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Lottizzazione abusiva<br />

Trasformazione di sottotetto<br />

in locale abitabile:<br />

quando è lottizzazione abusiva?<br />

CASSAZIONE PENALE, sez. III, 22 novembre 2012, n. 45732 - Pres. Squassoni - Rel. Lombardi -<br />

P.M. in proc. P.<br />

La trasformazione di un sottotetto in locale abitabile non è, di per sé, idonea a integrare il reato di lottizzazione<br />

abusiva nel caso in cui l’edificio sia destinato a uso residenziale e ubicato in zona per la quale sono previsti<br />

interventi di urbanizzazione, non rilevando in senso contrario la mera trasformazione a uso abitativo delle superfici<br />

costituenti sottotetto dell’immobile, poiché attività inidonea a conferire un diverso assetto a una porzione<br />

del territorio rispetto alla pianificazione originariamente prevista, né rendendo tale attività necessaria la<br />

realizzazione di altre opere di urbanizzazione.<br />

Fatto e diritto<br />

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di F. ha rigettato<br />

l’appello proposto dal PM avverso il provvedimento<br />

del GIP del medesimo Tribunale in data 7 febbraio<br />

2012, con il quale era stata respinta la richiesta del PM<br />

di sequestro preventivo di alcuni immobili. In sintesi, la<br />

pubblica accusa ha ravvisato la fattispecie della lottizzazione<br />

abusiva mista, negoziale e materiale, a seguito dell’accertamento<br />

che cinque vani sottotetto, facenti parte<br />

del medesimo fabbricato, destinati a ripostiglio a servizio<br />

dell’appartamento sottostante, della superficie variabile<br />

tra 24 e 39 mq. ciascuno, erano stati trasformati in immobili<br />

ad uso abitativo autonomo, mediante la eliminazione<br />

del collegamento con l’appartamento sottostante,<br />

la realizzazione di un ingresso dal vano scale condominiale<br />

e la dotazione di servizi, con successivo frazionamento<br />

ed alienazione a terzi. Interventi eseguiti in base<br />

a DIA. Altro vano sottotetto era stato destinato dai proprietari<br />

ad uso abitativo, di camera da letto, mediante il<br />

posizionamento del relativo arredo, senza l’esecuzione di<br />

interventi edilizi. Il Tribunale della libertà ha escluso la<br />

configurabilità, nel caso in esame, del reato di lottizzazione<br />

abusiva, osservando che la modificazione della destinazione<br />

d’uso di cinque unità destinate a servizi in unità<br />

abitative non appare idonea a conferire un diverso assetto<br />

alla pianificazione urbana, dato che le opere di urba-<br />

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

Penale<br />

Giurisprudenza<br />

Conforme Cass., sez. III, 10 gennaio 1997, n. 4021, in Ced Cass. 207277; Cass., sez. III, 19 febbraio 2001, n.<br />

6581, ivi, 218702; Cass., sez. III, 8 maggio 2007, n. 17359, ivi, 236493; Cass., sez. III, 16 luglio 2010,<br />

n. 27713, ivi, 247919; Cass., sez. III, 9 marzo 2011, n. 9282, ivi, 249756<br />

Difforme Cass., sez. III, 23 febbraio 2011, n. 6892, in www.ambientediritto.it; Cass., sez. III, 13 marzo 2008, n.<br />

11259 ivi<br />

nizzazione erano già previste dai titoli originari e non<br />

comportando la modificazione la necessità per la pubblica<br />

amministrazione di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione.<br />

Le condotte poste in essere dovevano qualificarsi<br />

esclusivamente come abuso edilizio. La sanzione<br />

della confisca deve riferirsi ad ipotesi di lottizzazione di<br />

terreni e delle opere su di essi costruite ovvero di un intero<br />

edificio.<br />

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il PM, che la<br />

denuncia per carenza assoluta di motivazione in relazione<br />

alle deduzioni formulate con l’atto di appello. Dopo<br />

aver riportato l’atto di impugnazione la pubblica accusa,<br />

in sintesi, deduce che il Tribunale ha erroneamente<br />

escluso il reato di lottizzazione abusiva in base ad un criterio<br />

quantitativo, considerata l’estensione complessiva<br />

degli immobili di poco più di 150 mq. complessivi, trattandosi<br />

di reato di pericolo. La lottizzazione accertata si<br />

palesa inoltre idonea ad incidere sul cosiddetto carico<br />

urbanistico. Si tratta di interventi che, al di là del formale<br />

titolo abilitativo, non potrebbero mai essere autorizzati<br />

e si pongono in contrasto con la destinazione programmata<br />

del territorio. Peraltro, anche nell’ipotesi in<br />

cui venisse configurata la sola violazione edilizia doveva<br />

essere disposta la misura cautelare, essendo i lavori ancora<br />

in corso di esecuzione in contrasto con le previsioni<br />

del regolamento edilizio comunale. L’avv. (omissis), nell’interesse<br />

di (omissis), (omissis) e(omissis), e l’avv. (omis-<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 355

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