<br />

di che trattasi, che «poiché la disposizione prevede<br />

che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli<br />

obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso<br />

l’asseverazione di un responsabile del centro di<br />

assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi<br />

dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.<br />

241, e dell’art. 3, comma 3, lett. a), del regolamento<br />

di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si può<br />

ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione<br />

idonee a tale fine. In particolare, si ritiene<br />

valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai<br />

CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione<br />

sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n.<br />

445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore<br />

attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti<br />

dalla disposizione». Nella stessa circolare,<br />

l’Agenzia ha quindi illustrato operativamente i contenuti<br />

che tale dichiarazione sostitutiva dovrebbe<br />

recare per risultare idonea allo scopo (26).<br />

L’art. 26, comma 4,<br />

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.<br />

Per completezza, va inoltre segnalato che il D.Lgs.<br />

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - recante ‘‘Attuazione<br />

dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia<br />

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi<br />

di lavoro’’ - proprio al fine di rafforzare la tutela<br />

dei lavoratori coinvolti negli appalti ha stabilito al-<br />

Note:<br />

(segue nota 24)<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto<br />

e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del testo<br />

unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre<br />

1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione<br />

delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui<br />

all’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,<br />

servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163».<br />

(25) Cfr. F. Botteon, Solidarietà ‘‘speciale’’ tra committente e<br />

appaltatore (nonché eventuale subappaltatore) per crediti lavorativi<br />

nei contratti pubblici ? Non (più) per la stazione appaltante!,<br />

in www.appaltiecontratti.it del 7 settembre 2012.<br />

(26) Cfr. circ. 8 ottobre 2012, n. 40/E.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 285

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!