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es. collaboratori a progetto e associati in partecipazione)<br />
(...) anche con riferimento ai lavoratori ‘‘in<br />
nero’’, ossia i lavoratori ‘‘non risultanti dalle scritture<br />
o altra documentazione obbligatoria’’» (4).<br />
Tale norma, peraltro, nel corso degli anni è stata<br />
soggetta a significative modifiche ed integrazioni da<br />
parte del legislatore, tese precipuamente a specificare<br />
e rafforzare il perimetro e le garanzie di tutela disposte<br />
nell’ambito del ciclo produttivo di che trattasi,<br />
che vale succintamente ricordare qui di seguito.<br />
In origine tale norma disponeva infatti che «in caso<br />
di appalto di servizi il committente imprenditore o<br />
datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />
entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto,<br />
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti<br />
retributivi e i contributi previdenziali dovuti».<br />
A seguito di un primo intervento correttivo ad opera<br />
dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004,<br />
n. 251, il comma 2 menzionato veniva riformulato<br />
nei seguenti termini: «Salvo diverse previsioni dei<br />
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da<br />
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente<br />
più rappresentative, in caso di appalto<br />
di opere o di servizi (5) il committente imprenditore<br />
o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />
entro il limite di un anno dalla cessazione<br />
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti<br />
retributivi e i contributi previdenziali dovuti».<br />
Tale riformulazione, tra l’altro, recava con sé la<br />
significativa estensione del suo ambito di applicazione<br />
anche agli appalti di lavori.<br />
Successivamente, con le modifiche apportate dall’art.<br />
1, comma 911, della L. 27 dicembre 2006, n.<br />
296 (Finanziaria 2007), l’art. 29, comma 2, in questione<br />
veniva ulteriormente rimodellato rafforzando<br />
le garanzie ivi stabilite con l’esplicito riferimento<br />
della sua applicazione anche nei confronti dei lavoratori<br />
dei subappaltatori nonché con l’innalzamento<br />
da 1 a 2 anni (dalla cessazione dell’appalto) del limite<br />
temporale entro cui i lavoratori interessati<br />
possono agire nei confronti del committente facendo<br />
valere, per l’appunto, la suddetta responsabilità<br />
solidale (6).<br />
Come dianzi anticipato, l’articolo suddetto è stato<br />
poi nuovamente revisionato ad opera dell’art. 21,<br />
comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (poi convertito<br />
con modificazioni in L. 4 aprile 2012, n. 35)<br />
apportando modifiche di significativo tenore (7).<br />
Con tale intervento, infatti, il legislatore tra l’altro<br />
ha inteso specificare che il predetto diritto del lavoratore<br />
impiegato nel contratto di appalto ricomprende<br />
anche il pagamento delle quote di trattamento<br />
di fine rapporto (cd. ‘‘TFR’’) ed i premi assi-<br />
Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
curativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />
malattie professionali dei lavoratori dipendenti (prima<br />
invece non espressamente ricompresi in tale diritto).<br />
A termini del nuovo assetto della norma de<br />
qua, pertanto, il committente di cui sopra risulta<br />
obbligato in solido nei confronti dell’appaltatore (e<br />
dell’eventuale subappaltatore) anche per il mancato<br />
pagamento delle quote di TFR e dei contributi assicurativi<br />
nei confronti dei lavoratori impiegati nel<br />
contratto di appalto.<br />
Note:<br />
(4) Cfr. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<br />
11 febbraio 2011, n. 5 e circolare INPS 10 agosto 2012, n. 106.<br />
Secondo quest’ultima circolare, segnatamente, «(...) atteso il tenore<br />
della norma, sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo<br />
i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto<br />
con altre tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto),<br />
nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera<br />
o nel servizio oggetto dell’appalto».<br />
(5) Giova segnalare che, con la circolare 11 luglio 2012 n. 17/<br />
2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha di recente<br />
fornito specifici chiarimenti in merito all’applicabilità del regime<br />
di responsabilità di che trattasi, individuando elementi distintivi<br />
delle diverse tipologie del contratto di appalti di servizi e del<br />
contratto di trasporto.<br />
In sostanza, tale circolare ha precisato che il contratto di trasporto<br />
strictu sensu ex art. 1678 c.c. è di norma sottratto all’applicazione<br />
della disciplina di responsabilità solidale qui considerata,<br />
mentre, ove il contratto contempli, oltre alle caratteristiche ed<br />
essenziali attività inerenti al mero trasporto, attività ulteriori ed<br />
aggiuntive che esulano dal suo schema tipico, esso dovrebbe<br />
più correttamente configurarsi come una diversa e più complessa<br />
prestazione di servizi da ritenersi, invece, assoggettata a<br />
quella disciplina di responsabilità solidale.<br />
(6) Segnatamente la previsione de qua, così come riformulata<br />
nel 2006, stabiliva che: «in caso di appalto di opere o di servizi il<br />
committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido<br />
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori<br />
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione<br />
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi<br />
e i contributi previdenziali dovuti».<br />
(7) In particolare la norma in parola è stata riformulata nei termini<br />
seguenti: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente<br />
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il<br />
limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai<br />
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento<br />
di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi<br />
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto<br />
di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili<br />
di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto<br />
in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il<br />
committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella<br />
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio<br />
dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità<br />
solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva<br />
può essere intentata nei confronti del committente imprenditore<br />
o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio<br />
dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche<br />
se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso<br />
il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni<br />
del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente<br />
soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro<br />
che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso<br />
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 279