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unicamente con la firma in calce si manifesta la consapevole<br />
assunzione della paternità di una dichiarazione e la responsabilità<br />
in ordine all’intero suo contenuto né, tanto meno, alla<br />
firma in calce di singoli ed autonomi documenti è equiparabile<br />
la sottoscrizione dell’elenco riproduttivo della mera intitolazione<br />
dei documenti medesimi, del cui contenuto rimane,<br />
dunque, incerta l’imputabilità al soggetto offerente.<br />
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN COPIA INFORMALE<br />
ANZICHÉ IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICA<br />
T.A.R. Napoli, sez. VIII, 17 gennaio 2013, n. 343 - Pres.<br />
Amodio - Est. Di Popolo<br />
Nella gara pubblica indetta per l’affidamento di un appalto<br />
pubblico, per la cui partecipazione è chiesta la produzione<br />
in originale o in copia autentica dei documenti,<br />
un documento prodotto in copia informale è un documento<br />
non prodotto.<br />
Un’impresa, partecipante ad una gara indetta da una Provincia<br />
per l’affidamento di lavori di ammodernamento di una strada<br />
interpoderale, impugna innanzi al TAR il provvedimento con il<br />
quale è stata esclusa dalla procedura comparativa e contestualmente<br />
revocata l’aggiudicazione provvisoria già disposta<br />
in suo favore. Il motivo addotto dalla stazione appaltante è<br />
che i documenti ad essa richiesti erano stati presentati in copia<br />
semplice. Il Tribunale rigetta il ricorso. Osserva che l’art.<br />
17 del bando di gara (mai impugnato), dopo aver elencato i<br />
documenti da produrre in caso di aggiudicazione provvisoria,<br />
ai fini delle verifiche di cui all’art. 48, D.Lgs. 12 aprile 2006 n.<br />
163, specificava che gli stessi dovevano essere prodotti in<br />
originale o in copia autentica La circostanza, incontestata, che<br />
la documentazione richiesta dalla stazione appaltante non era<br />
stata depositata in originale o in copia autentica da parte dell’aggiudicataria<br />
provvisoria è, ad avviso del Tribunale, di per<br />
sé sufficiente a giustificarne l’esclusione. Afferma infatti che<br />
un documento prodotto in copia informale, in un procedimento<br />
che stabilisce la produzione in originale o in copia autentica,<br />
è un documento non prodotto, senza che sia possibile,<br />
per la stazione appaltante, indagare sulle ragioni di una tale<br />
difformità rispetto al prefigurato paradigma. Questa conclusione<br />
non risponde ad una concezione formalistica dell’esercizio<br />
dei poteri pubblici, ma è imposta dalla particolare struttura dei<br />
procedimenti concorsuali, che impedisce di accedere ad<br />
un’impostazione partecipativa dell’azione amministrativa<br />
(Cons. Stato, sez. V, 31 ottobre 2008, n. 5458). Né, nell’ipotesi<br />
di produzione di copie informali, può trovare spazio l’obbligo<br />
del cd. soccorso della stazione appaltante, in quanto la produzione<br />
postuma di un documento nelle pubbliche gare non ha<br />
l’effetto di sanare retroattivamente la causa di esclusione, ma<br />
darebbe luogo ad una non consentita disapplicazione delle regole<br />
poste a garanzia dell’imparzialità del procedimento e finirebbe<br />
con lo snaturare la stessa fisionomia delle pubbliche<br />
gare, alterando la par condicio dei concorrenti. In ogni caso l’istituto<br />
dell’integrazione documentale non può trovare applicazione<br />
in caso di documentazione mancante, come deve intendersi<br />
quella prodotta in copia semplice, in violazione di quanto<br />
prescritto dalla lex specialis di gara.<br />
SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI SUL COSTO<br />
DELLA MANODOPERA<br />
T.A.R. Napoli, sez. I, 16 gennaio 2013, n. 337 - Pres. Mastrocola<br />
- Est. Buonauro<br />
Osservatorio in sintesi<br />
Giurisprudenza<br />
Nelle gare pubbliche indette per l’affidamento di servizi<br />
le tabelle ministeriali, recanti il costo della manodopera<br />
e formulate nell’ambito della contrattazione collettiva<br />
