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un apposito permesso di costruire (già concessione<br />
edilizia) dotato di certe caratteristiche, abbastanza<br />
chiaro nel testo di cui al comma 1 dell’art. 41-sexies<br />
della legge urbanistica, nei limiti in cui è stato interpretato<br />
dalla giurisprudenza. Mentre, per i parcheggi<br />
edificati ex post, che sono incentivati dalla<br />
legge ponte, ha sentito il bisogno di apprestare un<br />
maggior dettaglio nella proposizione normativa.<br />
Si può allora ben parlare di vincolo pubblicistico, il<br />
quale costituisce una fattispecie tipica di limitazione<br />
legale al diritto di proprietà, che, come statuito<br />
dalla nota nozione del codice civile (art. 832 c.c.),<br />
consiste nel potere di godere e di disporre dei beni,<br />
per l’appunto entro i limiti e con gli obblighi stabiliti<br />
dall’ordinamento giuridico.<br />
È per quest’ultima fondamentale regola che può<br />
ben dirsi che i parcheggi di pertinenza dei complessi<br />
immobiliari costituiscano pertinenza, nel senso di<br />
spazi ad uso privato cd. secondari, sottoposti ad un<br />
peculiare vincolo di accessorietà di indole pubblicistica,<br />
funzionale al migliore godimento del bene cd.<br />
principale, epperò nell’interesse non tanto e non<br />
solo del privato, ma soprattutto nell’interesse pubblico<br />
a non gravare, sotto il profilo dell’impatto urbanistico,<br />
sugli spazi pubblici circostanti al predetto<br />
compendio edilizio, motivo per cui è stato necessario<br />
imporre il particolare regime vincolistico di circolazione<br />
del bene di pertinenza in questione, elidendo<br />
la facoltà di piena ed incondizionata disponibilità.<br />
Tipologie di parcheggio<br />
Per quanto finora detto, classificare le tipologie di<br />
parcheggio esistenti nella normativa vigente non è<br />
affatto facile, in quanto esiste una stratificazione delle<br />
disposizioni normative poco esplicativa, a cui si è<br />
accompagnata una giurisprudenza che ha sempre<br />
cercato di mantenere ferma la ratio ispiratrice della<br />
previsione normativa di obbligatoria riserva di appositi<br />
spazi adibiti a parcheggio, che è quella data dalla<br />
funzione pubblica regolatrice urbanistica ed edilizia.<br />
Parte della dottrina ha proposto una tripartizione<br />
tra: parcheggi liberi, quelli costruiti prima della legge<br />
ponte del 1967, parcheggi obbligatori, sanciti per l’appunto,<br />
nelle nuove costruzioni, dopo la legge ponte,<br />
ed infine parcheggi facoltativi, introdotti dalla legge<br />
Tognoli del 1989.<br />
In virtù di quanto finora esposto e della evoluzione<br />
(alquanto tortuosa) della normativa, appare preferibile<br />
pensare ad una tripartizione di diverso tipo,<br />
che descrive le seguenti categorie fondamentali di<br />
parcheggi.<br />
Opinioni<br />
Edilizia e urbanistica<br />
– Parcheggi pertinenziali liberi. Si tratta dei parcheggi<br />
costruiti prima dell’entrata in vigore della legge<br />
ponte n. 765 del 1967 (18 settembre 1967) per i<br />
quali non sussistono vincoli di diritto pubblico alla<br />
trasferibilità separata dal bene principale e il cui regime<br />
è sicuramente quello di pertinenza in senso civilistico,<br />
come disciplinata ai sensi degli artt. 817-<br />
818-819 c.c. Per cui la destinazione del parcheggio<br />
segue normalmente l’immobile principale, a meno<br />
che nel titolo non venga disposto diversamente.<br />
– Parcheggi pertinenziali necessari, con vincolo assoluto.<br />
Sono i parcheggi disciplinati dall’art. 41-sexies<br />
della L. n. 1150 del 1947, per come interpretata in<br />
modo uniforme dalla giurisprudenza della Cassazione,<br />
dal 18 settembre 1967 (entrata in vigore della<br />
L. n. 765) al 16 dicembre 2005 (entrata in vigore<br />
della L. n. 246), sulla cui base sono stati regolati<br />
rapporti inerenti diritti reali, per i quali sussiste un<br />
vincolo inderogabile di destinazione a pertinenza.<br />
Rientrano pure in detta categoria tutti i parcheggi<br />
costruiti, successivamente alla edificazione del fabbricato,<br />
ai sensi dell’art. 9 legge Tognoli del 1989<br />
(entrato in vigore il 7 aprile 1989), ante riforma<br />
operata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 conv., con<br />
mod., nella L. 4 aprile 2012, n. 35, ossia prima del<br />
10 febbraio 2012 (entrata in vigore del D.L. n. 5<br />
del 2012, conv. in L. n. 35 del 2012). In questi casi,<br />
la destinazione dello spazio a parcheggio - a quel<br />
che pare - segue sempre l’immobile principale e<br />
non è possibile alcuna deroga, risultando peraltro<br />
nulla ogni pattuizione contraria.<br />
– Parcheggi pertinenziali necessari, con vincolo flessibile.<br />
Sono i parcheggi costruiti ab origine, in regime di art.<br />
41-sexies della legge urbanistica, però dopo l’art. 12,<br />
comma 9, della L. 28 novembre 2005 n. 246 (entrato<br />
in vigore il 16 dicembre 2005), nonché quelli di<br />
cui alla cd. legge Tognoli, ossia quelli costruiti ad arricchimento<br />
di un fabbricato già esistente, realizzati<br />
però successivamente alla recente riforma di cui all’art.<br />
10 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (entrato in vigore<br />
il 10 febbraio 2012) conv., con mod., nella L.<br />
4 aprile 2012, n. 35 (entrato in vigore il 7 aprile<br />
2012), per i quali pure è stato introdotto un regime<br />
di parziale flessibilità circa la commerciabilità nei<br />
termini sopra esposti. La destinazione a parcheggio<br />
dello spazio a ciò riservato è, in questa ultima ipotesi,<br />
alienabile (parzialmente ed a determinate condizioni)<br />
separatamente dal bene principale.<br />
Criticità dell’attuale assetto normativo<br />
È abbastanza evidente che il quadro alquanto complesso<br />
e disorganico dell’attuale disciplina in mate-<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 275