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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

– ribadito una limitazione oggettiva della responsabilità<br />

predetta, concedendo all’impresa l’esonero da<br />

tale responsabilità attraverso la dimostrata attuazione<br />

di tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.<br />

Tale ultima precisazione, naturalmente,<br />

confermava la previsione di esonero già contemplata<br />

nella originaria versione della norma in favore<br />

delle imprese, ma senza comunque fornire specifiche<br />

indicazioni circa le misure da adottare in concreto<br />

per consentire tale esonero nonché le relative<br />

modalità di verifica e controllo, attesa anche la<br />

menzionata abrogazione del D.M. n. 74/2008 (22).<br />

Proprio sotto tale ultimo e significativo aspetto della<br />

prospettata esimente, era peraltro stata rilevata<br />

da subito dagli operatori del settore la macroscopica<br />

difficoltà pratica di attuare la fattispecie di esonero<br />

contemplata dalla norma de qua, soprattutto quanto<br />

al versamento dell’IVA, atteso che come noto il<br />

versamento di questa imposta è il risultato della liquidazione<br />

IVA che comprende molte altre operazioni<br />

e che anche il ricorso al cassetto fiscale dell’appaltatore<br />

e del subappaltatore non è possibile,<br />

essendo vietato l’accesso a soggetti non autorizzati<br />

(23).<br />

Tanto precisato, a brevissima distanza dalla menzionata<br />

entrata in vigore delle nuove regole apportate<br />

dalla L. n. 44/2012, le previsioni dell’art. 35, comma<br />

28, sono state nuovamente modificate, e con<br />

segno sensibilmente diverso, dal citato art. 13-ter<br />

del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (come detto inserito<br />

in sede di conversione del decreto stesso con modifiche<br />

dall’art. 1, comma 1, della predetta L. n. 134/<br />

2012) (24).<br />

Note:<br />

(22) Siffatta lacuna operativa era stata invero segnalata e contestata<br />

dagli operatori di settore sin dal concepimento delle predette<br />

novità legislative. A seguito di ciò, pertanto, nel corso della discussione<br />

finale in Parlamento del testo di legge sopra riportato<br />

ecosìpoi definitivamente approvato, era stato in ogni caso accolto<br />

l’Ordine del Giorno n. 9/5109-AR/21 (relativo alla seduta<br />

della Camera dei Deputati del 19 aprile 2012) che, nella sostanza,<br />

prendeva atto delle difficoltà applicative di tali disposizioni<br />

sotto i profili ricordati e, recependo le istanze avanzate dall’ANCE<br />

sul tema, impegnava il Governo a valutare l‘opportunità di:<br />

– posticipare l‘applicazione delle disposizioni sulla responsabilità<br />

solidale fino all‘entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze che definisca le modalità per la verifica,<br />

da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento<br />

degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute<br />

fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA inerenti gli appalti;<br />

– evitare, in ogni caso, l’introduzione di nuovi obblighi documentali,<br />

rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente per<br />

l’attuazione della responsabilità solidale, anche ipotizzando un<br />

Modello di versamento F24 ‘‘generale’’, accompagnato da un’eventuale<br />

autodichiarazione dell‘appaltatore, o subappaltatore il<br />

quale certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute<br />

fiscali e l’IVA relativi all’appalto;<br />

– prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido (committente<br />

e appaltatore), di eccepire il beneficio della preventiva escussione<br />

del patrimonio del responsabile dell’inadempimento e l’esclusione<br />

della responsabilità solidale per il pagamento delle<br />

sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile dell’inadempimento.<br />

(23) Così G. P. Tosoni, Appalti, responsabilità estesa, su<br />

www.ilsole24ore.com del 27 aprile 2012. In questo contributo è<br />

stato altresì osservato, al riguardo, che «(...) in materia di Iva (e<br />

non per le ritenute) il D.P.R. n. 633/72 prevede già per alcune<br />

fattispecie la solidarietà nel pagamento dell’imposta. L’art. 60bis<br />

stabilisce che il cessionario è solidamente obbligato al pagamento<br />

dell’imposta non versata dal cedente. Tale regola opera<br />

solo con riferimento alle operazioni di cessione individuate dal<br />

D.M. 22 dicembre 2005 (auto, moto e rimorchi; prodotti di telefonia<br />

e accessori; pc, componenti ed accessori; bovini, ovini e<br />

suini vivi e loro carni fresche) ma solo nel caso in cui la cessione<br />

sia avvenuta a un prezzo inferiore al valore normale.<br />

La modifica introdotta dal decreto fiscale è molto più forte e sostituisce<br />

il committente a un obbligo dell’appaltatore o subappaltatore<br />

che potrebbe aver omesso il versamento anche per<br />

gravi difficoltà finanziarie. La nuova disposizione ricalca le regole<br />

previste per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi<br />

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie<br />

professionali dei dipendenti a cui sono tenuti in prima linea<br />

l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore.<br />

Questi adempimenti sono stati più volte oggetto di chiarimenti<br />

da parte del Ministero del lavoro e dell’Inps. La certificazione<br />

del corretto adempimento previdenziale avviene mediante la<br />

presentazione da parte del subappaltatore all’appaltante del modello<br />

DURC».<br />

(24) Quest’ultima modifica ha riformulato la disposizione in esame<br />

nuovamente sostituito nei seguenti termini:<br />

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde<br />

in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del<br />

corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali<br />

sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta<br />

sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione<br />

alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.<br />

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore<br />

verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento<br />

del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,<br />

scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente<br />

eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto<br />

adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere<br />

rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui<br />

all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e all’art. 3,<br />

comma 3, lett. a), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio<br />

1998, n. 322.<br />

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino<br />

all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.<br />

Gli atti che devono essere notificati entro un termine<br />

di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo<br />

stesso termine anche al responsabile in solido.<br />

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo<br />

dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo<br />

della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al<br />

comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo,<br />

sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali<br />

subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento<br />

del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione<br />

da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di<br />

pagamento previste a carico del committente è punita con la<br />

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro<br />

200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati<br />

correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai<br />

fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste<br />

per la violazione commessa dall’appaltatore.<br />

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in<br />

relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture<br />

e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti<br />

(segue)<br />

284 Urbanistica e appalti 3/2013

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