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del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il<br />

fatto che le opere che comportano la trasformazione<br />

urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati<br />

dalla norma, vengano realizzate in aree già<br />

urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento<br />

attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che<br />

la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria<br />

autorizzazione. Orbene, in applicazione di tali<br />

principi, nel caso in esame, la Cassazione osserva<br />

come il permesso di costruire convenzionato contenesse<br />

l’autorizzazione richiesta ai sensi della disposizione<br />

citata, sicché lo stravolgimento del permesso<br />

di costruire e della relativa autorizzazione lottizzatoria<br />

mediante la realizzazione di edifici che per le loro<br />

caratteristiche, numero di unite abitative o altro<br />

non siano più riferibili a quelli approvati costituiva<br />

fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione<br />

senza la prescritta autorizzazione. Vi era stata,<br />

dunque, la realizzazione di un maggior numero di<br />

unità abitative, peraltro rilevante rispetto a quello<br />

assentito, non solo mediante frazionamento di quelle<br />

previste dalla concessione convenzionata, ma altresì<br />

con un, sia pur modesto, aumento di superficie<br />

dei singoli fabbricati e soprattutto mediante il cambio<br />

di destinazione d’uso dei sottotetti. Proprio il riferimento<br />

a quest’ultimo elemento (il cambio di destinazione<br />

d’uso dei sottotetti) merita attenzione, in<br />

quanto la Cassazione, muovendo da tale elemento<br />

oggettivo, ha ritenuto giuridicamente corretta la<br />

valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto<br />

configurabile la fattispecie della lottizzazione<br />

abusiva, quale conseguenza dello stravolgimento<br />

del permesso di costruire e relativa autorizzazione<br />

lottizzatoria, a nulla rilevando che l’intervento fosse<br />

stato eseguito in zona già urbanizzata ed anzi, aggiungendo<br />

i giudici di legittimità che l’aggravamento<br />

del carico urbanistico si palesava astrattamente<br />

configurabile quale conseguenza della realizzazione<br />

di un numero di appartamenti superiore a quello assentito,<br />

soprattutto allorché vi sia stata, come nella<br />

specie, anche la modificazione della destinazione<br />

d’uso di volumi non destinati ad abitazione.<br />

L’altra decisione, anch’essa favorevole alla configurabilità<br />

dell’illecito lottizzatorio in caso di trasformazione<br />

di un sottotetto in locale abitabile, parimenti<br />

non ufficialmente massimata (24), afferma<br />

che rientra nel concetto giuridico di lottizzazione<br />

abusiva materiale, anche l’esecuzione dei lavori che<br />

determinano un mero mutamento della destinazione<br />

d’uso di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità<br />

di nuovi interventi di urbanizzazione. La vicenda<br />

processuale si presenta sostanzialmente analoga<br />

a quella oggetto di esame con la decisione in<br />

commento, traendo origine dall’impugnazione del<br />

provvedimento, assunto dal Tribunale del riesame,<br />

con cui era stata rigettata l’istanza di due indagati<br />

con cui si chiedeva la revoca del sequestro preventivo<br />

avente ad oggetto n. 16 locali sottotetto, individuabili<br />

in planimetria con le relative sigle, in relazione,<br />

per quanto qui di interesse, all’ipotesi di<br />

reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, lett. c),<br />

D.P.R. n.380/01. La difesa degli indagati aveva proposto<br />

ricorso per cassazione, sostenendo che il gravato<br />

provvedimento si fondava su inesatte e infondate<br />

premesse di diritto, rilevato che i lavori di edificazione<br />

effettuati dalla Cooperativa di cui uno degli<br />

indagati era presidente, non solo erano stati realizzati<br />

in conformità ai permessi di costruire, rilasciati<br />

dall’ente territoriale, ma, soprattutto, agli<br />

strumenti urbanistici vigenti. Peraltro, da un’attenta<br />

lettura del regolamento edilizio comunale era<br />

possibile rilevare una distinzione non solo concettuale,<br />

ma anche giuridica tra volumi tecnici e sottotetti,<br />

in quanto questi ultimi rappresentano volumi<br />

di servizio e come tali non erano computabili. Inoltre,<br />

sempre secondo la difesa, non poteva configurarsi<br />

l’ipotizzato reato in questione perché non erano<br />

stati realizzati nuovi volumi con la trasformazione<br />

dei locali di sottotetto, in quanto la volumetria<br />

residenziale era rimasta inalterata ed era quella assentita<br />

con il permesso a costruire e successivi titoli<br />

abilitativi. La Cassazione ha ritenuto infondato il<br />

ricorso, rilevando come ben 16 sottotetti erano stati<br />

interessati da interventi edilizi, che ne avevano determinato<br />

il cambio di destinazione d’uso a mansarda,<br />

cioè locali ad uso residenziale, con un incremento<br />

di volume pari a mc 4.400, che rappresenta<br />

oltre un terzo di quello assentito, determinante un<br />

assoluto esubero della capacità edificatoria del lotto<br />

già saturata in fase di progettazione. Conseguentemente,<br />

per gli Ermellini, i giudici di merito aveva-<br />

Nota:<br />

(segue nota 23)<br />

Penale<br />

Giurisprudenza<br />

ta: «Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio<br />

quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione<br />

urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni<br />

degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque<br />

stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta<br />

autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta<br />

attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,<br />

del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione<br />

in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione<br />

secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la<br />

eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto<br />

ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco<br />

la destinazione a scopo edificatorio».<br />

(24) Si tratta di Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2011, n. 6892, in<br />

www.ambientediritto.it.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 361

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