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La riforma del Codice appalti<br />

acuradiROSANNA DE NICTOLIS<br />

Normativa<br />

Il D.L. 2 novembre 2012, n. 187<br />

Il D.L. 2 novembre 2012, n. 187 aveva dettato misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società<br />

Stretto di Messina s.p.a.<br />

Il decreto legge in commento (art. 1) sebbene sembrasse apparentemente voler imprimere una accelerazione all’iter<br />

di approvazione del progetto definitivo dell’opera, di fatto disegnava una exit strategy che suona come un requiem<br />

per il mai nato ponte sullo stretto.<br />

In sintesi il decreto, con una tempistica scandita, da un lato imponeva la firma di un atto aggiuntivo e dall’altro lato<br />

la presentazione di una serie di atti al CIPE al fine di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo, e la verifica<br />

che l’investimento sia finanziariamente sostenibile. In mancanza di risorse private sarebbe stato sciolto ex lege<br />

il vincolo contrattuale con riconoscimento di un indennizzo forfetario.<br />

Lo stesso effetto di scioglimento ex lege con corresponsione di indennizzo forfetario sarebbe conseguito sia alla<br />

mancata approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, per il quale adempimento era fissato un termine perentorio,<br />

sia alla mancata stipulazione dell’atto aggiuntivo previsto dal comma 1 entro il termine perentorio del 18<br />

marzo 2013.<br />

Nelle more dell’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, era previsto un congelamento di tutti gli effetti<br />

dei contratti stipulati per la realizzazione dell’opera, e dunque di tutte le relative attività.<br />

Si prevedeva la possibilità di dirottare la società Stretto di Messina sulla realizzazione di altre opere infrastrutturali<br />

per i trasporti tra la Sicilia e l’<strong>Italia</strong>.<br />

Si disciplinava poi il procedimento di liquidazione della Società Stretto di Messina per il caso di scioglimento del vincolo<br />

contrattuale.<br />

Si demandava ad un atto di indirizzo del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture<br />

e dei trasporti, il compito di impartire direttive finalizzate all’immediato contenimento dei costi di gestione<br />

e di personale della società Stretto di Messina.<br />

Il decreto legge non è stato tuttavia convertito in legge, per cui la vicenda ‘‘ponte sullo stretto’’ resta in attesa di<br />

una soluzione.<br />

Le novità contenute nel D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012<br />

Contratti pubblici<br />

Speciale<br />

Numerose le novità in materia di appalti pubblici dettate in tale decreto legge, non tutte adottate con la tecnica della<br />

novella al codice n. 163/2006.<br />

Tra i soggetti ammessi alle gare di appalto, di cui all’art. 34 codice appalti, sono state inserite le aggregazioni tra le<br />

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,<br />

con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’art. 37 (lett. e-bis).<br />

La disciplina dettata dall’art. 37 codice appalti trova applicazione, in quanto compatibile, alla partecipazione alle procedure<br />

di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34, comma 1, lett.<br />

e-bis (art. 37, comma 15-bis, codice, inserito dalla L. n. 221/2012).<br />

In tema di trasparenza, l’art. 33-ter, D.L. n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 ha previsto inoltre<br />

l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,<br />

servizi e forniture. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere<br />

l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare<br />

annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in<br />

caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.<br />

L’Autorità stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe unica<br />

delle stazioni appaltanti.<br />

In tema di pubblicità dei bandi di gara sulla stampa quotidiana, e di relativo onere, l’art. 34, comma 35, D.L. n. 179/<br />

2012 ha disposto che a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 18 gennaio 2013, le spese per<br />

la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122<br />

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta<br />

giorni dall’aggiudicazione.<br />

Altre novità riguardano lo svincolo progressivo della garanzia di esecuzione dell’appalto nei settori speciali.<br />

Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa<br />

collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente,<br />

lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità<br />

di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2,<br />

è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emis-<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 253

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