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Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
ha modificato l’art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio<br />
2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla<br />
L. 4 agosto 2006, n. 248) (cd. ‘‘Decreto Bersani’’);<br />
– da ultimo, il medesimo art. 35, comma 28, è stato<br />
ulteriormente modificato ad opera dell’art. 13-ter<br />
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante ‘‘Misure urgenti<br />
per la crescita del Paese’’, poi convertito con<br />
modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (segnatamente<br />
l’articolo è stato inserito in sede di conversione<br />
dall’art. 1, comma 1, della predetta L. n. 134/<br />
2012).<br />
Ciò posto, si provvederà in appresso a disaminare e<br />
ricapitolare le disposizioni di legge che costituiscono<br />
le ‘‘tessere’’ fondamentali di questo mosaico normativo,<br />
al fine di comprenderne meglio ad oggi la<br />
portata nonché i margini operativi ed eventualmente<br />
critici.<br />
L’art. 1676 codice civile<br />
Va anzitutto rammentato, quale disciplina codicistica<br />
di taglio generale, l’art. 1676 c.c. - rubricato ‘‘Diritti<br />
degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente’’<br />
- il quale dispone che «coloro che, alle dipendenze<br />
dell’appaltatore, hanno dato la loro attività<br />
per eseguire l’opera o per prestare il servizio<br />
possono proporre azione diretta contro il committente<br />
per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla<br />
concorrenza del debito che il committente ha verso<br />
l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la<br />
domanda».<br />
Siffatta previsione, come si vede, non opera espressamente<br />
un distinguo sulla natura dei soggetti cui si<br />
riferisce, e perciò si ritiene applicabile nei confronti<br />
di qualsiasi committente, di natura pubblica o privata,<br />
anche ove questo non svolga attività di impresa.<br />
Può altresì evidenziarsi che l’azione proponibile da<br />
parte dei lavoratori dipendenti ivi disciplinata non<br />
soffre specifiche limitazioni di tempo, bensì limiti<br />
quantitativi, nella misura in cui essi possono far valere<br />
le proprie pretese «(...) fino alla concorrenza<br />
del debito che il committente ha verso l’appaltatore<br />
nel tempo in cui essi propongono la domanda».<br />
Deve poi segnalarsi, in proposito, che secondo recente<br />
giurisprudenza tale azione di tutela è esperibile<br />
anche da parte dei dipendenti del subappaltatore<br />
nei confronti del sub committente (1).<br />
Tale disposizione del codice civile costituisce in<br />
materia, lo si è già accennato, una norma generale<br />
e di chiusura, chiamata ad operare oggi nelle ipotesi<br />
in cui non risultino applicabili le speciali previsioni<br />
introdotte nel comparto degli appalti pubblici.<br />
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003<br />
e s.m.i. (cd. ‘‘Legge Biagi’’)<br />
Sempre nel solco della tutela dei lavoratori e dello<br />
sviluppo normativo di specifiche ed idonee garanzie<br />
a tale scopo, con l’avvento della riforma del mercato<br />
del lavoro di cui al citato D.Lgs. n. 276/2003, è<br />
stata altresì introdotta una specifica obbligazione di<br />
garanzia posta a carico dei professionisti o delle società<br />
committenti di opere o servizi per gli emolumenti<br />
dovuti ai propri dipendenti dalle società appaltatrici.<br />
Segnatamente, una volta abrogata la L. 23 ottobre<br />
1960, n. 1369 recante disposizioni in materia di<br />
‘‘Divieto di intermediazione ed interposizione nelle<br />
prestazioni di lavoro, e nuova disciplina dell’impiego<br />
della mano d’opera negli appalti di opere e servizi’’<br />
(2), l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 -<br />
dopo aver chiarito all’uopo al comma 1 la distinzione<br />
tra il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. e<br />
quello di somministrazione di lavoro (3) - ha sancito<br />
la responsabilità in solido del committente imprenditore<br />
o datore di lavoro con l’appaltatore per<br />
gli adempimenti di legge circa il trattamento retributivo<br />
e contributivo dei lavoratori - laddove per<br />
‘‘lavoratori’’, come recentemente illustrato dal Ministero<br />
del lavoro e delle politiche sociali, devono<br />
intendersi non soltanto i lavoratori subordinati<br />
strictu sensu «(...) ma anche altri soggetti impiegati<br />
nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (ad<br />
Note:<br />
(1) V. Cass., 19 marzo 2008, n. 7384, in A. Cianflone, M. Giovannini,<br />
L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2012, 1748.<br />
(2) Si rammenta in proposito che l’art. 3 della citata previgente<br />
L. n. 1369/1960 - abrogata dall’art. 85 del citato D.Lgs. n. 276/<br />
2003 - conteneva un primo nucleo di previsioni in tema di tutela<br />
dei lavoratori mediante la responsabilità solidale di che trattasi.<br />
Con una portata assai più ampia rispetto all’art. 1676 c.c., difatti,<br />
l’art. 3 in parola stabiliva che «gli imprenditori che appaltano<br />
opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di<br />
manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell’interno<br />
delle aziende con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore,<br />
sono tenuti in solido con quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori<br />
da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile<br />
retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore<br />
a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.(...). Gli imprenditori<br />
sono altresì tenuti in solido con l’appaltatore, relativamente<br />
ai lavoratori da questi dipendenti, all’adempimento di tutti<br />
gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza».<br />
(3) In particolare, il comma 1 del citato art. 29 oggi vigente stabilisce<br />
che «ai fini della applicazione delle norme contenute nel<br />
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato<br />
ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione<br />
di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari<br />
da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle<br />
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio<br />
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori<br />
utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte<br />
del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».<br />
278 Urbanistica e appalti 3/2013