09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Osservatorio in sintesi<br />

Giurisprudenza<br />

REALIZZAZIONE DI UN IPPODROMO E CONFIGURABILITÀ<br />

DELLA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA<br />

Cassazione penale, sez. III, 8 gennaio 2013, n. 526<br />

Può senz’altro configurarsi il reato di lottizzazione abusiva<br />

attraverso la modifica di destinazione d’uso di immobili<br />

oggetto di un piano di lottizzazione mediante il<br />

frazionamento di un complesso immobiliare in modo<br />

che le singole unità perdano la originaria destinazione<br />

d’uso per assumere quella residenziale: modificazione<br />

che si pone in contrasto con lo strumento urbanistico<br />

costituito dal piano di lottizzazione.<br />

Del tutto particolare la questione affrontata dalla Suprema<br />

Corte con la sentenza in esame, in cui i giudici di legittimità<br />

si sono trovati di fronte ad una particolare forma di manifestazione<br />

dell’illecito lottizzatorio attuato, nella specie, mediante<br />

il mutamento della destinazione d’uso di numerosi locali<br />

da adibire a foresteria, a fronte di un piano di lottizzazione<br />

che assentiva la realizzazione di locali a servizio di un ippodromo.<br />

La vicenda processuale trae origine dal sequestro<br />

preventivo nei riguardi del legale rappresentante di una<br />

s.p.a. per il reato di lottizzazione abusiva in relazione alla realizzazione,<br />

all’interno di un ippodromo, di n. 167 locali da adibire<br />

a foresterie. Il Tribunale del riesame, nel respingere l’istanza<br />

proposta dall’indagato, dopo aver ricostruito sotto il<br />

profilo storico fattuale le fasi salienti della vicenda processuale<br />

sia con riferimento agli aspetti amministrativi-pubblicistici,<br />

sia con riferimento agli aspetti più propriamente civilistici,<br />

riteneva sussistente l’ipotesi del reato di lottizzazione<br />

abusiva desumendola da tre contratti preliminari di vendita<br />

aventi complessivamente ad oggetto la promessa di vendita<br />

del diritto di superficie di 13 unità immobiliari indicate all’interno<br />

dell’ippodromo in favore di alcuni soggetti. In particolare,<br />

il nucleo fondante dell’abuso edilizio veniva individuato<br />

nella modificazione della destinazione d’uso dei detti locali<br />

promessi in vendita i quali, anziché essere destinati ad essere<br />

utilizzati da soggetti funzionalmente collegati con le attività<br />

del nuovo impianto, erano in realtà destinati ad essere utilizzati<br />

da soggetti del tutto estranei a tali attività e come alloggi<br />

privati. Contro l’ordinanza di rigetto, proponeva ricorso<br />

per cassazione l’indagato, sostenendo, per quanto qui di interesse,<br />

che il Tribunale aveva erroneamente qualificato la<br />

condotta in quanto oggetto del presunto frazionamento - come<br />

tale insussistente - non era la vendita del suolo, ma del<br />

diritto di superficie, con conseguente materiale impossibilità<br />

di configurare un frazionamento dei terreni sui quali quelle<br />

costruzioni, da tempo esistenti, insistevano.<br />

La censura non è stata ritenuto meritevole di pregio da parte<br />

della Cassazione che ha, infatti, respinto il ricorso. In particolare,<br />

secondo i giudici di legittimità, sièdi fronte ad una sostanziale<br />

elusione del vincolo ad opera non solo del concessionario,<br />

ma anche soggetti facenti parte dell’ambito comunale,<br />

progredita nel tempo: con tale condotta, per la Corte,<br />

si è realizzata quella modifica di destinazione d’uso coessenziale<br />

all’ipotizzato reato di lottizzazione abusiva negoziale che<br />

costituisce il nucleo del fumus commissi delicti. In altri termini,<br />

la condotta di lottizzazione andava individuata nella attribuzione<br />

di un regime giuridico di utilizzazione e commercializzazione<br />

frazionata genericamente residenziale ad un<br />

complesso immobiliare gravato da vincoli di natura pubblicistica<br />

per la salvaguardia di un interesse pubblico cui quella<br />

struttura era (ed è) destinata. In sintesi, l’intera manovra elusiva<br />

posta in essere dall’indagato, sebbene mascherata da<br />

una clausola che solo apparentemente appariva limitativa<br />

della fruibilità indifferenziata dei locali da parte di terzi, in<br />

realtà prevedeva (e prevede) una possibilità di fruizione indiscriminata,<br />

al di fuori di ogni controllo e destinata anche ad<br />

essere oggetto di negoziazioni. Da qui, dunque, la pacifica<br />

applicabilità della giurisprudenza di legittimità che, sul punto,<br />

afferma che può senz’altro configurarsi il reato di lottizzazione<br />

abusiva attraverso la modifica di destinazione d’uso di immobili<br />

oggetto di un piano di lottizzazione mediante il frazionamento<br />

di un complesso immobiliare in modo che le singole<br />

unità perdano la originaria destinazione d’uso per assumere<br />

quella residenziale: modificazione che si pone in contrasto<br />

con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione<br />

(v., tra le tante, da ultimo: Cass. pen., sez. III, 29 aprile<br />

2009, n. 17865, in Ced Cass., n. 243748).<br />

368 Urbanistica e appalti 3/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!