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Opinioni<br />

Appalti e lavori pubblici<br />

che questa norma è stata già oggetto di diverse interpretazioni<br />

nel caso di impugnazione di un atto<br />

rientrante nella competenza territoriale del TAR<br />

periferico e di un atto sopravvenuto nel corso del<br />

giudizio sul primo, rientrante nella competenza funzionale<br />

del TAR del Lazio (40). L’Adunanza Plenaria<br />

25 giugno 2012, n. 23 ha negato «che in una simile<br />

situazione possa operare sull’impugnativa del<br />

secondo atto la vis attractiva del TAR periferico»<br />

(41).<br />

2) Nell’art. 89, sulla autocertificazione circa l’assenza<br />

delle cause ostative di cui all’art. 67, il riferimento<br />

è ai casi tassativi di silenzio assenso di cui alla tabella<br />

C del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300. Tuttavia,<br />

il regolamento è stato superato nel 2005 dalla riforma<br />

dell’art. 20 L. n. 241/1990 (42) il cui testo originario<br />

prevedeva l’adozione di un regolamento di<br />

delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, L. 23<br />

agosto 1988 n. 400, per l’individuazione dei casi di<br />

silenzio assenso. Oggi, invece, la norma di delegificazione<br />

(43) è stata abrogata e il silenzio assenso<br />

non è limitato a pochi casi: nella logica della riforma<br />

è divenuto istituto generale che regola tutti i<br />

casi, salvo eccezioni, in cui non è stato emanato un<br />

provvedimento espresso nei termini previsti per la<br />

conclusione del procedimento.<br />

L’art. 89 segna dunque un’applicazione molto ampia<br />

dell’autocertificazione in quanto associata a tutti<br />

i casi di SCIA e silenzio assenso, applicazione<br />

che potrebbe essere ancora più ampia ove il riferimento<br />

al silenzio assenso fosse corretto alla luce<br />

della riforma dell’art. 20 L. n. 241/1990. I riflessi<br />

sul piano dei controlli e sulla lotta alla criminalità<br />

sono rilevanti.<br />

Nel campo degli appalti pubblici, in capo alla stazione<br />

appaltante grava un obbligo di verifica del<br />

possesso dei requisiti soggettivi prima dell’aggiudicazione<br />

definitiva ed è comunque necessaria, nei<br />

casi di sopra soglia, l’acquisizione della documentazione<br />

antimafia prima della stipulazione del contratto<br />

(44). Nel caso delle autorizzazioni amministrative,<br />

invece, la verifica delle autodichiarazioni non è<br />

garantita sistematicamente: è solo un ‘‘rischio di<br />

controllo’’ per l’impresa collusa. E qualsiasi tipo di<br />

rischio per un’impresa mafiosa è semplicemente un<br />

costo che può essere previsto e gestito.<br />

Invece, occorrono controlli sistematici e immediati<br />

perché sullo sfondo il valore effettivamente in gioco<br />

è la legalità, rispetto al quale ogni altro interesse<br />

è secondario e senza il quale non vi può nemmeno<br />

essere sviluppo economico e sociale (45).<br />

3) Con riferimento alla banca dati nazionale, sono<br />

in ritardo i regolamenti di attuazione e esecuzione<br />

previsti dall’art. 99 del codice (46), atti che peraltro<br />

condizionavano l’entrata in vigore delle disposizioni<br />

relative (in particolare) alla documentazione<br />

antimafia (art. 119). Probabilmente per questa ragione<br />

il decreto correttivo ha modificato l’art. 119<br />

che ora subordina l’entrata in vigore di queste disposizioni<br />

decorsi due mesi dalla sua data di pubblicazione<br />

in G.U. (13 dicembre 2012) (47).<br />

Note:<br />

(40) Si tratta, dunque, di una fattispecie diversa da quella decisa<br />

dall’Adunanza Plenaria, ord., 16 novembre 2011, n. 20 (in Foro<br />

It., III, 8) secondo cui «quando in un unico ricorso siano proposte<br />

più domande, una delle quali di competenza del TAR Lazio,<br />

e le altre di competenza di un TAR periferico, deve essere salvaguardata<br />

l’unità del giudizio e la competenza spetta al TAR Lazio».<br />

(41) Ritiene la Plenaria che «a ciò osta la stessa natura della<br />

competenza funzionale che, per avere carattere di specialità e<br />

per essere quindi espressione di esigenze affatto peculiari, necessariamente<br />

prevale o comunque non può essere assorbita<br />

da quella delineata in via generale dall’art. 13 c.p.a. in riferimento<br />

alla mera sede dell’Autorità emanante o alla sfera territoriale<br />

degli effetti degli atti». In generale, sulla competenza funzionale<br />

del TAR Lazio cfr. Corte cost., 26 giugno 2007, n. 237, in Giorn.<br />

Dir. Amm., 2007, 1051 con nota di M. Gnes, La competenza<br />

giurisdizionale sui provvedimenti adottati durante lo stato di<br />

emergenza.<br />

(42) Art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito<br />

dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.<br />

l’art. 20, comma 1, L. n. 241/1990 nella formulazione originaria.<br />

(43) Id est<br />

(44) Si veda già prima del codice contratti la determinazione<br />

AVCP n. 1/2005. Sul punto cfr. anche G. Chiné, Le cause di<br />

esclusione dalle gare: condanne penali e informative interdittive,<br />

in www.igitalia.it/doc/100.pdf, 2.<br />

(45) Si tratta del riflesso di un fenomeno più ampio. In questi anni<br />

l’amministrazione su certificati ha fatto posto ad una amministrazione<br />

su autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La<br />

prassi del controllo su campione, sancito anche nell’art. 71<br />

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa<br />

e da molti regolamenti comunali, si è rilevata controproducente<br />

anche rispetto a quegli effetti di semplificazione procedimentale<br />

generati dall’autocertificazione e dalla dichiarazione<br />

sostitutiva di atto notorio. Basti pensare al contenzioso in tema<br />

di DIA edilizia per rendersi conto che spesso la semplificazione<br />

procedimentale si è tradotta in una crescita esponenziale dei ricorsi,<br />

‘‘spostando’’ così il profilo del controllo dal procedimento<br />

al processo. In definitiva, questo modello di amministrazione,<br />

anche per come applicato nella prassi quotidiana per carenza di<br />

strumenti e risorse, rischia di indebolire la lotta contro la criminalità<br />

organizzata.<br />

(46) Fino all’attivazione della banca dati, «le prefetture utilizzano<br />

il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all’art.<br />

8 della legge 18 aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la<br />

sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o<br />

di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa<br />

di cui all’art. 84, comma 4, e all’art. 91, comma 6, nonché i<br />

collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del<br />

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio<br />

della documentazione antimafia i termini di cui agli artt.<br />

88 e 92» (art. 99, comma 2-bis).<br />

(47) Il riferimento è al primo decreto legislativo contenente le disposizioni<br />

integrative e correttive adottate ai sensi degli artt. 1,<br />

comma 5, e 2, comma 4, della legge delega; si tratta, dunque,<br />

dello stesso D.Lgs. n. 218/2012.<br />

262 Urbanistica e appalti 3/2013

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