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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

In proposito, deve peraltro specificarsi che la responsabilità<br />

solidale per i contributi assicurativi invero<br />

era già prevista nell’originaria versione dell’art.<br />

35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, da cui è stata<br />

poi rimossa e ricollocata nel vigente art. 29, comma<br />

2, di che trattasi con le succitate modifiche del<br />

2012; la previsione già contenuta in origine nel Decreto<br />

Bersani, però, si riferiva al solo appaltatore e<br />

non anche, come adesso, al committente imprenditore<br />

o datore di lavoro, e non conosceva limiti di<br />

tempo: in tal senso, quest’ultimo profilo di responsabilità<br />

può perciò ritenersi, sotto questi aspetti soggettivi<br />

e oggettivi, un elemento di novità.<br />

Va peraltro evidenziato che il legislatore, nel ricomprendere<br />

con menzione espressa tra gli adempimenti<br />

coperti dalla responsabilità solidale anche le<br />

quote di TFR ed i premi assicurativi, ha in ogni caso<br />

chiaramente circoscritto tale copertura al periodo<br />

di esecuzione dell’appalto.<br />

Quanto al limite temporale della decorrenza dei<br />

due anni dalla cessazione dell’appalto, il Ministero<br />

del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che<br />

«(...) il riferimento al ‘‘limite dei due anni’’ contenuto<br />

nel citato art. 29 indica l’appalto tra committente<br />

e appaltatore il che - trasposto nell’ambito<br />

dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore - non<br />

può che riferirsi al contratto di appalto tra questi<br />

due soggetti. In altri termini i due anni, nel caso di<br />

subappalto, non possono che decorrere dalla cessazione<br />

dei lavori del subappaltatore (in forza del relativo<br />

contratto di subappalto)» (8).<br />

Il medesimo D.L. n. 5/2012 ha inoltre introdotto<br />

nella norma in parola la esplicita esclusione della<br />

responsabilità solidale del committente rispetto alle<br />

sanzioni civili di cui, pertanto, risponde soltanto il<br />

responsabile dell’inadempimento, e quindi l’appaltatore<br />

o l’eventuale subappaltatore. Tale precisazione<br />

ha fornito dunque un importante chiarimento<br />

in ordine ad un aspetto che, in passato, aveva invece<br />

sollevato incertezze ed era stato diversamente interpretato<br />

e regolato in sede applicativa (9).<br />

Di rilievo è poi il nuovo strumento di tutela giudiziale<br />

introdotto all’ultimo periodo della norma (poi<br />

ulteriormente affinato come in appresso), che consente<br />

al committente imprenditore o datore di lavoro,<br />

quale debitore solidale chiamato a rispondere<br />

del pagamento unitamente al lavoratore, di richiedere<br />

in giudizio all’organo giudicante la preventiva<br />

escussione del patrimonio dell’appaltatore.<br />

Tanto chiarito, si rammenta che il citato D.L. è stato<br />

pubblicato sulla G.U. in data 9 febbraio 2012 e,<br />

ai sensi dell’art. 63 del D.L. medesimo, le suesposte<br />

modifiche sono entrate in vigore il giorno successi-<br />

vo alla sua pubblicazione, ovverosia il 10 febbraio<br />

2012 (10).<br />

Da ultimo, si è già riferito che con una ulteriore<br />

modifica ed integrazione apportata dall’art. 4, comma<br />

31, lett. a) e b), della L. n. 92/2012 citata, il legislatore<br />

è intervenuto ancora una volta a perfezionare<br />

l’assetto dell’art. 29, comma 2, suddetto (11).<br />

Note:<br />

(8) V. nota n. 7140 del 13 aprile 2012, in riscontro ad un quesito<br />

formulato dall’ANCE al riguardo.<br />

(9) Cfr. Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<br />

n. 3/2010 del 2 aprile 2010, che aveva invece ritenuto sussistente<br />

la responsabilità solidale anche per le sanzioni civili di che<br />

trattasi.<br />

A fronte di ciò, deve peraltro segnalarsi anche una recente pronuncia<br />

del Tribunale civile di Bologna in data 18 giugno 2012<br />

che, come rilevato dal comunicato ANCE del 9 luglio 2012, è intervenuta<br />

proprio sugli effetti della novità legislativa dianzi riportata<br />

circa l’espressa esclusione della responsabilità solidale<br />

quanto alle sanzioni civili. In particolare, secondo questo Tribunale,<br />

l’entrata in vigore della citata L. n. 35/2012 avrebbe determinato<br />

una differenziazione tra la disciplina della responsabilità<br />

solidale da applicarsi precedentemente al nuovo dettato normativo<br />

e quella attualmente in vigore, determinando quindi che il<br />

committente risponde in via solidale delle sanzioni civili in base<br />

alla data in cui si colloca l’inadempimento dell’appaltatore.<br />

Tale diversa disciplina, segnatamente, ha introdotto così un trattamento<br />

assolutamente diverso di fattispecie analoghe tra loro,<br />

a seconda del momento in cui si colloca l’inadempimento del<br />

soggetto interessato, a prescindere da alcuna giustificazione e<br />

motivazione ragionevole. Difatti l’inadempimento dell’appaltatore,<br />

a seguito della entrata in vigore della L. n. 35/2012, grava oggi<br />

esclusivamente su quest’ultimo, a fronte invece di un’irragionevole<br />

attribuzione oggettiva di tale inadempimento in capo al<br />

committente secondo la previgente normativa.<br />

Di modo che il Tribunale di Bologna ha concluso rimettendo la<br />

questione alla Corte Costituzionale e quindi sollevando la questione<br />

di legittimità costituzionale della novella di che trattasi.<br />

(10) La successiva conversione in legge 4 aprile 2012, n. 35 -<br />

pubblicata sulla G.U. il 6 aprile 2012 ed entrata in vigore il giorno<br />

successivo alla sua pubblicazione ex art. 1, comma 2, della medesima<br />

legge - ha, come detto, apportato modificazioni al D.L.<br />

ma senza interessare i profili qui esaminati e quindi ha lasciato<br />

inalterate le disposizioni di che trattasi già entrate in vigore e rimaste<br />

tali nella versione introdotta dal D.L.<br />

(11) Tale ultima riforma ha modificato la norma nei termini seguenti:<br />

«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali<br />

sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori<br />

comparativamente più rappresentative del settore che possono<br />

individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della<br />

regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere<br />

o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato<br />

in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli<br />

eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione<br />

dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,<br />

comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i<br />

contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione<br />

al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso<br />

qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile<br />

dell’inadempimento. Il committente imprenditore o<br />

datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente<br />

all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori.<br />

Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire,<br />

nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del<br />

patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.<br />

In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di<br />

(segue)<br />

280 Urbanistica e appalti 3/2013

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