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Penale<br />
Giurisprudenza<br />
sis), nell’interesse di (omissis), hanno depositato memorie,<br />
con le quali contestano la fondatezza del ricorso,<br />
chiedendone il rigetto.<br />
Il ricorso non e’ fondato.<br />
2.1 Osserva preliminarmente la Corte che l’accertamento<br />
dell’esistenza di una lottizzazione abusiva costituisce<br />
questione di fatto, sicché ove il provvedimento impugnato<br />
risulti correttamente motivato sul punto, mediante<br />
l’applicazione dei principi di diritto da osservarsi in materia,<br />
non è sindacabile il sede di legittimità. Orbene, il<br />
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, prevede due<br />
ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio: 1) allorché<br />
vengano iniziate opere che comportino trasformazione<br />
urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione delle<br />
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati<br />
o comunque stabilite da leggi regionali o statali senza<br />
la prescritta autorizzazione; 2) quando tale trasformazione<br />
venga predisposta attraverso il frazionamento e la<br />
vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le<br />
loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla<br />
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli<br />
strumenti urbanistici, il numero l’ubicazione o la eventuale<br />
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto<br />
ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo<br />
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Come<br />
è noto a tali ipotesi l’elaborazione giurisprudenziale ha<br />
aggiunto la fattispecie della lottizzazione mista, rilevante<br />
ai fini della permanenza del reato, che si ravvisa allorché<br />
al frazionamento del terreno faccia seguito l’attività edificatoria<br />
su singoli lotti. È noto inoltre che il reato di<br />
lottizzazione abusiva è stato ravvisato da questa Corte<br />
anche nell’ipotesi di edifici già realizzati, quali alberghi o<br />
strutture residenziali turistico alberghiere, allorché ne<br />
venga predisposto il frazionamento e la vendita delle singole<br />
unità ad uso esclusivamente residenziale in contrasto<br />
con le previsioni dello strumento urbanistico (cfr.,<br />
tra le tante, sez. III, sentenza n. 6396 del 2007 RV<br />
236075). È evidente, infatti, che l’alienazione separata<br />
delle singole unità immobiliari implica necessariamente<br />
il frazionamento del sottostante terreno. Sul punto è stato,<br />
peraltro, precisato da questa Corte che il reato di lottizzazione<br />
abusiva è configurabile, nell’ipotesi in cui lo<br />
strumento urbanistico generale consenta l’utilizzo della<br />
zona ai fini residenziali, in due casi: a) quando il complesso<br />
alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni<br />
derogatorie non estensibili ad immobili residenziali;<br />
b) quando la destinazione d’uso residenziale comporti un<br />
incremento degli ‘‘standards’’ richiesti per l’edificazione<br />
alberghiera e tali ‘‘standards’’ aggiuntivi non risultino reperibili<br />
ovvero reperiti in concreto (sez. III, 7 marzo<br />
2008, n. 24096, P.M. in proc. Desimine, Rv. 240725).<br />
La trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, peraltro,<br />
deve risultare di consistenza tale da incidere in<br />
modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona, sia nel<br />
senso d’intervento innovativo sul tessuto urbanistico,<br />
che sotto il profilo della necessità dell’esecuzione di nuove<br />
opere d’urbanizzazione o di potenziamento di quelle<br />
già esistenti, (sez. IV, sentenza 8 luglio 2008, n. 33150,<br />
N. ed altri, RV 240970). Il reato di lottizzazione abusiva<br />
deve, invece, escludersi con riferimento a zone comple-<br />
tamente urbanizzate, mentre è configurabile con riferimento<br />
a zone parzialmente urbanizzate, in cui sussista<br />
un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo<br />
e di potenziamento delle opere di urbanizzazione,<br />
(sez. III, 26 giugno 2008, n. 37472, B. e altri RV<br />
241097).<br />
2.2 Orbene, l’ordinanza impugnata, al fine di escludere<br />
nel caso in esame l’esistenza del fumus del reato di lottizzazione<br />
abusiva, ha evidenziato che l’edificio è destinato<br />
ad uso residenziale ed ubicato in zona per la quale erano<br />
già previsti interventi di urbanizzazione, mentre ha<br />
escluso che la trasformazione ad uso abitativo delle superfici<br />
costituenti sottotetto dell’immobile sia idonea a<br />
conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio<br />
rispetto alla pianificazione originariamente prevista o<br />
renda necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione.<br />
La valutazione del giudice di merito in ordine<br />
alla esclusione del fumus del reato di lottizzazione<br />
abusiva non si palesa, pertanto, in contrasto con gli<br />
enunciati principi di diritto. Quanto alla violazione edilizia,<br />
ravvisabile invece nella predetta trasformazione<br />
d’uso del sottotetto dell’edificio, il Tribunale del riesame<br />
ha sostanzialmente escluso l’esistenza delle esigenze cautelari,<br />
rilevando che attualmente non risulta l’esecuzione<br />
di lavori in corso ed, anzi, vi sarebbe stato un ripristino<br />
della destinazione d’uso non residenziale dei predetti locali,<br />
con valutazione di merito che si sottrae anch’essa al<br />
sindacato di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere<br />
rigettato.<br />
356 Urbanistica e appalti 3/2013