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Penale<br />
Giurisprudenza<br />
no ritenuto configurabile il reato in questione, posto<br />
che, con le opere in concreto edificate, erano<br />
state ampliate le superfici residenziali degli appartamenti<br />
sottostanti, ampliamento non assentibile per<br />
le ragioni in precedenza evidenziate. Corretta, dunque,<br />
per la Corte, era la contestazione della lottizzazione<br />
abusiva materiale, in coerenza con quanto affermato<br />
dalla giurisprudenza di legittimità che ha ricondotto<br />
al concetto giuridico della lottizzazione<br />
abusiva anche l’esecuzione dei lavori che determinano<br />
un mero mutamento della destinazione d’uso<br />
di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità di<br />
nuovi interventi di urbanizzazione, come ravvisabile<br />
nella fattispecie esaminata (25).<br />
La (pregevole) soluzione offerta dalla Corte<br />
nella vicenda in esame<br />
La vicenda processuale che ha fornito l’occasione<br />
alla Corte di occuparsi della questione vedeva<br />
indagate numerose persone cui era stata addebitata<br />
la violazione dell’art. 44, comma 2, D.P.R. n. 380/<br />
2001 (sub specie di lottizzazione abusiva mista, negoziale<br />
e materiale), a seguito dell’accertamento<br />
che cinque vani sottotetto, facenti parte del medesimo<br />
fabbricato, destinati a ripostiglio a servizio<br />
dell’appartamento sottostante, della superficie variabile<br />
tra 24 e 39 mq. ciascuno, erano stati trasformati<br />
in immobili ad uso abitativo autonomo,<br />
mediante la eliminazione del collegamento con<br />
l’appartamento sottostante, la realizzazione di un<br />
ingresso dal vano scale condominiale e la dotazione<br />
di servizi, con successivo frazionamento ed alienazione<br />
a terzi (26).<br />
I predetti interventi erano stati eseguiti in base a<br />
DIA, mentre uno dei vani sottotetto era stato destinato<br />
dai proprietari ad uso abitativo, di camera da<br />
letto, mediante il posizionamento del relativo arredo,<br />
senza l’esecuzione di interventi edilizi. In sede<br />
cautelare, il Tribunale del riesame aveva rigettato<br />
l’appello proposto dal PM avverso il provvedimento<br />
del GIP con cui era stata respinta la richiesta del<br />
PM di sequestro preventivo di alcuni immobili, in<br />
particolare osservando che la modificazione della<br />
destinazione d’uso di cinque unità destinate a servizi<br />
in unità abitative non appariva idonea a conferire<br />
un diverso assetto alla pianificazione urbana, dato<br />
che le opere di urbanizzazione erano già previste<br />
dai titoli originari, non comportando la modificazione<br />
la necessità per la pubblica amministrazione<br />
di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione. In sostanza,<br />
secondo i giudici del riesame, le condotte<br />
poste in essere dovevano qualificarsi esclusivamente<br />
come abuso edilizio. Contro l’ordinanza proponeva<br />
ricorso per cassazione il PM, in sintesi sostenendo<br />
che il Tribunale avesse erroneamente escluso il reato<br />
di lottizzazione abusiva in base ad un criterio<br />
quantitativo, considerata l’estensione complessiva<br />
degli immobili di poco più di 150 mq. complessivi,<br />
trattandosi di reato di pericolo. La lottizzazione accertata,<br />
a giudizio della Pubblica Accusa, si palesava<br />
inoltre idonea ad incidere sul cosiddetto carico<br />
urbanistico, trattandosi di interventi che, al di là<br />
del formale titolo abilitativo, non avrebbero potuto<br />
mai essere autorizzati, peraltro ponendosi in contrasto<br />
con la destinazione programmata del territorio.<br />
Infine, concludeva il PM, anche nell’ipotesi in cui<br />
fosse stata configurata la sola violazione edilizia,<br />
avrebbe dovuto comunque essere disposta la misura<br />
cautelare, essendo i lavori ancora in corso di esecuzione<br />
in contrasto con le previsioni del regolamento<br />
edilizio comunale.<br />
La tesi è stata respinta dai giudici della Suprema<br />
Corte che hanno condiviso, a nostro avviso correttamente,<br />
le argomentazioni poste a sostegno<br />
dell’ordinanza del Tribunale del riesame. In sintesi,<br />
la Corte ha anzitutto osservato che il reato di<br />
lottizzazione abusiva è configurabile, nell’ipotesi in<br />
cui lo strumento urbanistico generale consenta l’utilizzo<br />
della zona ai fini residenziali, in due casi: a)<br />
quando il complesso alberghiero sia stato edificato<br />
alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili<br />
ad immobili residenziali; b) quando la destinazione<br />
d’uso residenziale comporti un incremento<br />
degli ‘‘standards’’ richiesti per l’edificazione alberghiera<br />
e tali ‘‘standards’’ aggiuntivi non risultino<br />
reperibili ovvero reperiti in concreto (27). Ha,<br />
poi, aggiunto che la trasformazione urbanistica o<br />
edilizia del territorio, peraltro, deve risultare di<br />
consistenzataledaincidereinmodorilevantesull’assetto<br />
urbanistico della zona, sia nel senso d’intervento<br />
innovativo sul tessuto urbanistico, che<br />
sotto il profilo della necessità dell’esecuzione di<br />
nuove opere d’urbanizzazione o di potenziamento<br />
Note:<br />
(25) Il richiamo è a Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2007, n.<br />
6396, in Ced Cass., n. 236075; v., tra le tante, da ultimo: Cass.<br />
pen., sez. III, 29 aprile 2009, n. 17865, in Ced Cass., n. 243748.<br />
Le decisioni in questione, peraltro, sono tutte relative a ipotesi<br />
di modifica di destinazione d’uso di residenze turistico alberghiere<br />
in cui le singole unità perdono la originaria destinazione<br />
d’uso alberghiera per assumere quella residenziale.<br />
(26) V., per un primo commento alla sentenza, Piras, Lottizzazione<br />
abusiva? Sì, ma solo se poi è necessaria un’ulteriore opera<br />
di urbanizzazione, inDir. e Giust., 2012, 1038.<br />
(27) Così Cass. pen., sez. III, 7 marzo 2008, n. 24096, in Ced<br />
Cass., n. 240725.<br />
362 Urbanistica e appalti 3/2013