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Penale<br />
Giurisprudenza<br />
Va da sé, peraltro, da un lato, che la buona fede<br />
dell’acquirente di un immobile, realizzato in difformità<br />
sostanziale dal titolo mediante mutamento<br />
della destinazione d’uso del piano sottotetto, tale<br />
da escludere l’elemento soggettivo, richiede un<br />
comportamento positivo consistente nell’assumere,<br />
anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie<br />
informazioni sulla sussistenza del titolo nonché sulla<br />
compatibilità dell’immobile con gli strumenti urbanistici<br />
(18); dall’altro, sotto il profilo processuale, è<br />
pacifico che la mera presentazione della richiesta di<br />
permesso di costruire in sanatoria non è, di per sé,<br />
idonea ad escludere il pericolo che la libera disponibilità<br />
dell’immobile abusivamente realizzato - come<br />
nel caso di realizzazione di un piano sottotetto<br />
eseguito difformemente dal titolo abilitativo - possa<br />
aggravare o protrarre le conseguenze dell’illecito ovvero<br />
agevolarne la commissione di altri (19).<br />
Sottotetti e lottizzazione abusiva: la<br />
giurisprudenza minoritaria (e rigorista)<br />
Di segno opposto, invece, le argomentazioni offerte<br />
dalla giurisprudenza di legittimità minoritaria<br />
che qualifica la trasformazione del sottotetto in locale<br />
abitabile come integrante la fattispecie della<br />
lottizzazione abusiva, ex art. 44, comma 1, lett. c),<br />
D.P.R. n. 380 del 2001.<br />
La prima di tali decisioni, non ufficialmente<br />
massimata (20), ritiene configurabile la fattispecie<br />
della lottizzazione abusiva, quale conseguenza dello<br />
stravolgimento del permesso di costruire e relativa<br />
autorizzazione lottizzatoria a nulla rilevando che<br />
l’intervento sia stato eseguito in zona già urbanizzata.<br />
La decisione riguardava l’impugnazione avverso<br />
alcuni decreti di convalida di sequestro (probatorio<br />
e preventivo) di tre fabbricati in corso di costruzione,<br />
nei confronti del socio accomandatario di una<br />
s.a.s., indagato dei reati di cui all’art. 44, lett. b) e<br />
c) del D.P.R. n. 380/2001. Il tribunale del riesame<br />
aveva ritenuto sussistente il fumus dei predetti reati,<br />
essendo emerso dalle indagini della polizia giudiziaria<br />
che l’indagato aveva realizzato un numero di appartamenti<br />
di gran lunga superiore a quello assentito<br />
ed, in particolare, in un condominio 16 appartamenti<br />
in più, di cui cinque nel sottotetto, in altro<br />
condominio 17 appartamenti in più, di cui cinque<br />
nel sottotetto e, infine, in un terzo condominio, 7<br />
appartamenti in più, di cui uno nel sottotetto. Nel<br />
proporre ricorso per cassazione, il difensore dell’indagato<br />
censurava i provvedimenti per violazione di<br />
legge ed, in particolare, dell’art. 44, lett. c), del<br />
D.P.R. n. 380/2001, nonché delle norme extrape-<br />
nali presupposte quali l’art. 30, comma 1, del citato<br />
decreto, l’art. 28 della Legge urbanistica n. 1150/42<br />
e l’art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Per quanto qui di<br />
interesse, la Cassazione, nel fornire la soluzione della<br />
questione, l’ha ritenuta infondata con riferimento<br />
al reato di lottizzazione abusiva ex art. 44, lett.<br />
c), del D.P.R. n, 380/2001. A sostegno dell’inconsistenza<br />
della tesi difensiva, la Corte ricorda che l’area<br />
interessata dalle costruzioni era già urbanizzata,<br />
sicché ben poteva trovare applicazione al caso in<br />
esame la giurisprudenza di legittimità secondo cui il<br />
reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto<br />
in zone assolutamente inedificate, ma anche in<br />
quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia<br />
l’esigenza di raccordo con l’aggregato abitativo<br />
preesistente o di potenziamento delle opere di<br />
urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve<br />
essersi verificata una situazione di pressoché<br />
completa e razionale edificazione della zona, tale da<br />
rendere del tutto superfluo un piano attuativo (21).<br />
In tal senso, per la Corte, non appare dubbio che<br />
anche nelle aree già urbanizzate la costruzione di<br />
nuovi edifici destinati ad uso residenziale o ad esso<br />
equiparabile è destinata ad incidere sul carico che<br />
devono sopportare le infrastrutture già esistenti o<br />
comportare la necessità del loro adeguamento. Ciò<br />
è sostenibile, per i giudici di legittimità, perché nella<br />
nozione di lottizzazione abusiva rientra anche<br />
quella che comporti una trasformazione urbanistica<br />
od edilizia del territorio, realizzata in concreto con<br />
modalità tali da non essere più riferibile al piano<br />
inizialmente approvato con la convenzione all’uopo<br />
stipulata, a causa degli stravolgimenti od integrali<br />
modifiche apportate (22). Ad ulteriore sostegno<br />
dell’affermazione, ancora, la Cassazione richiamando<br />
la definizione di lottizzazione cosiddetta materiale<br />
di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 380/<br />
2001 (23), sostiene che ai fini della configurabilità<br />
Note:<br />
(18) V., in tal senso: Cass. pen, sez. III, 21 dicembre 2009, n.<br />
48925, in Ced Cass., n. 245917.<br />
(19) Così, Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2011, n. 39731, in<br />
Ced Cass., n. 251304.<br />
(20) Si tratta di Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2008, n. 11259, in<br />
www.ambientediritto.it.<br />
(21) Così, Cass. pen., sez. III, 30 aprile 2004, n. 20373, in Ced<br />
Cass., n. 228447; in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 2 ottobre<br />
2008, n. 37472, in Ced Cass., n. 241097.<br />
(22) In tal senso si è espressa Cass. pen., sez. III, 6 marzo<br />
1996, n. 2408, in Ced Cass., n. 204711 e, successivamente,<br />
Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2011, n. 17834, in Ced Cass., n.<br />
250138.<br />
(23) L’art. 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così reci-<br />
(segue)<br />
360 Urbanistica e appalti 3/2013