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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

Segue: le recenti modifiche in tema<br />

di appalti<br />

Infine, un accenno meritano due recenti disposizioni<br />

in tema di appalti pubblici.<br />

La prima è l’art. 44, comma 6, D.L. 6 dicembre<br />

2011, n. 201 (convertito in L. 22 dicembre 2011,<br />

n. 214) che ha modificato l’art. 140 codice appalti<br />

sul cd. scorrimento della graduatoria (61), il cui<br />

campo di applicazione è esteso ora anche ai casi di<br />

recesso dal contratto per informativa interdittiva<br />

successiva alla stipula del contratto (il riferimento è<br />

all’art. 11 D.P.R. n. 252/1998 non essendo ancora<br />

in vigore il codice antimafia).<br />

La seconda disposizione è l’art. 4, lett. g) e comma<br />

13, D.L. n. 70/2011: presso ogni prefettura è istituito<br />

l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non<br />

soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali<br />

possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e<br />

forniture, per la scelta dei subappaltatori e subcontraenti.<br />

La prefettura è tenuta ad effettuare verifiche<br />

periodiche circa la perdurante insussistenza dei<br />

rischi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo,<br />

dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.<br />

Un D.P.C.M., di cui si attende ancora la<br />

emanazione, dovrà definire le modalità per l’istituzione<br />

e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori<br />

oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al<br />

primo periodo, nonché per l’attività di verifica.<br />

Più di recente, una disposizione analoga riferita agli<br />

esecutori di lavori, servizi e forniture si riscontra anche<br />

nella legge cd. anticorruzione (L. 6 novembre<br />

2012, n. 190) per garantire l’efficacia dei controlli<br />

antimafia nelle attività che la legge qualifica maggiormente<br />

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa<br />

(62). In questo caso si specifica che l’iscrizione negli<br />

elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresahasedesoddisfairequisiti<br />

per l’informazione<br />

antimafia per l’esercizio della relativa attività (63).<br />

Si tratta della c.d. white list, un modello in precedenza<br />

concepito per i ‘‘grandi eventi’’ (piano carceri,<br />

ricostruzione post-terremoto in Abruzzo e in<br />

Emilia-Romagna, Expo 2015) e via via esteso prima<br />

in tema di subappalto e subcontratto e oggi a molti<br />

settori degli appalti pubblici.<br />

La white list è una soluzione che ha consentito utilità<br />

e vantaggi anche di natura pratica; essa, però,<br />

presenta un profilo critico in ordine alla sua compatibilità<br />

con il diritto comunitario che garantisce la<br />

più ampia partecipazione alle gare ed esclude soltanto<br />

le imprese rispetto alle quali siano emersi gravi<br />

elementi di responsabilità (si dovrebbe, dunque,<br />

ragionare semmai in termini di black list) (64).<br />

In ogni caso, come ha rilevato l’AVCP in occasione<br />

della ricostruzione dopo il sisma in Abruzzo, si<br />

«dovrebbe assicurare la possibilità a qualsiasi operatore,<br />

stabilito sia in <strong>Italia</strong> che all’estero, di ottenere,<br />

qualora dotato dei requisiti richiesti, l’iscrizione<br />

nell’elenco». Dunque, dovrebbe essere sempre consentita,<br />

in qualsiasi momento, l’iscrizione nella white<br />

list (come previsto dall’art. 45, comma 8, codice<br />

contratti per gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori<br />

di servizi); «diversamente si verrebbe a porre<br />

in essere una procedura dell’aggiudicatario in evidente<br />

contrasto con il codice e con i principi del<br />

diritto comunitario di non discriminazione e della<br />

libera concorrenza» (65).<br />

In questo quadro, è opportuno richiamare il rating<br />

di legalità delle imprese (66), istituito dall’art. 5-ter<br />

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (67), del quale le amministrazioni<br />

pubbliche devono tenere conto in sede<br />

di concessione di finanziamenti. La delibera 14<br />

Note:<br />

(61) Su questa e su altre disposizioni contenute nel D.L. n. 201/<br />

2011 cfr. R. De Nictolis, Le novità di fine anno in materia di contratti<br />

pubblici, in questa Rivista, 2012, 139 ss.<br />

(62) L’art. 1, comma 53, qualifica le attività maggiormente esposte<br />

a rischio di infiltrazione mafiosa (in precedenza cfr. direttiva<br />

Ministero Interno 23 giugno 2010). Per garantire l’efficacia dei<br />

controlli antimafia in queste attività, il comma 52 del medesimo<br />

articolo prevede che presso ogni prefettura sia istituito l’elenco<br />

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti<br />

a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi<br />

settori. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante<br />

insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo,<br />

dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.<br />

(63) Anche in questo caso, si prevede che sia un D.P.C.M, entro<br />

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a definire<br />

le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi<br />

o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al<br />

comma 52, nonché per l’attività di verifica (art. 1, comma 56, L.<br />

n. 190/2012).<br />

(64) Solo di recente l’Unione europea sembra avere preso consapevolezza<br />

della dimensione non solo italiana del fenomeno attraverso<br />

l’istituzione, nel marzo 2012, della Commissione speciale<br />

sul crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio di denaro<br />

(CRIM), a seguito dell’approvazione della risoluzione del<br />

Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011. Tra le sue finalità l’analisi<br />

su scala europea della infiltrazione mafiosa nel settore<br />

pubblico e della distrazione dei fondi pubblici, nonché l’individuazione<br />

delle misure legislative di contrasto.<br />

(65) Audizione dell’11 maggio 2010 del Presidente dell’AVCP<br />

sul disegno di legge n. 3290 recante «Piano straordinario contro<br />

le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa<br />

antimafia», § 6.<br />

(66) Sul rapporto tra rating di legalità, codici etici e modelli organizzativi<br />

ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cfr. M. Caputo, La mano<br />

visibile. Codici etici e cultura d’impresa nell’imputazione della<br />

responsabilità agli enti, inwww.penalecontemporaneo.it.<br />

(67) Articolo inserito in sede di conversione dall’art. 1, comma<br />

1, L. 24 marzo 2012, n. 27, e poi modificato dall’art. 1, comma<br />

1-quinquies, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito in L. 18 maggio<br />

2012, n. 62.<br />

266 Urbanistica e appalti 3/2013

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