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Penale<br />

Giurisprudenza<br />

no ritenuto configurabile il reato in questione, posto<br />

che, con le opere in concreto edificate, erano<br />

state ampliate le superfici residenziali degli appartamenti<br />

sottostanti, ampliamento non assentibile per<br />

le ragioni in precedenza evidenziate. Corretta, dunque,<br />

per la Corte, era la contestazione della lottizzazione<br />

abusiva materiale, in coerenza con quanto affermato<br />

dalla giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto<br />

al concetto giuridico della lottizzazione<br />

abusiva anche l’esecuzione dei lavori che determinano<br />

un mero mutamento della destinazione d’uso<br />

di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità di<br />

nuovi interventi di urbanizzazione, come ravvisabile<br />

nella fattispecie esaminata (25).<br />

La (pregevole) soluzione offerta dalla Corte<br />

nella vicenda in esame<br />

La vicenda processuale che ha fornito l’occasione<br />

alla Corte di occuparsi della questione vedeva<br />

indagate numerose persone cui era stata addebitata<br />

la violazione dell’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/<br />

2001 (sub specie di lottizzazione abusiva mista, negoziale<br />

e materiale), a seguito dell’accertamento<br />

che cinque vani sottotetto, facenti parte del medesimo<br />

fabbricato, destinati a ripostiglio a servizio<br />

dell’appartamento sottostante, della superficie variabile<br />

tra 24 e 39 mq. ciascuno, erano stati trasformati<br />

in immobili ad uso abitativo autonomo,<br />

mediante la eliminazione del collegamento con<br />

l’appartamento sottostante, la realizzazione di un<br />

ingresso dal vano scale condominiale e la dotazione<br />

di servizi, con successivo frazionamento ed alienazione<br />

a terzi (26).<br />

I predetti interventi erano stati eseguiti in base a<br />

DIA, mentre uno dei vani sottotetto era stato destinato<br />

dai proprietari ad uso abitativo, di camera da<br />

letto, mediante il posizionamento del relativo arredo,<br />

senza l’esecuzione di interventi edilizi. In sede<br />

cautelare, il Tribunale del riesame aveva rigettato<br />

l’appello proposto dal PM avverso il provvedimento<br />

del GIP con cui era stata respinta la richiesta del<br />

PM di sequestro preventivo di alcuni immobili, in<br />

particolare osservando che la modificazione della<br />

destinazione d’uso di cinque unità destinate a servizi<br />

in unità abitative non appariva idonea a conferire<br />

un diverso assetto alla pianificazione urbana, dato<br />

che le opere di urbanizzazione erano già previste<br />

dai titoli originari, non comportando la modificazione<br />

la necessità per la pubblica amministrazione<br />

di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione. In sostanza,<br />

secondo i giudici del riesame, le condotte<br />

poste in essere dovevano qualificarsi esclusivamente<br />

come abuso edilizio. Contro l’ordinanza proponeva<br />

ricorso per cassazione il PM, in sintesi sostenendo<br />

che il Tribunale avesse erroneamente escluso il reato<br />

di lottizzazione abusiva in base ad un criterio<br />

quantitativo, considerata l’estensione complessiva<br />

degli immobili di poco più di 150 mq. complessivi,<br />

trattandosi di reato di pericolo. La lottizzazione accertata,<br />

a giudizio della Pubblica Accusa, si palesava<br />

inoltre idonea ad incidere sul cosiddetto carico<br />

urbanistico, trattandosi di interventi che, al di là<br />

del formale titolo abilitativo, non avrebbero potuto<br />

mai essere autorizzati, peraltro ponendosi in contrasto<br />

con la destinazione programmata del territorio.<br />

Infine, concludeva il PM, anche nell’ipotesi in cui<br />

fosse stata configurata la sola violazione edilizia,<br />

avrebbe dovuto comunque essere disposta la misura<br />

cautelare, essendo i lavori ancora in corso di esecuzione<br />

in contrasto con le previsioni del regolamento<br />

edilizio comunale.<br />

La tesi è stata respinta dai giudici della Suprema<br />

Corte che hanno condiviso, a nostro avviso correttamente,<br />

le argomentazioni poste a sostegno<br />

dell’ordinanza del Tribunale del riesame. In sintesi,<br />

la Corte ha anzitutto osservato che il reato di<br />

lottizzazione abusiva è configurabile, nell’ipotesi in<br />

cui lo strumento urbanistico generale consenta l’utilizzo<br />

della zona ai fini residenziali, in due casi: a)<br />

quando il complesso alberghiero sia stato edificato<br />

alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili<br />

ad immobili residenziali; b) quando la destinazione<br />

d’uso residenziale comporti un incremento<br />

degli ‘‘standards’’ richiesti per l’edificazione alberghiera<br />

e tali ‘‘standards’’ aggiuntivi non risultino<br />

reperibili ovvero reperiti in concreto (27). Ha,<br />

poi, aggiunto che la trasformazione urbanistica o<br />

edilizia del territorio, peraltro, deve risultare di<br />

consistenzataledaincidereinmodorilevantesull’assetto<br />

urbanistico della zona, sia nel senso d’intervento<br />

innovativo sul tessuto urbanistico, che<br />

sotto il profilo della necessità dell’esecuzione di<br />

nuove opere d’urbanizzazione o di potenziamento<br />

Note:<br />

(25) Il richiamo è a Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2007, n.<br />

6396, in Ced Cass., n. 236075; v., tra le tante, da ultimo: Cass.<br />

pen., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865, in Ced Cass., n. 243748.<br />

Le decisioni in questione, peraltro, sono tutte relative a ipotesi<br />

di modifica di destinazione d’uso di residenze turistico alberghiere<br />

in cui le singole unità perdono la originaria destinazione<br />

d’uso alberghiera per assumere quella residenziale.<br />

(26) V., per un primo commento alla sentenza, Piras, Lottizzazione<br />

abusiva? Sì, ma solo se poi è necessaria un’ulteriore opera<br />

di urbanizzazione, inDir. e Giust., 2012, 1038.<br />

(27) Così Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2008, n. 24096, in Ced<br />

Cass., n. 240725.<br />

362 Urbanistica e appalti 3/2013

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