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un apposito permesso di costruire (già concessione<br />

edilizia) dotato di certe caratteristiche, abbastanza<br />

chiaro nel testo di cui al comma 1 dell’art. 41-sexies<br />

della legge urbanistica, nei limiti in cui è stato interpretato<br />

dalla giurisprudenza. Mentre, per i parcheggi<br />

edificati ex post, che sono incentivati dalla<br />

legge ponte, ha sentito il bisogno di apprestare un<br />

maggior dettaglio nella proposizione normativa.<br />

Si può allora ben parlare di vincolo pubblicistico, il<br />

quale costituisce una fattispecie tipica di limitazione<br />

legale al diritto di proprietà, che, come statuito<br />

dalla nota nozione del codice civile (art. 832 c.c.),<br />

consiste nel potere di godere e di disporre dei beni,<br />

per l’appunto entro i limiti e con gli obblighi stabiliti<br />

dall’ordinamento giuridico.<br />

È per quest’ultima fondamentale regola che può<br />

ben dirsi che i parcheggi di pertinenza dei complessi<br />

immobiliari costituiscano pertinenza, nel senso di<br />

spazi ad uso privato cd. secondari, sottoposti ad un<br />

peculiare vincolo di accessorietà di indole pubblicistica,<br />

funzionale al migliore godimento del bene cd.<br />

principale, epperò nell’interesse non tanto e non<br />

solo del privato, ma soprattutto nell’interesse pubblico<br />

a non gravare, sotto il profilo dell’impatto urbanistico,<br />

sugli spazi pubblici circostanti al predetto<br />

compendio edilizio, motivo per cui è stato necessario<br />

imporre il particolare regime vincolistico di circolazione<br />

del bene di pertinenza in questione, elidendo<br />

la facoltà di piena ed incondizionata disponibilità.<br />

Tipologie di parcheggio<br />

Per quanto finora detto, classificare le tipologie di<br />

parcheggio esistenti nella normativa vigente non è<br />

affatto facile, in quanto esiste una stratificazione delle<br />

disposizioni normative poco esplicativa, a cui si è<br />

accompagnata una giurisprudenza che ha sempre<br />

cercato di mantenere ferma la ratio ispiratrice della<br />

previsione normativa di obbligatoria riserva di appositi<br />

spazi adibiti a parcheggio, che è quella data dalla<br />

funzione pubblica regolatrice urbanistica ed edilizia.<br />

Parte della dottrina ha proposto una tripartizione<br />

tra: parcheggi liberi, quelli costruiti prima della legge<br />

ponte del 1967, parcheggi obbligatori, sanciti per l’appunto,<br />

nelle nuove costruzioni, dopo la legge ponte,<br />

ed infine parcheggi facoltativi, introdotti dalla legge<br />

Tognoli del 1989.<br />

In virtù di quanto finora esposto e della evoluzione<br />

(alquanto tortuosa) della normativa, appare preferibile<br />

pensare ad una tripartizione di diverso tipo,<br />

che descrive le seguenti categorie fondamentali di<br />

parcheggi.<br />

Opinioni<br />

Edilizia e urbanistica<br />

– Parcheggi pertinenziali liberi. Si tratta dei parcheggi<br />

costruiti prima dell’entrata in vigore della legge<br />

ponte n. 765 del 1967 (18 settembre 1967) per i<br />

quali non sussistono vincoli di diritto pubblico alla<br />

trasferibilità separata dal bene principale e il cui regime<br />

è sicuramente quello di pertinenza in senso civilistico,<br />

come disciplinata ai sensi degli artt. 817-<br />

818-819 c.c. Per cui la destinazione del parcheggio<br />

segue normalmente l’immobile principale, a meno<br />

che nel titolo non venga disposto diversamente.<br />

– Parcheggi pertinenziali necessari, con vincolo assoluto.<br />

Sono i parcheggi disciplinati dall’art. 41-sexies<br />

della L. n. 1150 del 1947, per come interpretata in<br />

modo uniforme dalla giurisprudenza della Cassazione,<br />

dal 18 settembre 1967 (entrata in vigore della<br />

L. n. 765) al 16 dicembre 2005 (entrata in vigore<br />

della L. n. 246), sulla cui base sono stati regolati<br />

rapporti inerenti diritti reali, per i quali sussiste un<br />

vincolo inderogabile di destinazione a pertinenza.<br />

Rientrano pure in detta categoria tutti i parcheggi<br />

costruiti, successivamente alla edificazione del fabbricato,<br />

ai sensi dell’art. 9 legge Tognoli del 1989<br />

(entrato in vigore il 7 aprile 1989), ante riforma<br />

operata dal D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 conv., con<br />

mod., nella L. 4 aprile 2012, n. 35, ossia prima del<br />

10 febbraio 2012 (entrata in vigore del D.L. n. 5<br />

del 2012, conv. in L. n. 35 del 2012). In questi casi,<br />

la destinazione dello spazio a parcheggio - a quel<br />

che pare - segue sempre l’immobile principale e<br />

non è possibile alcuna deroga, risultando peraltro<br />

nulla ogni pattuizione contraria.<br />

– Parcheggi pertinenziali necessari, con vincolo flessibile.<br />

Sono i parcheggi costruiti ab origine, in regime di art.<br />

41-sexies della legge urbanistica, però dopo l’art. 12,<br />

comma 9, della L. 28 novembre 2005 n. 246 (entrato<br />

in vigore il 16 dicembre 2005), nonché quelli di<br />

cui alla cd. legge Tognoli, ossia quelli costruiti ad arricchimento<br />

di un fabbricato già esistente, realizzati<br />

però successivamente alla recente riforma di cui all’art.<br />

10 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (entrato in vigore<br />

il 10 febbraio 2012) conv., con mod., nella L.<br />

4 aprile 2012, n. 35 (entrato in vigore il 7 aprile<br />

2012), per i quali pure è stato introdotto un regime<br />

di parziale flessibilità circa la commerciabilità nei<br />

termini sopra esposti. La destinazione a parcheggio<br />

dello spazio a ciò riservato è, in questa ultima ipotesi,<br />

alienabile (parzialmente ed a determinate condizioni)<br />

separatamente dal bene principale.<br />

Criticità dell’attuale assetto normativo<br />

È abbastanza evidente che il quadro alquanto complesso<br />

e disorganico dell’attuale disciplina in mate-<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 275

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