non sono dati inderogabili, ma costituiscono indubbiamente<br />
un parametro legale di congruità dell’offerta, con<br />
la conseguenza che lo scostamento dalle stesse può essere<br />
giustificato solo se accompagnato non da generiche<br />
affermazioni, ma da dati probatori significativi.<br />
Una società, partecipante ad una gara pubblica indetta da un<br />
Comune con il sistema del massimo ribasso per l’affidamento<br />
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e<br />
la gestione dell’isola ecologica, e collocatasi al secondo posto<br />
in graduatoria, avendo offerto un ribasso dell’8,98%, a<br />
fronte del 18,65% dell’aggiudicataria, impugna tutti gli atti<br />
del procedimento, compreso il provvedimento con il quale la<br />
Commissione ha ritenuto congrua l’offerta dell’aggiudicataria.<br />
Sostiene che questa doveva invece essere esclusa dalla<br />
procedura comparativa atteso che la sua offerta conteneva<br />
una determinazione del costo orario per il personale dipendente<br />
inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale<br />
vigente; aggiunge che la Commissione di gara, una<br />
volta verificato che il costo della manodopera era inferiore a<br />
quello minimo per garantire il pagamento del personale impiegato,<br />
avrebbe dovuto dichiarare l’anomalia del ribasso<br />
praticato, tenendo anche presente che la lex specialis di gara<br />
obbligava l’impresa subentrante all’assunzione dei lavoratori<br />
già in servizio. Nel costituirsi in giudizio l’aggiudicataria si<br />
difende sostenendo che il costo derivante dall’applicazione<br />
delle tabelle è stato ridotto alla luce delle statistiche aziendali<br />
in punto di assenza per malattia e per infortuni (da 54 ore a<br />
7), dell’eliminazione delle voci relative al lavoro domenicale<br />
ed assenze per motivi di studio, formazione e permessi ex<br />
lege n. 626 (ore ridotte da 12 a 6). Il Tribunale premette che<br />
gli spazi ad esso riservati ai fini della valutazione dell’operato<br />
dell’Amministrazione risentano del carattere tecnico-discrezionale<br />
dell’operato della Commissione con la conseguenza<br />
che, se il sindacato sulla discrezionalità tecnica, tipico della<br />
valutazione dell’anomalia dell’offerta, non può sfociare nella<br />
sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo<br />
dell’Amministrazione, è però compito del primo verificare<br />
se il potere amministrativo è stato esercitato con l’utilizzo<br />
di regole conformi a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza.<br />
Aggiunge che, nel subprocedimento di verifica<br />
dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è obbligata a<br />
motivare in maniera particolarmente approfondita solo nel<br />
caso in cui esprima un giudizio negativo, e non anche nel caso<br />
di esito positivo della verifica. Di conseguenza, nel caso<br />
al suo esame, la verifica deve soffermarsi sulla ragionevolezza<br />
del giudizio di sostenibilità complessiva dell’offerta dell’aggiudicataria,<br />
alla luce delle giustificazioni dalla stessa offerte,<br />
con particolare riguardo ai punti di criticità segnalati<br />
dalla ricorrente e riguardanti anzitutto i costi per il personale,<br />
in quanto sensibilmente inferiori a quelli necessari a garantire<br />
il trattamento economico conforme al CCNL del 5 aprile<br />
2008. Ciò premesso, e venendo al merito, il Tribunale osserva<br />
che nella valutazione della congruità delle offerte presentate<br />
nelle procedure di affidamento di servizi devono considerarsi<br />
anormalmente basse le offerte che si discostino in<br />
modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle<br />
periodicamente predisposte dal Ministero del lavoro in base<br />
ai valori previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme<br />
in materia. Essi costituiscono non parametri inderogabili, ma<br />
indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza<br />
che è ammissibile l’offerta che da essi si discosti,<br />
Urbanistica e appalti 3/2013 353