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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

ha modificato l’art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio<br />

2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla<br />

L. 4 agosto 2006, n. 248) (cd. ‘‘Decreto Bersani’’);<br />

– da ultimo, il medesimo art. 35, comma 28, è stato<br />

ulteriormente modificato ad opera dell’art. 13-ter<br />

del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante ‘‘Misure urgenti<br />

per la crescita del Paese’’, poi convertito con<br />

modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (segnatamente<br />

l’articolo è stato inserito in sede di conversione<br />

dall’art. 1, comma 1, della predetta L. n. 134/<br />

2012).<br />

Ciò posto, si provvederà in appresso a disaminare e<br />

ricapitolare le disposizioni di legge che costituiscono<br />

le ‘‘tessere’’ fondamentali di questo mosaico normativo,<br />

al fine di comprenderne meglio ad oggi la<br />

portata nonché i margini operativi ed eventualmente<br />

critici.<br />

L’art. 1676 codice civile<br />

Va anzitutto rammentato, quale disciplina codicistica<br />

di taglio generale, l’art. 1676 c.c. - rubricato ‘‘Diritti<br />

degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente’’<br />

- il quale dispone che «coloro che, alle dipendenze<br />

dell’appaltatore, hanno dato la loro attività<br />

per eseguire l’opera o per prestare il servizio<br />

possono proporre azione diretta contro il committente<br />

per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla<br />

concorrenza del debito che il committente ha verso<br />

l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la<br />

domanda».<br />

Siffatta previsione, come si vede, non opera espressamente<br />

un distinguo sulla natura dei soggetti cui si<br />

riferisce, e perciò si ritiene applicabile nei confronti<br />

di qualsiasi committente, di natura pubblica o privata,<br />

anche ove questo non svolga attività di impresa.<br />

Può altresì evidenziarsi che l’azione proponibile da<br />

parte dei lavoratori dipendenti ivi disciplinata non<br />

soffre specifiche limitazioni di tempo, bensì limiti<br />

quantitativi, nella misura in cui essi possono far valere<br />

le proprie pretese «(...) fino alla concorrenza<br />

del debito che il committente ha verso l’appaltatore<br />

nel tempo in cui essi propongono la domanda».<br />

Deve poi segnalarsi, in proposito, che secondo recente<br />

giurisprudenza tale azione di tutela è esperibile<br />

anche da parte dei dipendenti del subappaltatore<br />

nei confronti del sub committente (1).<br />

Tale disposizione del codice civile costituisce in<br />

materia, lo si è già accennato, una norma generale<br />

e di chiusura, chiamata ad operare oggi nelle ipotesi<br />

in cui non risultino applicabili le speciali previsioni<br />

introdotte nel comparto degli appalti pubblici.<br />

L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003<br />

e s.m.i. (cd. ‘‘Legge Biagi’’)<br />

Sempre nel solco della tutela dei lavoratori e dello<br />

sviluppo normativo di specifiche ed idonee garanzie<br />

a tale scopo, con l’avvento della riforma del mercato<br />

del lavoro di cui al citato D.Lgs. n. 276/2003, è<br />

stata altresì introdotta una specifica obbligazione di<br />

garanzia posta a carico dei professionisti o delle società<br />

committenti di opere o servizi per gli emolumenti<br />

dovuti ai propri dipendenti dalle società appaltatrici.<br />

Segnatamente, una volta abrogata la L. 23 ottobre<br />

1960, n. 1369 recante disposizioni in materia di<br />

‘‘Divieto di intermediazione ed interposizione nelle<br />

prestazioni di lavoro, e nuova disciplina dell’impiego<br />

della mano d’opera negli appalti di opere e servizi’’<br />

(2), l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 -<br />

dopo aver chiarito all’uopo al comma 1 la distinzione<br />

tra il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. e<br />

quello di somministrazione di lavoro (3) - ha sancito<br />

la responsabilità in solido del committente imprenditore<br />

o datore di lavoro con l’appaltatore per<br />

gli adempimenti di legge circa il trattamento retributivo<br />

e contributivo dei lavoratori - laddove per<br />

‘‘lavoratori’’, come recentemente illustrato dal Ministero<br />

del lavoro e delle politiche sociali, devono<br />

intendersi non soltanto i lavoratori subordinati<br />

strictu sensu «(...) ma anche altri soggetti impiegati<br />

nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (ad<br />

Note:<br />

(1) V. Cass., 19 marzo 2008, n. 7384, in A. Cianflone, M. Giovannini,<br />

L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2012, 1748.<br />

(2) Si rammenta in proposito che l’art. 3 della citata previgente<br />

L. n. 1369/1960 - abrogata dall’art. 85 del citato D.Lgs. n. 276/<br />

2003 - conteneva un primo nucleo di previsioni in tema di tutela<br />

dei lavoratori mediante la responsabilità solidale di che trattasi.<br />

Con una portata assai più ampia rispetto all’art. 1676 c.c., difatti,<br />

l’art. 3 in parola stabiliva che «gli imprenditori che appaltano<br />

opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di<br />

manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell’interno<br />

delle aziende con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore,<br />

sono tenuti in solido con quest’ultimo a corrispondere ai lavoratori<br />

da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile<br />

retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore<br />

a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.(...). Gli imprenditori<br />

sono altresì tenuti in solido con l’appaltatore, relativamente<br />

ai lavoratori da questi dipendenti, all’adempimento di tutti<br />

gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza».<br />

(3) In particolare, il comma 1 del citato art. 29 oggi vigente stabilisce<br />

che «ai fini della applicazione delle norme contenute nel<br />

presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato<br />

ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione<br />

di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari<br />

da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle<br />

esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio<br />

del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori<br />

utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte<br />

del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa».<br />

278 Urbanistica e appalti 3/2013

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