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Opinioni<br />
Edilizia e urbanistica<br />
ria di parcheggi privati, unitamente ad una pure<br />
pessima formulazione dei testi normativi, aggravata<br />
dall’assenza di un efficace regime di pubblicità, inducano<br />
molte incertezze negli operatori, oltreché<br />
facile confusione e fraintendimenti, circa il regime<br />
di commerciabilità di una data tipologia di beni, i<br />
parcheggi pertinanziali dei fabbricati, che getta non<br />
poco sconcerto.<br />
Non appare possibile far dipendere la commerciabilità<br />
di un bene, a seconda del tempo della sua realizzazione,<br />
e, soprattutto, a seconda dell’origine normativa<br />
od autorizzativa della sua costruzione.<br />
A sommesso parere di chi scrive, con reale intento<br />
di semplificazione, è necessario tornare alle origini<br />
e stabilire, per tutti i casi, un regime di nesso inscindibile,<br />
di valenza pubblicistica, tra porzione di<br />
fabbricato (in genere, l’unità abitativa) e la pertinenza<br />
costituita dallo spazio-parcheggio a cui servizio<br />
è stato realizzato, tendenzialmente stabile ed<br />
univoco, per ragioni di disciplina dell’urbanizzazione<br />
e di regolazione del traffico delle autovetture.<br />
Queste essendo evidentemente le motivazioni poste<br />
dal legislatore fin dal lontano 1967 con la legge<br />
ponte che ha voluto inserire, non a caso, nella fondamentale<br />
legge urbanistica del 1942 n. 1150, ancora<br />
vigente, l’art. 41-sexies, comma 1, prevedendo<br />
che in tutte le nuove costruzioni si provvedesse a<br />
riservare, in un prefissato rapporto percentuale,<br />
adeguati spazi parcheggio, fruibili evidentemente<br />
proprio dai proprietari delle relative unità abitative.<br />
Tale essendo - secondo la nostra opinione - ancora<br />
la ratio legis, che l’art. 10, peraltro espressamente rubricato<br />
‘‘Parcheggi pertinenziali’’, del D.L. 9 febbraio<br />
2012 n. 5 conv., con mod., nella L. 4 aprile<br />
2012, n. 35, sottende nel momento in cui, introducendo<br />
il nuovo regime flessibile di condizionata e<br />
parziale trasferibilità per i parcheggi ex lege Tognoli,<br />
statuisce che resti fermo: «[...] quanto previsto dall’art.<br />
41-sexies, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e<br />
successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva<br />
destinazione a parcheggio [...]», devesi procedere<br />
ad un ridisegno complessivo della materia,<br />
improntato a canoni di semplificazione e di chiarezza<br />
del regime giuridico, che non può subire variazioni<br />
in tema, a seconda della fonte normativa di<br />
cognizione, oppure della circostanza che trattasi di<br />
spazi parcheggio originari o susseguenti alla realizzazione<br />
della costruzione.<br />
De jure condendo, l’opzione che preferiamo è quella<br />
nel senso di statuire, con una norma chiara ed univoca,<br />
un vincolo di pertinenza necessaria tra l’unità<br />
abitativa e lo spazio-parcheggio, sia per le nuove<br />
costruzioni, sia in ipotesi di realizzazione successiva<br />
di aree-parcheggio a servizio di unità abitative preesistenti.<br />
La eventuale cessione separata della pertinenza<br />
adibita a parcheggio (privato) deve essere<br />
sempre sanzionata da nullità. Ciò in quanto permane<br />
l’esigenza pubblicistica urbanistica ed edilizia<br />
delle origini di non far gravare sulle pubbliche strade<br />
l’eccessivo permanente posizionamento di automobili<br />
o, comunque sia, di mezzi di trasporto privati.<br />
In ultima analisi, val la pena osservare che, in simili<br />
materie, l’opinione - tenendo conto del costrutto<br />
normativo stratificatosi, della evoluzione laboriosa<br />
della giurisprudenza e delle esigenze di impatto urbanistico<br />
- deve necessariamente lasciare il campo<br />
ad alquanto auspicabili chiare ed inequivocabili disposizioni<br />
normative di facile fruizione da parte del<br />
mercato; al contrario, la L. 4 aprile 2012 n. 35, pur<br />
icasticamente intitolata ‘‘Disposizioni urgenti per la<br />
semplificazione e lo sviluppo’’, sul punto, non appare<br />
affatto aver né semplificato, né contribuito allo<br />
sviluppo economico, il quale ultimo invece abbisogna<br />
di fattori certi.<br />
Certo è invece che si è persa, ancora una volta,<br />
una occasione formidabile per fare nella materia<br />
chiarezza definitiva, con univoche disposizione di<br />
sistema, che sono, a questo punto, quanto mai indispensabili.<br />
276 Urbanistica e appalti 3/2013