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Penale<br />

Giurisprudenza<br />

Va da sé, peraltro, da un lato, che la buona fede<br />

dell’acquirente di un immobile, realizzato in difformità<br />

sostanziale dal titolo mediante mutamento<br />

della destinazione d’uso del piano sottotetto, tale<br />

da escludere l’elemento soggettivo, richiede un<br />

comportamento positivo consistente nell’assumere,<br />

anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie<br />

informazioni sulla sussistenza del titolo nonché sulla<br />

compatibilità dell’immobile con gli strumenti urbanistici<br />

(18); dall’altro, sotto il profilo processuale, è<br />

pacifico che la mera presentazione della richiesta di<br />

permesso di costruire in sanatoria non è, di per sé,<br />

idonea ad escludere il pericolo che la libera disponibilità<br />

dell’immobile abusivamente realizzato - come<br />

nel caso di realizzazione di un piano sottotetto<br />

eseguito difformemente dal titolo abilitativo - possa<br />

aggravare o protrarre le conseguenze dell’illecito ovvero<br />

agevolarne la commissione di altri (19).<br />

Sottotetti e lottizzazione abusiva: la<br />

giurisprudenza minoritaria (e rigorista)<br />

Di segno opposto, invece, le argomentazioni offerte<br />

dalla giurisprudenza di legittimità minoritaria<br />

che qualifica la trasformazione del sottotetto in locale<br />

abitabile come integrante la fattispecie della<br />

lottizzazione abusiva, ex art. 44, comma 1, lett. c),<br />

D.P.R. n. 380 del 2001.<br />

La prima di tali decisioni, non ufficialmente<br />

massimata (20), ritiene configurabile la fattispecie<br />

della lottizzazione abusiva, quale conseguenza dello<br />

stravolgimento del permesso di costruire e relativa<br />

autorizzazione lottizzatoria a nulla rilevando che<br />

l’intervento sia stato eseguito in zona già urbanizzata.<br />

La decisione riguardava l’impugnazione avverso<br />

alcuni decreti di convalida di sequestro (probatorio<br />

e preventivo) di tre fabbricati in corso di costruzione,<br />

nei confronti del socio accomandatario di una<br />

s.a.s., indagato dei reati di cui all’art. 44, lett. b) e<br />

c) del D.P.R. n. 380/2001. Il tribunale del riesame<br />

aveva ritenuto sussistente il fumus dei predetti reati,<br />

essendo emerso dalle indagini della polizia giudiziaria<br />

che l’indagato aveva realizzato un numero di appartamenti<br />

di gran lunga superiore a quello assentito<br />

ed, in particolare, in un condominio 16 appartamenti<br />

in più, di cui cinque nel sottotetto, in altro<br />

condominio 17 appartamenti in più, di cui cinque<br />

nel sottotetto e, infine, in un terzo condominio, 7<br />

appartamenti in più, di cui uno nel sottotetto. Nel<br />

proporre ricorso per cassazione, il difensore dell’indagato<br />

censurava i provvedimenti per violazione di<br />

legge ed, in particolare, dell’art. 44, lett. c), del<br />

D.P.R. n. 380/2001, nonché delle norme extrape-<br />

nali presupposte quali l’art. 30, comma 1, del citato<br />

decreto, l’art. 28 della Legge urbanistica n. 1150/42<br />

e l’art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Per quanto qui di<br />

interesse, la Cassazione, nel fornire la soluzione della<br />

questione, l’ha ritenuta infondata con riferimento<br />

al reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, lett.<br />

c), del D.P.R. n, 380/2001. A sostegno dell’inconsistenza<br />

della tesi difensiva, la Corte ricorda che l’area<br />

interessata dalle costruzioni era già urbanizzata,<br />

sicché ben poteva trovare applicazione al caso in<br />

esame la giurisprudenza di legittimità secondo cui il<br />

reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto<br />

in zone assolutamente inedificate, ma anche in<br />

quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia<br />

l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo<br />

preesistente o di potenziamento delle opere di<br />

urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve<br />

essersi verificata una situazione di pressoché<br />

completa e razionale edificazione della zona, tale da<br />

rendere del tutto superfluo un piano attuativo (21).<br />

In tal senso, per la Corte, non appare dubbio che<br />

anche nelle aree già urbanizzate la costruzione di<br />

nuovi edifici destinati ad uso residenziale o ad esso<br />

equiparabile è destinata ad incidere sul carico che<br />

devono sopportare le infrastrutture già esistenti o<br />

comportare la necessità del loro adeguamento. Ciò<br />

è sostenibile, per i giudici di legittimità, perché nella<br />

nozione di lottizzazione abusiva rientra anche<br />

quella che comporti una trasformazione urbanistica<br />

od edilizia del territorio, realizzata in concreto con<br />

modalità tali da non essere più riferibile al piano<br />

inizialmente approvato con la convenzione all’uopo<br />

stipulata, a causa degli stravolgimenti od integrali<br />

modifiche apportate (22). Ad ulteriore sostegno<br />

dell’affermazione, ancora, la Cassazione richiamando<br />

la definizione di lottizzazione cosiddetta materiale<br />

di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 380/<br />

2001 (23), sostiene che ai fini della configurabilità<br />

Note:<br />

(18) V., in tal senso: Cass. pen, sez. III, 21 dicembre 2009, n.<br />

48925, in Ced Cass., n. 245917.<br />

(19) Così, Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2011, n. 39731, in<br />

Ced Cass., n. 251304.<br />

(20) Si tratta di Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2008, n. 11259, in<br />

www.ambientediritto.it.<br />

(21) Così, Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2004, n. 20373, in Ced<br />

Cass., n. 228447; in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 2 ottobre<br />

2008, n. 37472, in Ced Cass., n. 241097.<br />

(22) In tal senso si è espressa Cass. pen., sez. III, 6 marzo<br />

1996, n. 2408, in Ced Cass., n. 204711 e, successivamente,<br />

Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2011, n. 17834, in Ced Cass., n.<br />

250138.<br />

(23) L’art. 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così reci-<br />

(segue)<br />

360 Urbanistica e appalti 3/2013

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