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es. collaboratori a progetto e associati in partecipazione)<br />

(...) anche con riferimento ai lavoratori ‘‘in<br />

nero’’, ossia i lavoratori ‘‘non risultanti dalle scritture<br />

o altra documentazione obbligatoria’’» (4).<br />

Tale norma, peraltro, nel corso degli anni è stata<br />

soggetta a significative modifiche ed integrazioni da<br />

parte del legislatore, tese precipuamente a specificare<br />

e rafforzare il perimetro e le garanzie di tutela disposte<br />

nell’ambito del ciclo produttivo di che trattasi,<br />

che vale succintamente ricordare qui di seguito.<br />

In origine tale norma disponeva infatti che «in caso<br />

di appalto di servizi il committente imprenditore o<br />

datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />

entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto,<br />

a corrispondere ai lavoratori i trattamenti<br />

retributivi e i contributi previdenziali dovuti».<br />

A seguito di un primo intervento correttivo ad opera<br />

dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2004,<br />

n. 251, il comma 2 menzionato veniva riformulato<br />

nei seguenti termini: «Salvo diverse previsioni dei<br />

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da<br />

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente<br />

più rappresentative, in caso di appalto<br />

di opere o di servizi (5) il committente imprenditore<br />

o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />

entro il limite di un anno dalla cessazione<br />

dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti<br />

retributivi e i contributi previdenziali dovuti».<br />

Tale riformulazione, tra l’altro, recava con sé la<br />

significativa estensione del suo ambito di applicazione<br />

anche agli appalti di lavori.<br />

Successivamente, con le modifiche apportate dall’art.<br />

1, comma 911, della L. 27 dicembre 2006, n.<br />

296 (Finanziaria 2007), l’art. 29, comma 2, in questione<br />

veniva ulteriormente rimodellato rafforzando<br />

le garanzie ivi stabilite con l’esplicito riferimento<br />

della sua applicazione anche nei confronti dei lavoratori<br />

dei subappaltatori nonché con l’innalzamento<br />

da 1 a 2 anni (dalla cessazione dell’appalto) del limite<br />

temporale entro cui i lavoratori interessati<br />

possono agire nei confronti del committente facendo<br />

valere, per l’appunto, la suddetta responsabilità<br />

solidale (6).<br />

Come dianzi anticipato, l’articolo suddetto è stato<br />

poi nuovamente revisionato ad opera dell’art. 21,<br />

comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (poi convertito<br />

con modificazioni in L. 4 aprile 2012, n. 35)<br />

apportando modifiche di significativo tenore (7).<br />

Con tale intervento, infatti, il legislatore tra l’altro<br />

ha inteso specificare che il predetto diritto del lavoratore<br />

impiegato nel contratto di appalto ricomprende<br />

anche il pagamento delle quote di trattamento<br />

di fine rapporto (cd. ‘‘TFR’’) ed i premi assi-<br />

Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

curativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />

malattie professionali dei lavoratori dipendenti (prima<br />

invece non espressamente ricompresi in tale diritto).<br />

A termini del nuovo assetto della norma de<br />

qua, pertanto, il committente di cui sopra risulta<br />

obbligato in solido nei confronti dell’appaltatore (e<br />

dell’eventuale subappaltatore) anche per il mancato<br />

pagamento delle quote di TFR e dei contributi assicurativi<br />

nei confronti dei lavoratori impiegati nel<br />

contratto di appalto.<br />

Note:<br />

(4) Cfr. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali<br />

11 febbraio 2011, n. 5 e circolare INPS 10 agosto 2012, n. 106.<br />

Secondo quest’ultima circolare, segnatamente, «(...) atteso il tenore<br />

della norma, sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo<br />

i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto<br />

con altre tipologie contrattuali (ed es. collaboratori a progetto),<br />

nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera<br />

o nel servizio oggetto dell’appalto».<br />

(5) Giova segnalare che, con la circolare 11 luglio 2012 n. 17/<br />

2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha di recente<br />

fornito specifici chiarimenti in merito all’applicabilità del regime<br />

di responsabilità di che trattasi, individuando elementi distintivi<br />

delle diverse tipologie del contratto di appalti di servizi e del<br />

contratto di trasporto.<br />

In sostanza, tale circolare ha precisato che il contratto di trasporto<br />

strictu sensu ex art. 1678 c.c. è di norma sottratto all’applicazione<br />

della disciplina di responsabilità solidale qui considerata,<br />

mentre, ove il contratto contempli, oltre alle caratteristiche ed<br />

essenziali attività inerenti al mero trasporto, attività ulteriori ed<br />

aggiuntive che esulano dal suo schema tipico, esso dovrebbe<br />

più correttamente configurarsi come una diversa e più complessa<br />

prestazione di servizi da ritenersi, invece, assoggettata a<br />

quella disciplina di responsabilità solidale.<br />

(6) Segnatamente la previsione de qua, così come riformulata<br />

nel 2006, stabiliva che: «in caso di appalto di opere o di servizi il<br />

committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido<br />

con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori<br />

subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione<br />

dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi<br />

e i contributi previdenziali dovuti».<br />

(7) In particolare la norma in parola è stata riformulata nei termini<br />

seguenti: «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente<br />

imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,<br />

nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il<br />

limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai<br />

lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento<br />

di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi<br />

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto<br />

di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili<br />

di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto<br />

in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il<br />

committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella<br />

prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio<br />

dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità<br />

solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva<br />

può essere intentata nei confronti del committente imprenditore<br />

o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio<br />

dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche<br />

se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso<br />

il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni<br />

del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente<br />

soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro<br />

che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso<br />

nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 279

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