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Anzitutto, è stato integrato l’incipit del comma 2 in<br />

esame, precisando che il regime di responsabilità di<br />

che trattasi si applica nei termini appena riportati<br />

«salvo diversa disposizione dei contratti collettivi<br />

nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro<br />

e dei lavoratori comparativamente più rappresentative<br />

del settore che possono individuare metodi<br />

e procedure di controllo e di verifica della regolarità<br />

complessiva degli appalti» (cfr. modifiche di<br />

cui all’art. 4, lett. a), della L. n. 92/2012).<br />

Ancora, i periodi dal secondo al quinto del medesimo<br />

comma sono stati sostituiti incidendo sulla regolamentazione<br />

dell’azione processuale di risarcimento<br />

(cfr. modifiche di cui all’art. 4, lett. b), della<br />

L. n. 92/2012) (12).<br />

Dunque, siffatta ultima novella legislativa:<br />

– da un lato, ha introdotto la possibilità di individuare<br />

metodi e procedure di controllo e di verifica<br />

della regolarità complessiva degli appalti da affidarsi<br />

a diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali<br />

sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro<br />

e dei lavoratori comparativamente più rappresentative<br />

del settore;<br />

– dall’altro, è intervenuta sulla disciplina dell’azione<br />

processuale di risarcimento, disponendo un’estensione<br />

dei soggetti coinvolti dall’eventuale causa,<br />

per cui il committente imprenditore o datore di<br />

lavoro deve essere convenuto in giudizio per il pagamento<br />

unitamente all’appaltatore e con gli eventuali<br />

ulteriori subappaltatori.<br />

Conseguentemente, in ogni caso, l’azione esecutiva<br />

può essere intentata nei confronti del committente<br />

imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa<br />

escussione del patrimonio dell’appaltatore e<br />

degli eventuali subappaltatori.<br />

La suddetta L. n. 92/2012 è stata pubblicata sulla<br />

G.U. in data 3 luglio 2012, senza fornire indicazioni<br />

specifiche in tema di diritto transitorio con riferimento<br />

ai profili evidenziati.<br />

Vale quindi evidenziare, conclusivamente, che le suesposte<br />

modifiche ed integrazioni apportate sino ad<br />

oggi al citato art. 29, comma 2, della Legge Biagi<br />

hanno comportato, rispetto alla previgente disciplina:<br />

– la specificazione che l’appaltatore ed il subappaltatore<br />

rispondono in solido anche delle quote di<br />

trattamento di fine rapporto nonché dei premi assicurativi<br />

dovuti ai lavoratori impiegati;<br />

– che, invece, appaltatore e subappaltatore non rispondono<br />

delle sanzioni civili comminate all’inadempiente;<br />

– che il debitore principale deve essere chiamato<br />

in giudizio insieme all’appaltatore/subappaltatore<br />

chiamato in solido;<br />

– che il responsabile in solido (ove lo eccepisca<br />

nella prima difesa) beneficia, in sede esecutiva, della<br />

necessaria preventiva escussione del patrimonio<br />

del debitore principale.<br />

L’art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006,<br />

n. 223 e s.m.i. (cd. ‘‘Decreto Bersani’’)<br />

Altro caposaldo normativo introdotto negli ultimi<br />

anni, a migliore tutela sociale ed economica dei lavoratori<br />

in materia di appalti, è rappresentato dall’art.<br />

35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223<br />

(convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto<br />

2006, n. 248), il quale, nel suo originario assetto,<br />

ha introdotto per i contratti di appalto e subappalto<br />

di opere, forniture e servizi stipulati nell’ambito di<br />

attività rilevanti ai fini IVA (e dunque in presenza<br />

di committenti sia pubblici che privati) (13) la responsabilità<br />

solidale tra l’appaltatore ed il subappaltatore<br />

per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute<br />

fiscali sui redditi di lavoro dipendente, assieme<br />

a quella parimenti solidale relativa al versamento<br />

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi<br />

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />

malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto<br />

il subappaltatore (14).<br />

Tale norma è stata anch’essa oggetto di significative<br />

modifiche nel corso del tempo, che ne hanno rimo-<br />

Note:<br />

(segue nota 11)<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei<br />

confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo<br />

dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e<br />

degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il<br />

pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del<br />

coobbligato secondo le regole generali».<br />

(12) Le modifiche di che trattasi sono del seguente tenore letterale:<br />

«Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto<br />

in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con<br />

gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore<br />

o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio<br />

della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo<br />

e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta<br />

la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione<br />

esecutiva può essere intentata nei confronti del committente<br />

imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione<br />

del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.<br />

Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare<br />

l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole<br />

generali».<br />

(13) V. comma 34 del citato art. 35 di cui infra.<br />

(14) In origine, il comma 28 del citato art. 35 era del seguente<br />

tenore: «l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore<br />

della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui<br />

redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali<br />

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni<br />

sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto<br />

il subappaltatore».<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 281

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