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IL COMMENTO<br />

di Alessio Scarcella *<br />

La Corte di Cassazione interviene opportunamente con la sentenza in esame sul tormentato reato di lottizzazione<br />

abusiva, oggetto in questi ultimi anni di numerosi interventi esegetici da parte della giurisprudenza<br />

di legittimità. Stavolta il tema affrontato dalla Corte è quello della possibile configurabilità dell’illecito lottizzatorio<br />

nel caso, invero assai diffuso, della trasformazione di locali sottotetto di un appartamento in locali abitabili,<br />

in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo. La giurisprudenza tradizionale, com’è noto, ritiene che tale<br />

attività di trasformazione costituisca un mutamento di destinazione d’uso per il quale è necessario il rilascio<br />

preventivo del permesso di costruire, atteso che la variazione avviene tra categorie non omogenee. Parte<br />

della giurisprudenza di legittimità, invece, con un’interpretazione più rigorosa, sostiene che in presenza di<br />

un’attività non consentita di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, realizzata anche mediante<br />

una forma di suddivisione fattuale dell’immobile, sia configurabile l’illecito lottizzatorio. Da qui, dunque, il<br />

quesito: la trasformazione di un sottotetto in locale abitabile, realizzando una diversa suddivisione in fatto<br />

dell’immobile, può astrattamente integrare la fattispecie di lottizzazione abusiva, o è necessario un quid pluris<br />

affinché ciò si verifichi?<br />

Sottotetti e mutamento di destinazione<br />

d’uso: la giurisprudenza maggioritaria<br />

La disciplina giuridica in materia di trasformazione<br />

dei sottotetti, di regola, viene inquadrata giuridicamente,<br />

secondo la giurisprudenza maggioritaria,<br />

nel nuovo Testo Unico dell’edilizia all’art. 3. Il recupero<br />

sottotetto è la trasformazione delle superfici<br />

non abitabili situate nel sottotetto dei fabbricati<br />

mono familiari e condominiali e solitamente adibite<br />

a solaio. Queste superfici vengono, di regola, trasformate<br />

in superfici residenziali anche modificando<br />

le altezze di colmo e di gronda della costruzione; in<br />

aggiunta, possono essere costruiti in falda anche abbaini,<br />

terrazzi e posizionate finestre. La giurisprudenza<br />

della Suprema Corte, in ciò assistita anche<br />

dalla giurisprudenza amministrativa, di regola ha<br />

sempre sostenuto che tale attività, ove svolta abusivamente,<br />

rientri nella previsione della fattispecie<br />

penale di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), del<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La stessa giurisprudenza,<br />

del resto, sotto la vigenza della legge urbanistica,<br />

riteneva configurabile la contravvenzione di<br />

cui all’art. 17, lett. b), della L. 28 gennaio 1977 n.<br />

10 (1), in caso di trasformazione del ‘‘sottotetto’’ di<br />

un edificio, originariamente destinato a ripostiglio<br />

ed a lavanderia, in vani per abitazioni, completi di<br />

servizi, osservando come, in tal caso, non si ha una<br />

semplice difformità nella esecuzione di lavori, ma<br />

un’opera del tutto nuova in quanto non prevista<br />

nell’atto di concessione edilizia (2); dunque, escludeva<br />

che potessero definirsi semplici difformità di<br />

costruzione le opere edili di trasformazione (3), ritenendo<br />

configurabile il reato di costruzione senza<br />

licenza e non quello di costruzione in difformità<br />

dalla licenza in caso di esecuzione di lavori che, pur<br />

Penale<br />

Giurisprudenza<br />

non dando luogo ad una costruzione del tutto nuova,<br />

implicassero una sostanziale alterazione del progetto<br />

approvato, come per esempio nel caso di ampliamento<br />

dell’edificio già esistente (4). Era quindi<br />

da ritenersi pacifico che la trasformazione di sottotetto<br />

in appartamento non costituiva una semplice<br />

difformità nell’esecuzione dei lavori, ma un’opera<br />

del tutto nuova in quanto non prevista nell’originaria<br />

licenza (5). Sotto la vigenza della L. 28 febbraio<br />

1985, n. 47 (6), era pacifico che la trasformazione<br />

Note:<br />

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />

di un referee.<br />

(1) L. 28 gennaio 1977, n. 10, cd. legge Bucalossi, recante ‘‘Norme<br />

per la edificabilità dei suoli’’ (in G.U. 29 gennaio 1977, n.<br />

27).<br />

(2) Così, Cass., sez. III, 5 gennaio 1983, n. 30, in Ced Cass., n.<br />

156754. In via d’eccezione, peraltro, si riteneva applicabile la più<br />

lieve sanzione della sola ammenda, prevista dall’art. 17, lett. a),<br />

della L. n. 10 del 1977, soltanto per l’inosservanza delle modalità<br />

esecutive, ossia in ipotesi del tutto marginali e lievi, che non<br />

comportassero modifica delle caratteristiche strutturali ed estetiche<br />

della costruzione come, ad es., per quanto qui di interesse,<br />

in caso di lieve modifica dell’altezza dei singoli piani, senza<br />

che questo comportasse sottotetti abitabili (in termini: Cass.<br />

pen., sez. III, 18 febbraio 1983, n. 907, in Ced Cass., n. 157214).<br />

(3) V., in termini: Cass. pen., sez. III, 15 luglio 1976, n. 7933, in<br />

Ced Cass., n. 134104 (nella specie, il sottotetto di un immobile<br />

era stato trasformato in appartamento autonomo, completo di<br />

tutti i servizi).<br />

(4) In tal senso, v. Cass. pen., sez. III, 15 luglio 1976, n. 7932, in<br />

Ced Cass., n. 134103 (nella specie, l’imputato non solo aveva<br />

rialzato senza necessità il cono del tetto, cosi modificando l’originaria<br />

cubatura, ma aveva anche trasformato, con l’apertura di<br />

abbaini, oltre alla struttura interna del sottotetto anche la stessa<br />

facciata esterna).<br />

(5) V., in termini: Cass. pen., sez. III, 11 luglio 1977, n. 9007, in<br />

Ced Cass., n. 136423; conf., sez. III, 29 aprile 1980, n. 5494, in<br />

Riv. Pen., 1981, 52.<br />

(6) Recante ‘‘Norme in materia di controllo dell’attività urbanisti-<br />

(segue)<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 357

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