09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Penale<br />

Giurisprudenza<br />

sis), nell’interesse di (omissis), hanno depositato memorie,<br />

con le quali contestano la fondatezza del ricorso,<br />

chiedendone il rigetto.<br />

Il ricorso non e’ fondato.<br />

2.1 Osserva preliminarmente la Corte che l’accertamento<br />

dell’esistenza di una lottizzazione abusiva costituisce<br />

questione di fatto, sicché ove il provvedimento impugnato<br />

risulti correttamente motivato sul punto, mediante<br />

l’applicazione dei principi di diritto da osservarsi in materia,<br />

non è sindacabile il sede di legittimità. Orbene, il<br />

D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, comma 1, prevede due<br />

ipotesi di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio: 1) allorché<br />

vengano iniziate opere che comportino trasformazione<br />

urbanistica ed edilizia dei terreni in violazione delle<br />

prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati<br />

o comunque stabilite da leggi regionali o statali senza<br />

la prescritta autorizzazione; 2) quando tale trasformazione<br />

venga predisposta attraverso il frazionamento e la<br />

vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le<br />

loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla<br />

natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli<br />

strumenti urbanistici, il numero l’ubicazione o la eventuale<br />

previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto<br />

ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo<br />

non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Come<br />

è noto a tali ipotesi l’elaborazione giurisprudenziale ha<br />

aggiunto la fattispecie della lottizzazione mista, rilevante<br />

ai fini della permanenza del reato, che si ravvisa allorché<br />

al frazionamento del terreno faccia seguito l’attività edificatoria<br />

su singoli lotti. È noto inoltre che il reato di<br />

lottizzazione abusiva è stato ravvisato da questa Corte<br />

anche nell’ipotesi di edifici già realizzati, quali alberghi o<br />

strutture residenziali turistico alberghiere, allorché ne<br />

venga predisposto il frazionamento e la vendita delle singole<br />

unità ad uso esclusivamente residenziale in contrasto<br />

con le previsioni dello strumento urbanistico (cfr.,<br />

tra le tante, sez. III, sentenza n. 6396 del 2007 RV<br />

236075). È evidente, infatti, che l’alienazione separata<br />

delle singole unità immobiliari implica necessariamente<br />

il frazionamento del sottostante terreno. Sul punto è stato,<br />

peraltro, precisato da questa Corte che il reato di lottizzazione<br />

abusiva è configurabile, nell’ipotesi in cui lo<br />

strumento urbanistico generale consenta l’utilizzo della<br />

zona ai fini residenziali, in due casi: a) quando il complesso<br />

alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni<br />

derogatorie non estensibili ad immobili residenziali;<br />

b) quando la destinazione d’uso residenziale comporti un<br />

incremento degli ‘‘standards’’ richiesti per l’edificazione<br />

alberghiera e tali ‘‘standards’’ aggiuntivi non risultino reperibili<br />

ovvero reperiti in concreto (sez. III, 7 marzo<br />

2008, n. 24096, P.M. in proc. Desimine, Rv. 240725).<br />

La trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, peraltro,<br />

deve risultare di consistenza tale da incidere in<br />

modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona, sia nel<br />

senso d’intervento innovativo sul tessuto urbanistico,<br />

che sotto il profilo della necessità dell’esecuzione di nuove<br />

opere d’urbanizzazione o di potenziamento di quelle<br />

già esistenti, (sez. IV, sentenza 8 luglio 2008, n. 33150,<br />

N. ed altri, RV 240970). Il reato di lottizzazione abusiva<br />

deve, invece, escludersi con riferimento a zone comple-<br />

tamente urbanizzate, mentre è configurabile con riferimento<br />

a zone parzialmente urbanizzate, in cui sussista<br />

un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo<br />

e di potenziamento delle opere di urbanizzazione,<br />

(sez. III, 26 giugno 2008, n. 37472, B. e altri RV<br />

241097).<br />

2.2 Orbene, l’ordinanza impugnata, al fine di escludere<br />

nel caso in esame l’esistenza del fumus del reato di lottizzazione<br />

abusiva, ha evidenziato che l’edificio è destinato<br />

ad uso residenziale ed ubicato in zona per la quale erano<br />

già previsti interventi di urbanizzazione, mentre ha<br />

escluso che la trasformazione ad uso abitativo delle superfici<br />

costituenti sottotetto dell’immobile sia idonea a<br />

conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio<br />

rispetto alla pianificazione originariamente prevista o<br />

renda necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione.<br />

La valutazione del giudice di merito in ordine<br />

alla esclusione del fumus del reato di lottizzazione<br />

abusiva non si palesa, pertanto, in contrasto con gli<br />

enunciati principi di diritto. Quanto alla violazione edilizia,<br />

ravvisabile invece nella predetta trasformazione<br />

d’uso del sottotetto dell’edificio, il Tribunale del riesame<br />

ha sostanzialmente escluso l’esistenza delle esigenze cautelari,<br />

rilevando che attualmente non risulta l’esecuzione<br />

di lavori in corso ed, anzi, vi sarebbe stato un ripristino<br />

della destinazione d’uso non residenziale dei predetti locali,<br />

con valutazione di merito che si sottrae anch’essa al<br />

sindacato di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere<br />

rigettato.<br />

356 Urbanistica e appalti 3/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!