09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La consacrazione del vincolo di pertinenza<br />

Successivamente, con l’intento (astratto) di chiarire,<br />

ma con il risultato (concreto) di aver complicato<br />

l’interpretazione giuridica, è intervenuta la L. 28<br />

febbraio 1985 n. 47, dettata essenzialmente in funzione<br />

di condono edilizio, ma anche contenente ulteriori<br />

disposizioni in materia di controllo edilizio<br />

ed urbanistico, la quale all’art. 26 (‘‘Opere interne’’),<br />

comma 5, ha previsto che: «Gli spazi di cui<br />

all’art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono<br />

pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli<br />

effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile».<br />

Le disposizioni richiamate sono appunto quelle riguardanti<br />

la nozione di pertinenza, quale «cosa destinata<br />

in modo durevole a servizio o ad ornamento<br />

di un’altra cosa» (art. 817 c.c.), nonché il regime<br />

giuridico di normale sequela della pertinenza rispetto<br />

alla cosa principale, ma pure di separabilità della<br />

stessa, se espressamente pattuito (art. 818 c.c.),<br />

nonché i diritti dei terzi sulle pertinenze nelle vicende<br />

traslative (art. 819 c.c.).<br />

La qualificazione in senso espresso di ‘‘pertinenza’’,<br />

come detto, in parte ha contribuito a recepire con<br />

legge un concetto già enucleato dalla dottrina e<br />

dalla giurisprudenza, ma in altra parte ha introdotto<br />

elementi di perplessità ermeneutica. Difatti, mentre<br />

la dottrina maggioritaria, poi sposata dalla giurisprudenza,<br />

ha colto, nell’art. 26, comma 5, della L.<br />

n. 47 cit., un riconoscimento espresso del vincolo<br />

pubblicistico di immodificabilità della destinazione<br />

a parcheggio, non sono mancati i fautori della tesi<br />

della separabilità del parcheggio dal resto del compendio<br />

edilizio, potendo per l’appunto, in base alle<br />

regole civilistiche, la pertinenza essere alienata<br />

svincolata dall’opus principale a cui è stata posta ad<br />

ornamento o servizio.<br />

Il contrasto è stato risolto dalla Cass. civ., Sez. Un.,<br />

18 luglio 1989, n. 3363 (3) nel senso della funzione<br />

meramente esplicativa dell’art. 26, ult. comma, della<br />

L. 28 febbraio 1985 n. 47, peraltro ritenuto non<br />

affatto necessario, in quanto il concetto di destinazione<br />

vincolata, per interesse pubblico, degli spazi<br />

parcheggio al fabbricato di cui costituiscono pertinenza<br />

è in nuce contenuto nello stesso art. 41-sexies<br />

della legge urbanistica, che per l’appunto ha imposto<br />

la riserva di spazi parcheggio nelle «nuove costruzioni<br />

ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni<br />

stesse».<br />

Superando ogni questione ermeneutica, è però sopraggiunto<br />

l’art. 136, comma 2, lett. f), del D.P.R.<br />

6 giugno 2001, n. 380 ‘‘Testo unico delle disposizioni<br />

legislative e regolamentari in materia edili-<br />

zia’’, che ha preferito abrogare il discusso art. 18<br />

della L. 6 agosto 1967 n. 765, lasciando alla giurisprudenza<br />

di meglio precisare la natura del vincolo<br />

(pubblicistico) di immodificabilità delle aree-parcheggio,<br />

sganciandosi quindi dalla normativa civilistica.<br />

In effetti, seppure può parlarsi, con riferimento all’area<br />

parcheggio di un fabbricato, di pertinenza, ossia<br />

di destinazione di un bene secondario a servizio<br />

ed ornamento di un bene principale, cui resta avvinto<br />

normalmente anche nelle vicende traslative,<br />

è invece vero che, dato l’interesse pubblicistico sotteso,<br />

l’alienazione espressa separata del bene pertinenziale<br />

non è - in linea di principio - possibile.<br />

I parcheggi incentivati dalla legge Tognoli<br />

(L. 24 marzo 1989 n. 122)<br />

La cd. legge Tognoli n. 122 del 1989 ha compiuto<br />

un ulteriore passo in avanti ed è intervenuta, proprio<br />

nel quadro più generale della programmazione<br />

di opere nei centri urbani di maggiori dimensioni,<br />

dettando una particolare disciplina finalizzata ad incentivare<br />

la realizzazione di parcheggi nelle costruzioni,<br />

che ne sono prive (o che hanno un basso numero<br />

di spazi parcheggio), proprio al fine di rimediare<br />

o quantomeno ‘‘alleggerire’’ in parte la cd.<br />

Note:<br />

(segue nota 2)<br />

Opinioni<br />

Edilizia e urbanistica<br />

le dispone che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di<br />

pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi<br />

spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro<br />

quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, configura norma<br />

imperativa ed inderogabile, in correlazione degli interessi<br />

pubblicistici da essa perseguiti, che opera non soltanto nel rapporto<br />

fra il costruttore o proprietario di edificio e l’autorità competente<br />

in materia urbanistica, ma anche nei rapporti privatistici<br />

inerenti a detti spazi, nel senso di imporre la loro destinazione<br />

ad uso diretto delle persone che stabilmente occupano le costruzioni<br />

o ad esse abitualmente accedono».<br />

(3) Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 18 luglio 1989, n. 3363: «L’art. 41sexies<br />

della L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall’art.<br />

18 della L. 6 agosto 1967 n. 765, il quale prescrive che nelle<br />

nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni<br />

stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi<br />

in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni<br />

venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di<br />

destinazione, che non può subire deroga negli atti privati di disposizione<br />

degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò<br />

sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio resta<br />

immutato anche dopo l’entrata in vigore della L. 28 febbraio<br />

1985 n. 47, atteso che l’art. 26, ultimo comma, di detta legge,<br />

nello stabilire che gli spazi di cui all’art. 18 della L. 6 agosto<br />

1967 n. 765 costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi<br />

degli artt. 817, 818 ed 819 c.c., non ha portata innovativa, ma<br />

assolve soltanto alla funzione di esplicitare la regola, già evincibile<br />

nella norma interpretata, secondo cui i suddetti spazi possono<br />

essere oggetto di atti o rapporti separati, fermo però rimanendo<br />

quel vincolo pubblicistico».<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 269

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!