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Opinioni<br />

Edilizia e urbanistica<br />

ria di parcheggi privati, unitamente ad una pure<br />

pessima formulazione dei testi normativi, aggravata<br />

dall’assenza di un efficace regime di pubblicità, inducano<br />

molte incertezze negli operatori, oltreché<br />

facile confusione e fraintendimenti, circa il regime<br />

di commerciabilità di una data tipologia di beni, i<br />

parcheggi pertinanziali dei fabbricati, che getta non<br />

poco sconcerto.<br />

Non appare possibile far dipendere la commerciabilità<br />

di un bene, a seconda del tempo della sua realizzazione,<br />

e, soprattutto, a seconda dell’origine normativa<br />

od autorizzativa della sua costruzione.<br />

A sommesso parere di chi scrive, con reale intento<br />

di semplificazione, è necessario tornare alle origini<br />

e stabilire, per tutti i casi, un regime di nesso inscindibile,<br />

di valenza pubblicistica, tra porzione di<br />

fabbricato (in genere, l’unità abitativa) e la pertinenza<br />

costituita dallo spazio-parcheggio a cui servizio<br />

è stato realizzato, tendenzialmente stabile ed<br />

univoco, per ragioni di disciplina dell’urbanizzazione<br />

e di regolazione del traffico delle autovetture.<br />

Queste essendo evidentemente le motivazioni poste<br />

dal legislatore fin dal lontano 1967 con la legge<br />

ponte che ha voluto inserire, non a caso, nella fondamentale<br />

legge urbanistica del 1942 n. 1150, ancora<br />

vigente, l’art. 41-sexies, comma 1, prevedendo<br />

che in tutte le nuove costruzioni si provvedesse a<br />

riservare, in un prefissato rapporto percentuale,<br />

adeguati spazi parcheggio, fruibili evidentemente<br />

proprio dai proprietari delle relative unità abitative.<br />

Tale essendo - secondo la nostra opinione - ancora<br />

la ratio legis, che l’art. 10, peraltro espressamente rubricato<br />

‘‘Parcheggi pertinenziali’’, del D.L. 9 febbraio<br />

2012 n. 5 conv., con mod., nella L. 4 aprile<br />

2012, n. 35, sottende nel momento in cui, introducendo<br />

il nuovo regime flessibile di condizionata e<br />

parziale trasferibilità per i parcheggi ex lege Tognoli,<br />

statuisce che resti fermo: «[...] quanto previsto dall’art.<br />

41-sexies, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e<br />

successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva<br />

destinazione a parcheggio [...]», devesi procedere<br />

ad un ridisegno complessivo della materia,<br />

improntato a canoni di semplificazione e di chiarezza<br />

del regime giuridico, che non può subire variazioni<br />

in tema, a seconda della fonte normativa di<br />

cognizione, oppure della circostanza che trattasi di<br />

spazi parcheggio originari o susseguenti alla realizzazione<br />

della costruzione.<br />

De jure condendo, l’opzione che preferiamo è quella<br />

nel senso di statuire, con una norma chiara ed univoca,<br />

un vincolo di pertinenza necessaria tra l’unità<br />

abitativa e lo spazio-parcheggio, sia per le nuove<br />

costruzioni, sia in ipotesi di realizzazione successiva<br />

di aree-parcheggio a servizio di unità abitative preesistenti.<br />

La eventuale cessione separata della pertinenza<br />

adibita a parcheggio (privato) deve essere<br />

sempre sanzionata da nullità. Ciò in quanto permane<br />

l’esigenza pubblicistica urbanistica ed edilizia<br />

delle origini di non far gravare sulle pubbliche strade<br />

l’eccessivo permanente posizionamento di automobili<br />

o, comunque sia, di mezzi di trasporto privati.<br />

In ultima analisi, val la pena osservare che, in simili<br />

materie, l’opinione - tenendo conto del costrutto<br />

normativo stratificatosi, della evoluzione laboriosa<br />

della giurisprudenza e delle esigenze di impatto urbanistico<br />

- deve necessariamente lasciare il campo<br />

ad alquanto auspicabili chiare ed inequivocabili disposizioni<br />

normative di facile fruizione da parte del<br />

mercato; al contrario, la L. 4 aprile 2012 n. 35, pur<br />

icasticamente intitolata ‘‘Disposizioni urgenti per la<br />

semplificazione e lo sviluppo’’, sul punto, non appare<br />

affatto aver né semplificato, né contribuito allo<br />

sviluppo economico, il quale ultimo invece abbisogna<br />

di fattori certi.<br />

Certo è invece che si è persa, ancora una volta,<br />

una occasione formidabile per fare nella materia<br />

chiarezza definitiva, con univoche disposizione di<br />

sistema, che sono, a questo punto, quanto mai indispensabili.<br />

276 Urbanistica e appalti 3/2013

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