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Opinioni<br />
Appalti e lavori pubblici<br />
rilascio dell’informazione in luogo della comunicazione,<br />
art. 91, comma 1 lett. a) (57).<br />
Inoltre, ai fini della documentazione antimafia e<br />
degli effetti interdittivi, non ha alcun senso distinguere<br />
tra l’esercizio di attività commerciale di vendita<br />
e di somministrazione (rispetto al quale la misura<br />
di prevenzione patrimoniale e non definitiva è<br />
di per sé ostativa in virtù dell’art. 71 D.Lgs. n. 59/<br />
2010) e l’esercizio di altre attività economiche (rispetto<br />
al quale la stessa misura non produce effetti<br />
analoghi in virtù dell’art. 67 codice antimafia).<br />
In questo modo si corre il rischio di lanciare implicitamente<br />
un messaggio sulla possibilità di destinare<br />
capitali mafiosi in questi altri settori.<br />
Il rapporto con il codice dei contratti<br />
Alcune smagliature, poi, possono essere riferite a<br />
profili di coordinamento tra il codice antimafia e<br />
quello dei contratti. La necessità di un maggiore<br />
coordinamento tra i due corpi normativi, almeno<br />
per taluni aspetti, era stata segnalata anche dall’Autorità<br />
per la vigilanza sui contratti pubblici in sede<br />
di audizione alla Commissione giustizia alla Camera<br />
dei deputati sul disegno di legge contenente la delega<br />
al Governo in materia di normativa antimafia.<br />
Ciò nonostante, i profili di maggiore criticità non<br />
hanno trovato una soluzione soddisfacente nel codice.<br />
L’art. 247 D.Lgs. n. 163/2006 fa salve le vigenti disposizioni<br />
in materia di prevenzione della delinquenza<br />
di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni<br />
antimafia. Questo rinvio però non appare<br />
sufficiente a garantire un coordinamento adeguato<br />
in alcune ipotesi specifiche.<br />
a) Art. 38 codice contratti e art. 84 codice<br />
antimafia<br />
La disposizione che suscita le perplessità maggiori è,<br />
a mio avviso, l’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 che stabilisce,<br />
tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alle<br />
procedure di evidenza pubblica e il divieto di stipulare<br />
i relativi contratti: 1) per i soggetti condannati<br />
con sentenza passata in giudicato per determinati<br />
reati (tra cui quello di partecipazione a un’organizzazione<br />
criminale e il riciclaggio); 2) per coloro nei<br />
cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione<br />
di una misura di prevenzione personale; 3)<br />
soggetti vittima dei reati di concussione ed estorsione<br />
con l’aggravante ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991,<br />
n. 151 (58) che non abbiano denunciato i fatti all’autorità<br />
giudiziaria a meno che non ricorra una<br />
causa di giustificazione.<br />
Si tratta di ipotesi analoghe a quelle che l’art. 84,<br />
comma 4, considera rilevanti per desumere, ai fini<br />
di una informativa interdittiva, il tentativo di infiltrazione<br />
mafiosa. L’art. 84, comma 4, però, prevede<br />
una diversa formulazione. In particolare:<br />
a) con riferimento alla ipotesi sub 1), l’art. 84, comma<br />
4, fa riferimento, per le stesse tipologie di delitti<br />
indicati in precedenza, a provvedimenti che dispongono<br />
una misura cautelare o il giudizio o che<br />
recano una condanna anche non definitiva. Inoltre<br />
l’art. 67, ultimo comma, indica come causa ostativa<br />
alla contrattazione la condanna, anche solo confermata<br />
in grado di appello, per uno dei delitti di cui<br />
all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale<br />
(causa ostativa che deve essere attestata tanto<br />
dalla comunicazione che dall’informazione, cfr. art.<br />
84, commi 2 e 3).<br />
b) Con riferimento alla ipotesi sub 2), innanzi tutto<br />
occorre registrare la formulazione in parte differente<br />
dell’art. 67, comma 6, codice antimafia sugli effetti<br />
delle misure di prevenzione e sul relativo procedimento.<br />
La disposizione prevede una sospensione del<br />
procedimento amministrativo per il rilascio di licenze,<br />
autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni<br />
e iscrizioni o una inibitoria alla stipulazione di contratti<br />
o subcontratti, a favore di persone nei cui confronti<br />
sia in corso il procedimento di prevenzione ai<br />
fini di un eventuale provvedimento cautelare del giudice<br />
ai sensi del comma 3. Per questa ragione, i relativi<br />
procedimenti amministrativi sono sospesi fino a<br />
quando il giudice non provvede e, comunque, per un<br />
periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui<br />
l’amministrazione ha proceduto alla comunicazione.<br />
Nell’art. 38 codice contratti, invece, la pendenza<br />
del procedimento per l’applicazione di una misura<br />
di prevenzione è di per sé causa ostativa alla partecipazione<br />
alla procedura di affidamento e alla stipula<br />
del contratto.<br />
Inoltre, mentre l’art. 38 fa riferimento alle misure<br />
di prevenzione personale, l’art. 84, comma 4, fa riferimento<br />
a «taluna delle misure di prevenzione»,<br />
cioè il tentativo di infiltrazione mafiosa è desunto<br />
anche dall’emissione di una misura di prevenzione<br />
patrimoniale.<br />
Note:<br />
(57) Dal 18 gennaio 2012 v. Reg. (UE) della Commissione, 30<br />
novembre 2011, n. 1251 che modifica le direttive 2004/17/CE,<br />
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure<br />
di aggiudicazione degli appalti.<br />
(58) E cioè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis<br />
c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste<br />
dallo stesso articolo.<br />
264 Urbanistica e appalti 3/2013