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di quelle già esistenti (28). Il reato di lottizzazione<br />

abusiva deve, invece, escludersi - precisa la Cassazione<br />

- con riferimento a zone completamente urbanizzate,<br />

mentre è configurabile con riferimento<br />

a zone parzialmente urbanizzate, in cui sussista<br />

un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato<br />

abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione<br />

(29). Orbene, il Tribunale del riesame,<br />

al fine di escludere nel caso in esame l’esistenza<br />

del fumus del reato di lottizzazione abusiva, aveva<br />

evidenziato che l’edificio è destinato ad uso residenziale<br />

ed ubicato in zona per la quale erano già<br />

previsti interventi di urbanizzazione, mentre ha<br />

escluso che la trasformazione ad uso abitativo delle<br />

superfici costituenti sottotetto dell’immobile fosse<br />

idonea a conferire un diverso assetto ad una porzione<br />

del territorio rispetto alla pianificazione originariamente<br />

prevista o rendesse necessaria la realizzazione<br />

di ulteriori opere di urbanizzazione.<br />

Corretta, quindi, per gli Ermellini era la valutazione<br />

del giudice di merito in ordine alla esclusione<br />

del fumus del reato di lottizzazione abusiva (30).<br />

Si tratta di argomentazione assolutamente condivisibile.<br />

Non può, certo, revocarsi in dubbio la rilevanza<br />

penale della trasformazione del sottotetto in<br />

locale residenziale, comportando sicuramente tale<br />

intervento un mutamento di destinazione d’uso.<br />

Anzi, ad una più attenta analisi della questione, più<br />

che di mutamento di destinazione d’uso, si è in presenza<br />

di un vero e proprio conferimento di una destinazione<br />

d’uso abitativa a locali che avevano una<br />

destinazione a ripostiglio. Da ciò deriva che il conferimento<br />

di destinazione d’uso a un locale, originariamente<br />

con destinazione non abitativa, certamente<br />

comporta il mutamento degli standards urbanistici<br />

e l’aumento del carico urbanistico, con correlativa<br />

necessità del preventivo rilascio del titolo abilitativo.<br />

Ma, proprio per tale ragione, la tipologia<br />

d’intervento in esame, mal si concilia con la nozione<br />

di lottizzazione abusiva, sub specie materiale, che<br />

per legge si ha «quando vengono iniziate opere che<br />

comportino trasformazione urbanistica od edilizia<br />

dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli<br />

strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque<br />

stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la<br />

prescritta autorizzazione». È ben vero, però, che in<br />

tale nozione può rientrare il mutamento di destinazione<br />

d’uso di edifici già esistenti in contrasto con<br />

gli strumenti urbanistici, purché tuttavia siano necessari<br />

nuovi interventi di urbanizzazione.<br />

Ed allora, conclusivamente, non ogni mutamento<br />

di destinazione d’uso di un sottotetto in locale<br />

abitabile può integrare, di per sé, una lottizzazione<br />

Penale<br />

Giurisprudenza<br />

abusiva ma solo quell’intervento che, nel porre in<br />

essere la trasformazione della destinazione originaria,<br />

comporti anche un sostanziale aumento del carico<br />

urbanistico rendendo, dunque, necessari nuovi<br />

interventi di urbanizzazione. L’aumento del carico<br />

urbanistico non può infatti, identificarsi con il solo<br />

mutamento della destinazione d’uso, né essere presunto<br />

da parte del giudice, dovendo quest’ultimo<br />

argomentare in ordine all’incidenza dell’abitazione<br />

sull’equilibrio urbanistico e sull’ordinato assetto e<br />

sviluppo del territorio (31).<br />

Note:<br />

(28) Il richiamo è a Cass. pen., sez. IV, 8 luglio 2008, n. 33150,<br />

in Ced Cass., n. 240970.<br />

(29) V. Cass. pen., sez. III, 26 giugno 2008, n. 37472, in Ced<br />

Cass., n. 241097.<br />

(30) V. anche sull’argomento, Cass. pen., sez. III, 17 febbraio<br />

2010, n. 16389, in questa Rivista 2010, 996, con nota di Bisori<br />

Edilizia ed abuso edilizio (differenze).<br />

(31) Così, Cass. pen., sez. II, 5 maggio 2010, n. 17170, in Ced<br />

Cass., n. 246854.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 363

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