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Detta normativa, e segnatamente i suddetti commi<br />

da 29 a 34 dell’art. 35 nonché il D.M. n. 74/2008,<br />

è stata però successivamente abrogata dall’art. 3,<br />

comma 8, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 (18), convertito,<br />

con modificazioni, nella L. 2 agosto 2008,<br />

n. 129 - recante disposizioni urgenti in materia di<br />

monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione<br />

della spesa pubblica, nonché in materia fiscale<br />

e di proroga di termini - lasciando così in vigore<br />

il solo principio di cui al citato art. 35, comma<br />

28, ma senza le specificazioni attuative di cui ai predetti<br />

commi abrogati, ivi comprese quelle afferenti<br />

ai documenti utili ad esonerare l’appaltatore dalla<br />

responsabilità solidale di che trattasi.<br />

Sin qui dunque, sulla scorta dell’assetto normativo<br />

appena descritto, non era dato rinvenire alcuna responsabilità<br />

diretta del committente circa gli obblighi<br />

contemplati nel citato art. 35 (salvo per la parentesi<br />

di vigenza delle disposizioni attuative di cui<br />

al predetto D.M. nei termini appena ricordati).<br />

Ma, come anticipato, negli ultimi tempi il legislatore<br />

è intervenuto ancora, e più di una volta, sulla<br />

norma qui disaminata, modificandone significativamente<br />

la portata sotto i profili evidenziati.<br />

Infatti, dapprima l’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 2<br />

marzo 2012, n. 16, poi convertito, con modificazioni,<br />

in L. 26 aprile 2012, n. 44, proprio in occasione<br />

della conversione con modifiche del decreto aveva<br />

riformulato il citato art. 35, comma 28, con entrata<br />

in vigore di siffatte modifiche in data 29 aprile<br />

2012, anche in questo caso tuttavia senza che le<br />

previsioni appena menzionate abbiano fornito specifiche<br />

indicazioni in ordine ad un regime transitorio<br />

(cfr. la predetta legge di conversione 26 aprile<br />

2012, n. 44, pubblicata sulla G.U. il 28 aprile 2012<br />

ed entrata in vigore il giorno successivo alla sua<br />

pubblicazione) (19).<br />

Con tale modifica il legislatore in particolare aveva<br />

conferito al predetto art. 35, comma 28, un assetto<br />

più organicamente allineato con le altre disposizioni<br />

che tutelano i lavoratori - anzitutto il menzionato<br />

art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 - ed<br />

apportato rilevanti novità per ottenere regole più<br />

chiare e certe nella materia. In particolare, con tale<br />

riformulazione aveva:<br />

– sancito una responsabilità solidale estesa a tutta la<br />

filiera dell’appalto, interessando altresì il committente<br />

imprenditore o datore di lavoro in modo affine a<br />

quanto già stabilito nel citato art. 29, comma 2, del<br />

D.Lgs. n. 276/2003 come da ultimo riformulato;<br />

– circoscritto espressamente la sua applicazione agli<br />

appalti e subappalti soltanto di lavori e servizi, non<br />

menzionando invece quelli di forniture;<br />

– ridefinito l’oggetto della responsabilità in questione,<br />

individuandolo nelle ritenute sul lavoro dipendente<br />

e nell’IVA relativa alle fatture emesse in relazione<br />

ai lavori, dunque aggiungendo l’IVA e rimuovendo<br />

invece i profili legati agli adempimenti previdenziali<br />

ed assicurativi, oggi assorbiti nel predetto<br />

art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 (20);<br />

– posto espressamente una limitazione temporale<br />

in modo affine alla citata Legge Biagi, in quanto la<br />

responsabilità avrà comunque termine decorsi due<br />

anni dalla cessazione dell’appalto (21);<br />

Note:<br />

(segue nota 17)<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

da parte dell’impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante<br />

una asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35, comma<br />

1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 3, comma 3, lett. a)<br />

del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui<br />

all’allegato 2 al presente decreto. L’asseverazione rilasciata ai<br />

sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva<br />

dell’atto di notorietà e all’utilizzo da parte dell’impresa subappaltatrice<br />

del modello F24 riferito al singolo subappalto per il<br />

versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato<br />

nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.<br />

3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle<br />

copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate<br />

delle ricevute attestanti l’avvenuto addebito, di cui al comma 1,<br />

ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l’impresa<br />

appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28<br />

dell’art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti<br />

impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della<br />

fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di<br />

cui all’articolo 1.<br />

4. L’esibizione al committente nel momento del pagamento del<br />

corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da<br />

parte dell’impresa appaltatrice, determina la non applicazione in<br />

capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste<br />

nel comma 33 dell’art. 35 del citato D.L. n. 223 del 2006 nel<br />

caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al<br />

comma 32 del medesimo art. 35 del D.L. n. 223 del 2006».<br />

(18) Pubblicato sulla G.U. in data 3 giugno 2008 ed entrato in vigore<br />

il giorno stesso della sua pubblicazione (v. art. 5, comma 1).<br />

(19) A seguito di tali modifiche la norma risultava così riformulata:<br />

«In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore<br />

o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il<br />

limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario<br />

delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta<br />

sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni<br />

effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di<br />

avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento».<br />

(20) Cfr. quanto in precedenza evidenziato con riguardo all’art.<br />

29, comma 2, della Legge Biagi sotto tale specifico profilo.<br />

(21) Con riguardo al limite temporale di due anni decorrenti dalla<br />

cessazione dell’appalto, con la circolare 11 febbraio 2012 n. 5 il<br />

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avuto modo di<br />

chiarire che tale limite costituisce «(...) un termine di decadenza<br />

per l’esercizio dei relativi diritti. Inoltre, trattandosi di diritti relativi<br />

ad oneri sia retributivi che previdenziali, la decadenza opera<br />

con riferimento all’esercizio dell’azione non solo da parte del lavoratore,<br />

creditore delle somme dovute a titolo di retribuzione,<br />

ma anche da parte degli istituti, creditori delle somme dovute a<br />

titolo di contributi».<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 283

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