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unicamente con la firma in calce si manifesta la consapevole<br />

assunzione della paternità di una dichiarazione e la responsabilità<br />

in ordine all’intero suo contenuto né, tanto meno, alla<br />

firma in calce di singoli ed autonomi documenti è equiparabile<br />

la sottoscrizione dell’elenco riproduttivo della mera intitolazione<br />

dei documenti medesimi, del cui contenuto rimane,<br />

dunque, incerta l’imputabilità al soggetto offerente.<br />

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN COPIA INFORMALE<br />

ANZICHÉ IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICA<br />

T.A.R. Napoli, sez. VIII, 17 gennaio 2013, n. 343 - Pres.<br />

Amodio - Est. Di Popolo<br />

Nella gara pubblica indetta per l’affidamento di un appalto<br />

pubblico, per la cui partecipazione è chiesta la produzione<br />

in originale o in copia autentica dei documenti,<br />

un documento prodotto in copia informale è un documento<br />

non prodotto.<br />

Un’impresa, partecipante ad una gara indetta da una Provincia<br />

per l’affidamento di lavori di ammodernamento di una strada<br />

interpoderale, impugna innanzi al TAR il provvedimento con il<br />

quale è stata esclusa dalla procedura comparativa e contestualmente<br />

revocata l’aggiudicazione provvisoria già disposta<br />

in suo favore. Il motivo addotto dalla stazione appaltante è<br />

che i documenti ad essa richiesti erano stati presentati in copia<br />

semplice. Il Tribunale rigetta il ricorso. Osserva che l’art.<br />

17 del bando di gara (mai impugnato), dopo aver elencato i<br />

documenti da produrre in caso di aggiudicazione provvisoria,<br />

ai fini delle verifiche di cui all’art. 48, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.<br />

163, specificava che gli stessi dovevano essere prodotti in<br />

originale o in copia autentica La circostanza, incontestata, che<br />

la documentazione richiesta dalla stazione appaltante non era<br />

stata depositata in originale o in copia autentica da parte dell’aggiudicataria<br />

provvisoria è, ad avviso del Tribunale, di per<br />

sé sufficiente a giustificarne l’esclusione. Afferma infatti che<br />

un documento prodotto in copia informale, in un procedimento<br />

che stabilisce la produzione in originale o in copia autentica,<br />

è un documento non prodotto, senza che sia possibile,<br />

per la stazione appaltante, indagare sulle ragioni di una tale<br />

difformità rispetto al prefigurato paradigma. Questa conclusione<br />

non risponde ad una concezione formalistica dell’esercizio<br />

dei poteri pubblici, ma è imposta dalla particolare struttura dei<br />

procedimenti concorsuali, che impedisce di accedere ad<br />

un’impostazione partecipativa dell’azione amministrativa<br />

(Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2008, n. 5458). Né, nell’ipotesi<br />

di produzione di copie informali, può trovare spazio l’obbligo<br />

del cd. soccorso della stazione appaltante, in quanto la produzione<br />

postuma di un documento nelle pubbliche gare non ha<br />

l’effetto di sanare retroattivamente la causa di esclusione, ma<br />

darebbe luogo ad una non consentita disapplicazione delle regole<br />

poste a garanzia dell’imparzialità del procedimento e finirebbe<br />

con lo snaturare la stessa fisionomia delle pubbliche<br />

gare, alterando la par condicio dei concorrenti. In ogni caso l’istituto<br />

dell’integrazione documentale non può trovare applicazione<br />

in caso di documentazione mancante, come deve intendersi<br />

quella prodotta in copia semplice, in violazione di quanto<br />

prescritto dalla lex specialis di gara.<br />

SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI SUL COSTO<br />

DELLA MANODOPERA<br />

T.A.R. Napoli, sez. I, 16 gennaio 2013, n. 337 - Pres. Mastrocola<br />

- Est. Buonauro<br />

Osservatorio in sintesi<br />

Giurisprudenza<br />

Nelle gare pubbliche indette per l’affidamento di servizi<br />

le tabelle ministeriali, recanti il costo della manodopera<br />

e formulate nell’ambito della contrattazione collettiva<br />

non sono dati inderogabili, ma costituiscono indubbiamente<br />

un parametro legale di congruità dell’offerta, con<br />

la conseguenza che lo scostamento dalle stesse può essere<br />

giustificato solo se accompagnato non da generiche<br />

affermazioni, ma da dati probatori significativi.<br />

Una società, partecipante ad una gara pubblica indetta da un<br />

Comune con il sistema del massimo ribasso per l’affidamento<br />

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e<br />

la gestione dell’isola ecologica, e collocatasi al secondo posto<br />

in graduatoria, avendo offerto un ribasso dell’8,98%, a<br />

fronte del 18,65% dell’aggiudicataria, impugna tutti gli atti<br />

del procedimento, compreso il provvedimento con il quale la<br />

Commissione ha ritenuto congrua l’offerta dell’aggiudicataria.<br />

Sostiene che questa doveva invece essere esclusa dalla<br />

procedura comparativa atteso che la sua offerta conteneva<br />

una determinazione del costo orario per il personale dipendente<br />

inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale<br />

vigente; aggiunge che la Commissione di gara, una<br />

volta verificato che il costo della manodopera era inferiore a<br />

quello minimo per garantire il pagamento del personale impiegato,<br />

avrebbe dovuto dichiarare l’anomalia del ribasso<br />

praticato, tenendo anche presente che la lex specialis di gara<br />

obbligava l’impresa subentrante all’assunzione dei lavoratori<br />

già in servizio. Nel costituirsi in giudizio l’aggiudicataria si<br />

difende sostenendo che il costo derivante dall’applicazione<br />

delle tabelle è stato ridotto alla luce delle statistiche aziendali<br />

in punto di assenza per malattia e per infortuni (da 54 ore a<br />

7), dell’eliminazione delle voci relative al lavoro domenicale<br />

ed assenze per motivi di studio, formazione e permessi ex<br />

lege n. 626 (ore ridotte da 12 a 6). Il Tribunale premette che<br />

gli spazi ad esso riservati ai fini della valutazione dell’operato<br />

dell’Amministrazione risentano del carattere tecnico-discrezionale<br />

dell’operato della Commissione con la conseguenza<br />

che, se il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della<br />

valutazione dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella<br />

sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo<br />

dell’Amministrazione, è però compito del primo verificare<br />

se il potere amministrativo è stato esercitato con l’utilizzo<br />

di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza.<br />

Aggiunge che, nel subprocedimento di verifica<br />

dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è obbligata a<br />

motivare in maniera particolarmente approfondita solo nel<br />

caso in cui esprima un giudizio negativo, e non anche nel caso<br />

di esito positivo della verifica. Di conseguenza, nel caso<br />

al suo esame, la verifica deve soffermarsi sulla ragionevolezza<br />

del giudizio di sostenibilità complessiva dell’offerta dell’aggiudicataria,<br />

alla luce delle giustificazioni dalla stessa offerte,<br />

con particolare riguardo ai punti di criticità segnalati<br />

dalla ricorrente e riguardanti anzitutto i costi per il personale,<br />

in quanto sensibilmente inferiori a quelli necessari a garantire<br />

il trattamento economico conforme al CCNL del 5 aprile<br />

2008. Ciò premesso, e venendo al merito, il Tribunale osserva<br />

che nella valutazione della congruità delle offerte presentate<br />

nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi<br />

anormalmente basse le offerte che si discostino in<br />

modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle<br />

periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base<br />

ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme<br />

in materia. Essi costituiscono non parametri inderogabili, ma<br />

indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza<br />

che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti,<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 353

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