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ealizzazione di parcheggi sono approvate dall’assemblea<br />

del condominio, in prima o in seconda<br />

convocazione, con la maggioranza prevista dall’art.<br />

1136, comma 2, c.c., ossia con una maggioranza<br />

che rappresenti almeno la metà dei valori di proprietà<br />

delle unità abitative e la maggioranza numerica<br />

delle persone intervenute in assemblea, fermo<br />

restando quanto disposto dagli artt. 1120, comma<br />

2, e 1121, comma 3, c.c., in materia di divieto di<br />

innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità<br />

o alla sicurezza del fabbricato, o che ne alterino<br />

il decoro architettonico, e di facoltà imperitura<br />

a partecipare alla precedente innovazione, cui il<br />

singolo condomino sia invece rimasto ab origine<br />

escluso, previa contribuzione alle relative spese.<br />

L’art. 17, comma 90, della L. n. 127 del 1997 (cd.<br />

Bassanini bis) ha poi meglio precisato l’ambito di<br />

applicabilità del decisum assembleare, aggiungendo<br />

l’inciso «salvo che si tratti di proprietà non condominiale».<br />

Mentre, l’art. 5 della L. 11 dicembre 2012 n. 220<br />

ha introdotto, dopo il primo comma dell’art. 1120<br />

c.c., ulteriori disposizioni, secondo le quali, i condomini,<br />

con la maggioranza indicata dal comma 2<br />

dell’art. 1136 c.c., ossia pari ad almeno la metà dei<br />

valori di proprietà delle unità abitative, con la maggioranza<br />

numerica delle persone intervenute in assemblea,<br />

possono disporre le innovazioni, che hanno<br />

ad oggetto, tra l’altro: «2) le opere e gli interventi<br />

[...] per realizzare parcheggi destinati a servizio<br />

delle unità immobiliari o dell’edificio [...]», con ciò<br />

ribadendo, questa volta, in via generale per tutti i<br />

casi, un regime semplificato per la costruzione di<br />

aree parcheggio di tipo privato condominiale.<br />

Vicende traslative inter vivos<br />

e mortis causa degli spazi parcheggio<br />

La giurisprudenza tradizionale, maturata sulla impostazione<br />

originaria dei testi normativi in discussione,<br />

è pacifica nel ritenere che l’atto di alienazione<br />

del parcheggio separatamente dal bene principale<br />

costituisca una violazione di legge inderogabile sanzionata<br />

dalla nullità (virtuale) parziale, ai sensi dell’art.<br />

1418 c.c., dell’atto traslativo, cui consegue<br />

l’integrazione degli effetti, ai sensi dell’art. 1419,<br />

comma 2, c.c., di questo con la costituzione automatica<br />

perlomeno di un diritto reale d’uso a favore<br />

del nuovo proprietario del bene principale, proprio<br />

al fine di non rescindere l’immodificabile asservimento<br />

del parcheggio derivante dal vincolo pubblicistico<br />

di destinazione (11).<br />

Inoltre, il vincolo di destinazione a parcheggio a<br />

Opinioni<br />

Edilizia e urbanistica<br />

servizio del bene principale, già in virtù di quanto<br />

dispone in linea generale l’art. 818 c.c., (12) rimane<br />

fermo anche nel caso di stipulazione di altre tipologie<br />

di contratto, come sovente avviene in ipotesi<br />

di locazione del bene immobile. Sul punto, secondo<br />

la giurisprudenza preferibile, (13) la locazione<br />

del bene immobile secondario (lo spazio-parcheggio)<br />

deve essere congiunta alla locazione del<br />

bene principale (ossia l’appartamento di abitazione),<br />

in quanto ne è necessaria pertinenza, pur se il<br />

godimento del bene di pertinenza non sia stato<br />

espressamente menzionato nel contratto di locazione.<br />

Non è poi da dubitare che, in ipotesi di successione<br />

mortis causa (anche testamentaria), l’area di parcheggio<br />

segua l’immobile principale, ogni qual volta<br />

non sussista una espressa disposizione in merito,<br />

determinando una eventuale disposizione testamentaria<br />

nella direzione della destinazione dell’area di<br />

parcheggio alla proprietà di alcuno soltanto degli<br />

eredi, per converso la costituzione di un diritto rea-<br />

Note:<br />

(11) Ex pluris, cfr. Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2000 n. 4977: «In<br />

tema di contratto di compravendita di immobili cui sia stata illegittimamente<br />

sottratta la superficie destinata ‘‘ex lege’’ ad area<br />

di parcheggio, l’integrazione del contratto di compravendita parzialmente<br />

nullo - che si attua mediante il riconoscimento del diritto<br />

d’uso in favore dell’acquirente, ed il corrispondente riconoscimento<br />

del diritto al corrispettivo in favore dell’alienante - avviene,<br />

quanto, in particolare, al riconoscimento del corrispettivo,<br />

‘‘ope legis’’ quanto all’"an’’, ed ‘‘ope iudicis’’ con riferimento al<br />

‘‘quantum’’ (ove sorga contestazione sul soggetto titolare dell’attribuzione<br />

ovvero sull’ammontare della liquidazione), con la<br />

conseguenza che, in quest’ultimo caso, il riequilibrio ‘‘ope iudicis’’<br />

del corrispettivo originariamente pattuito ben può avvenire<br />

in un separato giudizio»; Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2004, n.<br />

5755: «In tema di urbanistica, qualora il costruttore di un edificio<br />

proceda alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto<br />

alle relative alle aree accessorie, la violazione o l’elusione del<br />

vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette<br />

(imposto dall’art. 18 della L. n. 765 del 1967) determina la<br />

nullità delle relative clausole contrattuali, contenute negli atti di<br />

vendita degli alloggi, la loro sostituzione con la disciplina legale,<br />

il conseguente riconoscimento di un diritto reale d’uso a vantaggio<br />

dei proprietari delle singole unità abitative».<br />

(12) A norma dell’art. 818, comma 1, c.c.: «Gli atti e i rapporti<br />

giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono<br />

anche le pertinenze, se non è diversamente disposto».<br />

(13) In tal senso, cfr. Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2005, n.<br />

19308: «Il diritto del proprietario di una unità immobiliare all’uso<br />

dell’area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli, secondo<br />

la disciplina dell’articolo 41-sexies della legge urbanistica e di<br />

quella successiva (in particolare, art. 26, comma 4, della L. n. 47<br />

del 1985) deve necessariamente essere trasferito, in caso di locazione,<br />

al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto<br />

stesso all’effettiva utilizzazione dell’immobile secondo la<br />

sua destinazione, con la conseguenza - pertanto - che il contratto<br />

di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da<br />

nullità parziale, determinandosi ope legis il trasferimento medesimo».<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 273

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