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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

dellato incisivamente la portata ed il raggio di azione.<br />

Nella fattispecie, più volte il legislatore è intervenuto<br />

a regolare taluni rilevanti profili quali l’ambito<br />

soggettivo di applicazione della norma, nonché gli<br />

strumenti operativi offerti all’appaltatore per liberarsi<br />

dal vincolo della responsabilità solidale di che<br />

trattasi, mutando peraltro sensibilmente il suo indirizzo<br />

normativo sino alle più recenti modifiche<br />

dianzi accennate.<br />

È utile perciò ripercorrere brevemente le tappe ed i<br />

tratti salienti di siffatta evoluzione, per agevolare<br />

una compiuta comprensione della norma e delle<br />

varie sfaccettature che ne hanno caratterizzato l’assetto<br />

sino ai nostri giorni.<br />

Va anzitutto rammentato che i successivi commi da<br />

29 a 34 del medesimo art. 35 specificavano una serie<br />

di adempimenti finalizzati all’applicazione della<br />

norma in questione, e in particolare i documenti<br />

occorrenti a liberare l’appaltatore dalla predetta responsabilità,<br />

così consentendogli di percepire il corrispettivo<br />

dovutogli, facendo riferimento a tutti i<br />

soggetti che stipulano i contratti di appalto e subappalto<br />

di opere, forniture e servizi nell’ambito di<br />

attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.<br />

Tali commi stabilivano nella specie che l’appaltatore<br />

poteva essere esonerato da tale responsabilità acquisendo<br />

e trasmettendo al committente idonea documentazione<br />

comprovante il rispetto degli adempimenti<br />

prescritti. Dal canto suo, il committente<br />

non poteva dar corso al pagamento dei corrispettivi<br />

all’appaltatore senza aver acquisito tale documentazione,<br />

a pena di incorrere anche in sanzioni amministrative<br />

assai rilevanti. Deve in ogni caso segnalarsi<br />

che, per espressa previsione del comma 34, le<br />

previsioni di che trattasi erano applicabili soltanto<br />

successivamente all’adozione di un decreto ministeriale<br />

teso ad individuare la documentazione relativa<br />

a quegli adempimenti (15).<br />

In attuazione di quanto sopra, la documentazione<br />

in parola era stata perciò successivamente individuata<br />

con il D.M. 25 febbraio 2008 n. 74 (16) ed<br />

indicata, in sostanza, nei modelli F24 per le ritenute<br />

fiscali e nel DURC per quelle previdenziali, ovvero,<br />

in alternativa, nelle asseverazioni rilasciate da<br />

professionisti o centri di assistenza fiscale (cfr. artt.<br />

2, 3 e 4 del citato D.M.) (17).<br />

Note:<br />

(15) Segnatamente, i commi 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del citato<br />

art. 35 - successivamente abrogati, come si vedrà più avanti - disponevano<br />

quanto segue: «29. La responsabilità solidale viene<br />

meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione<br />

prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti<br />

di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro<br />

dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati<br />

sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore<br />

può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione<br />

da parte del subappaltatore della predetta documentazione.<br />

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma<br />

28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare<br />

del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.<br />

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza<br />

al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine<br />

anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici<br />

degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in<br />

rapporto alla sede del subappaltatore.<br />

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto<br />

all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo<br />

della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al<br />

comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti<br />

l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente<br />

eseguiti dall’appaltatore.<br />

33. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma<br />

32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a<br />

euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi<br />

con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la<br />

fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti<br />

dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della<br />

presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione<br />

commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio<br />

che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto<br />

alla sede dell’appaltatore.<br />

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente<br />

all’adozione di un decreto del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della<br />

previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data<br />

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,<br />

che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento<br />

degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti<br />

di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi<br />

da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività<br />

rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R.<br />

26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non<br />

esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di<br />

cui agli artt. 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di<br />

cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto<br />

dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.<br />

276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche<br />

per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento<br />

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».<br />

(16) Pubblicato in G.U. in data 16 aprile 2008, con la precisazione<br />

che «le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 4 si applicano ai<br />

contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di<br />

cui all’art. 35, comma 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,<br />

con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, relativamente<br />

alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta<br />

giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica italiana» (v. art. 5, comma 1).<br />

(17) L’art. 2 del D.M. n. 74/2008, rubricato ‘‘Documentazione attestante<br />

l’avvenuto versamento delle ritenute fiscali’’ e successivamente<br />

anch’esso abrogato, prevedeva che:<br />

«1. L’impresa subappaltatrice attesta l’avvenuto versamento<br />

delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell’esecuzione<br />

dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio,<br />

mediante il rilascio all’impresa appaltatrice di una dichiarazione<br />

sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 2 e 47 del<br />

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato<br />

nell’allegato 1 del presente decreto e delle copie del<br />

modello F24 di cui all’art. 3 corredate delle ricevute attestanti<br />

l’avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.<br />

2. L’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al comma 1<br />

(segue)<br />

282 Urbanistica e appalti 3/2013

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