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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

rilascio dell’informazione in luogo della comunicazione,<br />

art. 91, comma 1 lett. a) (57).<br />

Inoltre, ai fini della documentazione antimafia e<br />

degli effetti interdittivi, non ha alcun senso distinguere<br />

tra l’esercizio di attività commerciale di vendita<br />

e di somministrazione (rispetto al quale la misura<br />

di prevenzione patrimoniale e non definitiva è<br />

di per sé ostativa in virtù dell’art. 71 D.Lgs. n. 59/<br />

2010) e l’esercizio di altre attività economiche (rispetto<br />

al quale la stessa misura non produce effetti<br />

analoghi in virtù dell’art. 67 codice antimafia).<br />

In questo modo si corre il rischio di lanciare implicitamente<br />

un messaggio sulla possibilità di destinare<br />

capitali mafiosi in questi altri settori.<br />

Il rapporto con il codice dei contratti<br />

Alcune smagliature, poi, possono essere riferite a<br />

profili di coordinamento tra il codice antimafia e<br />

quello dei contratti. La necessità di un maggiore<br />

coordinamento tra i due corpi normativi, almeno<br />

per taluni aspetti, era stata segnalata anche dall’Autorità<br />

per la vigilanza sui contratti pubblici in sede<br />

di audizione alla Commissione giustizia alla Camera<br />

dei deputati sul disegno di legge contenente la delega<br />

al Governo in materia di normativa antimafia.<br />

Ciò nonostante, i profili di maggiore criticità non<br />

hanno trovato una soluzione soddisfacente nel codice.<br />

L’art. 247 D.Lgs. n. 163/2006 fa salve le vigenti disposizioni<br />

in materia di prevenzione della delinquenza<br />

di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni<br />

antimafia. Questo rinvio però non appare<br />

sufficiente a garantire un coordinamento adeguato<br />

in alcune ipotesi specifiche.<br />

a) Art. 38 codice contratti e art. 84 codice<br />

antimafia<br />

La disposizione che suscita le perplessità maggiori è,<br />

a mio avviso, l’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 che stabilisce,<br />

tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alle<br />

procedure di evidenza pubblica e il divieto di stipulare<br />

i relativi contratti: 1) per i soggetti condannati<br />

con sentenza passata in giudicato per determinati<br />

reati (tra cui quello di partecipazione a un’organizzazione<br />

criminale e il riciclaggio); 2) per coloro nei<br />

cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione<br />

di una misura di prevenzione personale; 3)<br />

soggetti vittima dei reati di concussione ed estorsione<br />

con l’aggravante ex art. 7 D.L. 13 maggio 1991,<br />

n. 151 (58) che non abbiano denunciato i fatti all’autorità<br />

giudiziaria a meno che non ricorra una<br />

causa di giustificazione.<br />

Si tratta di ipotesi analoghe a quelle che l’art. 84,<br />

comma 4, considera rilevanti per desumere, ai fini<br />

di una informativa interdittiva, il tentativo di infiltrazione<br />

mafiosa. L’art. 84, comma 4, però, prevede<br />

una diversa formulazione. In particolare:<br />

a) con riferimento alla ipotesi sub 1), l’art. 84, comma<br />

4, fa riferimento, per le stesse tipologie di delitti<br />

indicati in precedenza, a provvedimenti che dispongono<br />

una misura cautelare o il giudizio o che<br />

recano una condanna anche non definitiva. Inoltre<br />

l’art. 67, ultimo comma, indica come causa ostativa<br />

alla contrattazione la condanna, anche solo confermata<br />

in grado di appello, per uno dei delitti di cui<br />

all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale<br />

(causa ostativa che deve essere attestata tanto<br />

dalla comunicazione che dall’informazione, cfr. art.<br />

84, commi 2 e 3).<br />

b) Con riferimento alla ipotesi sub 2), innanzi tutto<br />

occorre registrare la formulazione in parte differente<br />

dell’art. 67, comma 6, codice antimafia sugli effetti<br />

delle misure di prevenzione e sul relativo procedimento.<br />

La disposizione prevede una sospensione del<br />

procedimento amministrativo per il rilascio di licenze,<br />

autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni<br />

e iscrizioni o una inibitoria alla stipulazione di contratti<br />

o subcontratti, a favore di persone nei cui confronti<br />

sia in corso il procedimento di prevenzione ai<br />

fini di un eventuale provvedimento cautelare del giudice<br />

ai sensi del comma 3. Per questa ragione, i relativi<br />

procedimenti amministrativi sono sospesi fino a<br />

quando il giudice non provvede e, comunque, per un<br />

periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui<br />

l’amministrazione ha proceduto alla comunicazione.<br />

Nell’art. 38 codice contratti, invece, la pendenza<br />

del procedimento per l’applicazione di una misura<br />

di prevenzione è di per sé causa ostativa alla partecipazione<br />

alla procedura di affidamento e alla stipula<br />

del contratto.<br />

Inoltre, mentre l’art. 38 fa riferimento alle misure<br />

di prevenzione personale, l’art. 84, comma 4, fa riferimento<br />

a «taluna delle misure di prevenzione»,<br />

cioè il tentativo di infiltrazione mafiosa è desunto<br />

anche dall’emissione di una misura di prevenzione<br />

patrimoniale.<br />

Note:<br />

(57) Dal 18 gennaio 2012 v. Reg. (UE) della Commissione, 30<br />

novembre 2011, n. 1251 che modifica le direttive 2004/17/CE,<br />

2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />

riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure<br />

di aggiudicazione degli appalti.<br />

(58) E cioè avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis<br />

c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste<br />

dallo stesso articolo.<br />

264 Urbanistica e appalti 3/2013

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