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Opinioni<br />

Edilizia e urbanistica<br />

le d’uso a favore del coerede che abbia ereditato altra<br />

porzione del fabbricato.<br />

La posizione attuale della giurisprudenza<br />

In generale, v’è da dire che, nei limiti della vigente<br />

legislazione, l’interpretazione della prevalente giurisprudenza<br />

(da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. II, 27 gennaio<br />

2012 n. 1214) (14) è rimasta sostanzialmente<br />

ferma nel vedere negli spazi parcheggio, sia ex art.<br />

41-sexies L. n. 1150 cit. come introdotto dalla cd.<br />

legge ponte (cioè costruiti ab origine nel complesso<br />

condominiale), che ex L. n. 122 cit. ossia cd. legge<br />

Tognoli (cioè costruiti ex post), sempre è comunque<br />

delle aree di tipo pertinenziale, (rectius di tipo ‘‘accessorio’’),<br />

più in senso urbanistico-edilizio, che in<br />

senso (solo) civilistico, all’immobile principale cui<br />

sono destinate naturaliter a servizio ed ornamento<br />

in maniera tendenzialmente immodificabile, comportando<br />

comunque l’eventuale alienazione separata<br />

a terzi, perlomeno la permanenza di un diritto<br />

reale d’uso in capo al venditore titolare del bene<br />

principale già utilizzatore delle predette aree.<br />

Talché, con ottica parzialmente chiarificatrice, il<br />

legislatore è nuovamente tornato in materia, con la<br />

recente L. 4 aprile 2012, n. 35 di conversione, con<br />

modificazioni, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 recante<br />

‘‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione<br />

e di sviluppo’’, il cui art. 10 espressamente rubricato<br />

non a caso ‘‘Parcheggi pertinenziali’’ ha previsto<br />

che: «L’art. 9, comma 5, della L. 24 marzo 1989, n.<br />

122, è sostituito dal seguente: ‘‘5. Fermo restando<br />

quanto previsto dall’art. 41-sexies, della L. 17 agosto<br />

1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilità<br />

dell’esclusiva destinazione a parcheggio<br />

[...]’’».<br />

Permane il vincolo pubblicistico<br />

di destinazione<br />

Seppure con lessico non impeccabile, che ha aperto<br />

diverse divergenze interpretative (15), è però chiaro<br />

l’intento, presente nella L. n. 35 del 2012, di voler<br />

comunque ribadire l’esistenza di un vincolo inderogabile<br />

pubblicistico, tendenzialmente immodificabile,<br />

di pertinenza dell’area parcheggio nei confronti<br />

dell’immobile principale. Deve poi ritenersi<br />

che detto peculiare vincolo sussista in tutti i casi,<br />

non avendo peraltro molto senso logico-giuridico<br />

trattare in modo separato i parcheggi di cui alla legge<br />

ponte (ossia edificati ab origine con la palazzina)<br />

da quelli di cui alla legge Tognoli (ossia edificati ex<br />

post a servizio di palazzine magari prive di parcheggi)<br />

ed essendo chiara la ratio legis, sia della legge cd.<br />

ponte del 1967, che della legge cd. Tognoli del<br />

1989, di voler disciplinare l’impatto edilizio sul territorio,<br />

in modo funzionale e coerente con le esigenze<br />

sia di pianificazione razionale dell’assetto urbanistico,<br />

sia di decongestionamento della circolazione<br />

stradale.<br />

Difatti, se l’esordio della nuova disposizione recita:<br />

«Fermo restando quanto previsto dall’art. 41-sexies,<br />

della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,<br />

e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione<br />

a parcheggio [...]», con riferimento ai cd. parcheggi<br />

ab origine, ai sensi della legge ponte, la parte<br />

seguente della stessa disposizione ha, invece, riguardo<br />

ai parcheggi costruiti ex post disciplinati specificamente<br />

dalla legge Tognoli e stabilisce che: «la<br />

proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma<br />

1», ossia in aree private «può essere trasferita,<br />

anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio<br />

[...], solo con contestuale destinazione del parcheggio<br />

trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare<br />

sita nello stesso comune»; mentre, «I parcheggi realizzati<br />

ai sensi del comma 4», ossia in diritto di superficie<br />

ed in convenzione con il comune: «non<br />

possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare<br />

alla quale sono legati da vincolo pertinenziale<br />

e i relativi atti di cessione sono nulli, ad<br />

eccezione di espressa previsione contenuta nella<br />

convenzione stipulata con il comune, ovvero quando<br />

quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».<br />

Torna, in questa ultima parte, un richiamo espresso<br />

al vincolo di pertinenza ed alla incedibilità assoluta<br />

a pena di nullità. L’asimmetria delle due parti (iniziale<br />

e finale) della disposizione è poco comprensibile,<br />

oltreché sicuramente inopportuna.<br />

Forse il legislatore ha ritenuto implicito il vincolo<br />

di pertinenza o, comunque sia, di immodificabilità<br />

per i parcheggi costruiti ab origine all’interno di un<br />

compendio edilizio assentito nel suo complesso da<br />

Note:<br />

(14) Da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1214:<br />

«La speciale normativa urbanistica, dettata dall’art. 41-sexies<br />

della L. n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della L. n. 765<br />

del 1967, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione,<br />

la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi,<br />

in misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio, determinando,<br />

mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto<br />

reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell’edificio,<br />

senza imporre all’originario costruttore alcun obbligo di<br />

cessione in proprietà degli spazi in questione».<br />

(15) Sulle innumerevoli questioni interpretative, che si dischiudono,<br />

a seguito del D.L. n. 5 del 2012, conv., con mod., nella L.<br />

n. 35 del 2012, cfr. il commento di F. Magliulo, La nuova disciplina<br />

degli atti di trasferimento dei parcheggi nel cd. ‘‘decreto<br />

Semplificazioni’’, inIcontratti, Milano, 2012, 7, 600 ss.<br />

274 Urbanistica e appalti 3/2013

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