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Opinioni<br />

Edilizia e urbanistica<br />

mobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale<br />

e i relativi atti di cessione sono nulli, ad<br />

eccezione di espressa previsione contenuta nella<br />

convenzione stipulata con il comune, ovvero quando<br />

quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione».<br />

Se ne ricava, dunque, una disposizione maggiormente<br />

flessibile, che però - a quel che pare - mantiene,<br />

quale regime giuridico di base, sempre e comunque,<br />

il vincolo tra parcheggio e immobile principale<br />

di tipo pertinenziale e l’immodificabilità<br />

quantomeno naturale della stessa destinazione a<br />

parcheggio, salvo patto contrario condizionato e limitato<br />

alle possibilità consentite dal legislatore della<br />

novella.<br />

In dettaglio, fermo restando il regime giuridico di<br />

immodificabilità della destinazione a parcheggio di<br />

cui all’art. 41-sexies della legge urbanistica (su cui<br />

torneremo di seguito), la proprietà dei parcheggi su<br />

aree condominiali private di cui al comma 1 (art. 9<br />

legge Tognoli) può essere trasferita solo con contestuale<br />

destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza<br />

di altra unità immobiliare sita nello stesso comune,<br />

diversamente opinando persiste il vincolo<br />

pertinenziale inderogabile di destinazione; mentre, i<br />

parcheggi realizzati in diritto di superfiche ed in<br />

convenzione di cui al comma 4 (sempre, art. 9 legge<br />

Tognoli) non possono essere ceduti separatamente<br />

dall’unità immobiliare alla quale sono legati<br />

da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione<br />

sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta<br />

nella convenzione stipulata con il comune,<br />

ovvero quando quest’ultimo abbia successivamente<br />

autorizzato l’atto di cessione.<br />

Sembra che il legislatore abbia, in pratica, previsto<br />

una limitata possibilità di condizionata trasferibilità<br />

del bene, a patto che evidentemente il carico stradale<br />

di traffico automobilistico non comprometta il<br />

tessuto urbanistico della zona e, per questo motivo,<br />

la trasferibilità dello spazio parcheggio è limitato e<br />

condizionato in maniera incisiva.<br />

Qualificazione condominiale<br />

del parcheggio nell’edificio<br />

Una ulteriore precisazione, nella sistematica della<br />

disciplina delle aree parcheggio, è quella secondo<br />

cui la giurisprudenza prevalente e sicuramente quella<br />

più recente qualifica detta tipologia di area quale<br />

porzione interna dell’edificio rientrante nelle parti<br />

comuni alla stregua degli ambienti citati in via<br />

esemplificativa dall’art. 1117 c.c. (10).<br />

Trattasi di presunzione valida iuris tantum, ogni<br />

qual volta non si abbiano a disposizione elementi<br />

concreti per sostenere il contrario, da rintracciarsi<br />

nel titolo edilizio o nel titolo di proprietà del bene.<br />

Tale conclusione è sicuramente vera ogni qual volta,<br />

per l’appunto, dal titolo dell’atto non emerga<br />

una specifica e diversa volontà di destinazione della<br />

porzione di fabbricato (come quasi sempre avviene<br />

per i cd. box-auto) a proprietà esclusiva e di pertinenza<br />

(ossia a servizio) del bene principale (in genere,<br />

un appartamento del complesso residenziale).<br />

Laddove non soccorra chiaramente il titolo, invece,<br />

l’area di parcheggio (come talvolta, ma non sempre,<br />

accade per le autorimesse) è da ritenersi parte comune<br />

insieme alle corsie di scorrimento e canalizzazione<br />

dell’accesso all’area di parcheggio.<br />

In tale direzione, si esprime oggi espressamente il<br />

nuovo art. 1117, comma 1, lett. b), c.c., come novellato<br />

dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220, recante<br />

‘‘Modifiche alla disciplina del condominio negli<br />

edifici’’, che annovera specificamente «le aree destinate<br />

a parcheggio» tra le parti oggetto di «proprietà<br />

comune» dei proprietari delle singole unità<br />

immobiliari dell’edificio «se non risulta il contrario<br />

dal titolo».<br />

Nel caso, invece, di edificazione di parcheggi pertinenziali<br />

esterni al plesso condominiale, si parla frequentemente<br />

di instaurazione di un diritto di servitù,<br />

con asservimento dell’area esterna di parcheggio<br />

al fabbricato condominiale viciniore.<br />

Quanto alla maggioranza utile a deliberare, in ordine<br />

alla realizzabilità di parcheggi pertinenziali, va<br />

ricordato che, a sensi del comma 3 della L. n. 122<br />

del 1989, le deliberazioni, che hanno per oggetto la<br />

Nota:<br />

(10) Così Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2000, n. 982: «Gli spazi<br />

destinati a parcheggio, previsti per le nuove costruzioni dall’art.<br />

18 della L. n. 765 del 1967, sono, in forza di un vincolo di destinazione<br />

di natura pubblicistica, riservati all’uso diretto delle persone<br />

che stabilmente occupano le singole unità immobiliari e<br />

costituiscono parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117<br />

c.c., quando appartengono in comunione ai singoli condomini,<br />

ovvero oggetto di un diritto reale d’uso spettante a ciascun condomino,<br />

quando proprietari siano terzi o alcuni soltanto dei condomini;<br />

qualora l’originario proprietario-costruttore abbia ceduto<br />

a ciascun acquirente la comproprietà in comune con gli altri delle<br />

aree destinate a parcheggio, il successivo acquisto di un’unità<br />

immobiliare e della quota di comproprietà delle parti comuni, attribuisce<br />

all’acquirente la qualità di condomino su tutte le stesse<br />

e quindi anche il paritetico diritto d’usufruire dell’area di parcheggio,<br />

a nulla rilevando l’eventuale insufficienza di questa rispetto<br />

alle complessive esigenze del condominio, la quale può<br />

dar luogo a un diritto al risarcimento del danno nei confronti del<br />

costruttore ed è regolata dalle norme sull’uso della cosa comune<br />

nei rapporti tra condomini». Nello stesso senso, ex multis,<br />

cfr. Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1998, n. 3422; Cass. civ., sez. II,<br />

20 luglio 1987, n. 6365 e Cass., Sez. Un., 17 dicembre 1984,<br />

nn. 6600-6601-6602.<br />

272 Urbanistica e appalti 3/2013

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