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l’intervento edilizio in esame nella categoria del<br />

mutamento di destinazione d’uso non muta con<br />

l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico dell’edilizia,<br />

costituito dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.<br />

380 (13). La disciplina del Testo unico dell’edilizia<br />

definisce, all’art. 3, comma 1, lett. d), gli interventi<br />

di «ristrutturazione edilizia» come «... gli interventi<br />

rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante<br />

un insieme sistematico di opere che possono portare<br />

ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso<br />

dal precedente (14). Tali interventi comprendono<br />

il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi<br />

costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica<br />

e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti».<br />

Ne deriva che il mutamento di destinazione di<br />

uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione<br />

di opere edilizie, qualora venga realizzato dopo<br />

l’ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza,<br />

si configura sempre come una ristrutturazione<br />

edilizia (secondo la definizione sopra richiamata),<br />

in quanto l’esecuzione di lavori, anche se di entità<br />

modesta, porta pur sempre alla creazione di «un organismo<br />

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente».<br />

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c),<br />

del medesimo D.P.R. n. 380/2001, questi interventi<br />

sono assoggettati al rilascio del permesso di costruire,<br />

con pagamento del contributo di costruzione dovuto<br />

per la diversa destinazione, qualora portino ad<br />

un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal<br />

precedente, ovvero comportino aumento di unità<br />

immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,<br />

dei prospetti o delle superfici, ovvero, limitatamente<br />

agli immobili compresi nelle zone omogenee A<br />

(in linea di massima, i centri storici), comportino<br />

mutamenti della destinazione d’uso (15). Tali interventi<br />

possono essere realizzati, secondo l’art. 22,<br />

comma 3, del Testo unico, anche mediante denuncia<br />

di inizio attività, alternativa al permesso di costruire.<br />

Integra, dunque, il reato di esecuzione dei<br />

lavori in totale difformità dal permesso di costruire<br />

(art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R., 6 giugno 2001,<br />

n. 380) la realizzazione di opere non rientranti tra<br />

quelle autorizzate, per le diverse caratteristiche tipologiche<br />

e di utilizzazione, aventi una loro autonomia<br />

e novità, sia sul piano costruttivo che su quello<br />

della valutazione economico sociale (16). L’accertamento<br />

del mutamento di destinazione d’uso per<br />

difformità totale rispetto al titolo abilitativo dev’essere,<br />

peraltro, effettuato, nel caso di lavori in corso<br />

d’opera, sulla base dell’individuazione di elementi<br />

univocamente significativi, propri del diverso uso<br />

cui l’opera è destinata e non coerenti con l’originaria<br />

destinazione della medesima (17).<br />

Penale<br />

Giurisprudenza<br />

Secondo la Corte di Cassazione, dunque, la corretta<br />

interpretazione del combinato disposto delle<br />

norme sopra illustrate è nel senso di ritenere consentiti<br />

in base alla semplice denuncia di inizio attività<br />

solo quei mutamenti che portino ad una destinazione<br />

diversa ma compatibile, concetto preso in<br />

considerazione anche dalla lett. c) dell’art. 3, comma<br />

1. Questo in base al fondamentale principio<br />

che la destinazione di un immobile non s’identifica<br />

con l’uso che in concreto ne fa il soggetto che lo<br />

utilizza, ma con quella impressa dal titolo abilitativo<br />

assentito (ovviamente quando tale titolo sussista<br />

e sia determinato sul punto). Ciò significa che il<br />

concetto di uso urbanisticamente rilevante è ancorato<br />

alla tipologia strutturale dell’immobile, quale<br />

individuata nell’atto di concessione, senza che esso<br />

possa essere influenzato da utilizzazioni difformi rispetto<br />

al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori.<br />

Note:<br />

(13) Si tratta del ‘‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari<br />

in materia edilizia’’ (in G.U. 20 ottobre 2001, n. 245,<br />

suppl. ord. n. 239).<br />

(14) Cfr. T.A.R. Lombardia, sez. II, 26 ottobre 1987, n. 372, in<br />

Riv. Giur. Edil., 1988, I, 156. Sul punto Pallottino, Ancora perplessità<br />

sul concetto di ristrutturazione di case di abitazione, in<br />

Riv. Amm., 1984, 157; S. Bellomia, Appunti in tema di ordinaria<br />

e straordinaria manutenzione, inRiv. Giur. Edil., 1980, II, 147.<br />

Più di recente, Tanda, Interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione<br />

urbanistica: in particolare l’ipotesi di demolizione<br />

e successiva ricostruzione, inRiv. Giur. Edil., 2012, 103.<br />

(15) Si noti, peraltro, che secondo la giurisprudenza più recente,<br />

la modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla realizzazione<br />

di sole opere interne (Cass. pen, sez. III, 16 luglio 2010, n.<br />

27713, in Ced Cass., n. 247919, relativa ad una fattispecie di<br />

mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione<br />

di impianti tecnologici sottotraccia). In tal senso, è bene<br />

però precisare che le cosiddette ‘‘opere interne’’ non sono più<br />

previste nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma<br />

d’intervento edilizio sugli edifici esistenti, e rientrano negli<br />

interventi di ristrutturazione edilizia quando comportino aumento<br />

di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle<br />

superfici ovvero mutamento di destinazione d’uso (in tal senso,<br />

si noti: Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 2011, n. 47438, in Ced<br />

Cass., n. 251637, fattispecie relativa alla realizzazione di un soppalco<br />

all’interno di un’unità immobiliare nella quale la Corte ha<br />

affermato che per la sua esecuzione è necessario il permesso<br />

di costruire o, in alternativa, la denuncia di inizio attività).<br />

(16) Così, Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2011, n. 11956, in Ced<br />

Cass., n. 249774, fattispecie nella quale l’intervento edilizio era<br />

consistito nella trasformazione di locali, autorizzati come sottotetti<br />

costituenti volumi tecnici in unità immobiliari residenziali, di<br />

altezza più elevata rispetto alle previsioni progettuali e di superficie<br />

corrispondente al piano sottostante, divise in ambienti separati,<br />

muniti di aperture finestrate, dotati di impianti elettrico ed<br />

idrico.<br />

(17) V., sul punto: Cass. pen., sez. III, 9 marzo 2011, n. 9282, in<br />

Ced Cass., n. 249756, fattispecie nella quale l’intervento edilizio<br />

era consistito nella trasformazione ad uso abitativo dei sottotetti<br />

di numerosi fabbricati in corso di realizzazione, in contrasto con<br />

le NTA del PEEP comunale.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 359

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