09.06.2013 Views

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Osservatorio in sintesi<br />

Giurisprudenza<br />

mento dei servizi ad operatori economici diversi da quello in<br />

concreto individuato. Accolta la domanda di annullamento, il<br />

Tribunale riteneva che nel caso di specie non fosse possibile<br />

pronunciare l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 121<br />

c.p.a., dovendosi applicare il comma 5 di tale articolo, per effetto<br />

dell’avviso volontario per la trasparenza ex art. 79-bis<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea; ma<br />

che ciò non significava che il contratto non potesse essere<br />

dichiarato pur sempre inefficace ai sensi dell’art. 122, ricorrendone<br />

le condizioni. Negli appelli all’esame della Sezione<br />

l’amministrazione appaltante e l’impresa beneficiaria sostengono<br />

tra l’altro una non una corretta applicazione nella pronuncia<br />

di primo grado della direttiva ricorsi 2007/66/CE, in<br />

particolare di quanto previsto all’art. 2-quinquies, par. 4, vieterebbe<br />

in questo caso di dichiararne comunque l’inefficacia.<br />

Ciò quale conseguenza dell’avviso pubblicato sulla GUE, ai<br />

sensi dell’art. 3-bis, dodici giorni prima della conclusione della<br />

convenzione. Il Consiglio rilevando la corretta declaratoria<br />

di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, affronta<br />

la questione relativa ai limiti che incontra il g.a. nel dichiarare<br />

l’inefficacia del contratto, richiamando il contenuto della direttiva<br />

2007/66. La disciplina comunitaria, com’è noto, fatta<br />

eccezione per alcune ipotesi nelle quali è obbligatoria la declaratoria<br />

di inefficacia del contratto, rimette al legislatore nazionale<br />

l’individuazione delle ipotesi nelle quali va rimessa al<br />

giudicante una simile discrezionalità. Tra le ipotesi per le<br />

quali la direttiva prevede la privazione di effetti vi è proprio il<br />

caso in cui «l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato<br />

un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta<br />

Ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito<br />

a norma della direttiva 2004/18/CE» (art. 2-quinquies,<br />

par. 1 lett. a). Sempre la direttiva prevede, peraltro, che il paragrafo<br />

1, lett. a) dell’art. 2-quinquies non si applichi quando:<br />

1) l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione<br />

senza previa pubblicazione del bando sia consentita a<br />

norma delle direttiva 2004/18/CE; 2) la stessa amministrazione<br />

ha pubblicato sulla GUE un avviso preventivo con cui manifesta<br />

l’intenzione di concludere il contratto; 3) il contratto<br />

sia stato concluso non prima dello scadere di dieci giorni a<br />

decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione<br />

dell’avviso. Il legislatore nazionale oltre a prevedere la declaratoria<br />

di inefficacia del contratto nelle ipotesi di violazioni<br />

più gravi conformemente a quanto prescritto dal legislatore<br />

nazionale, ha esteso tale previsione ad altre ipotesi. I casi di<br />

cd. inefficacia necessaria disciplinati dall’art. 121 c.p.a. incontrano<br />

un’espressa deroga nel comma 5 dello stesso articolo<br />

quando la stazione appaltante abbia: a) con atto motivato<br />

anteriore all’avvio della procedura di affidamento, dichiarato<br />

che la procedura senza previa pubblicazione del bando è<br />

consentita dal D.Lgs. n. 163/2006; b) pubblicato un avviso<br />

volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 79bis<br />

del D.Lgs. n. 163/2006; c) concluso il contratto non prima<br />

di dieci giorni civili dalla data di pubblicazione dell’avviso. Nei<br />

casi di inefficacia meno grave si parla di inefficacia possibile,<br />

nel senso che è il g.a. a stabilire se decretare l’inefficacia del<br />

contratto. Tanto premesso il Consiglio invoca l’interpretazione<br />

pregiudiziale della Corte di giustizia nei sensi di cui alle<br />

massime sopra riportate.<br />

FUNZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DA APPORRE IN CALCE<br />

ALLA DOCUMENTAZIONE TECNICA<br />

T.A.R. Napoli, sez. VIII, 17 gennaio 2013, n. 343 - Pres.<br />

Amodio - Est. Di Popolo<br />

È legittima l’esclusione di una ditta da una gara di ap-<br />

palto, motivata con riferimento al fatto che la sottoscrizione<br />

è stata apposta solo sul frontespizio di un testo e/<br />

o documento di più pagine presentato a corredo dell’offerta.<br />

Un’impresa, partecipante ad una gara indetta da un Comune<br />

per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa dei lavori di adeguamento e aggiornamento<br />

della pubblica illuminazione, impugna innanzi al TAR il provvedimento<br />

con il quale l’appalto è stato aggiudicato ad altra partecipante<br />

e ne chiede l’annullamento unitamente agli atti presupposti.<br />

La controinteressata si costituisce in giudizio e propone<br />

ricorso incidentale, con il quale sostiene che la ricorrente<br />

principale doveva essere esclusa dalla selezione avendo<br />

presentato, a corredo della domanda, documenti tecnici sottoscritti<br />

solo nel frontespizio della prima pagina, e non in calce a<br />

tutte le pagine. Il Tribunale accerta che effettivamente i documenti<br />

tecnici presentati dalla ricorrente principale portano solo<br />

sul frontespizio la firma dei suoi legali rappresentati e accoglie<br />

il ricorso incidentale. Premette che nelle procedure di affidamento<br />

dei contratti pubblici l’offerta esprime l’impegno del<br />

concorrente ad eseguire l’appalto con prestazioni conformi al<br />

relativo oggetto, nonché con modalità tecniche e corrispettivo<br />

economico che la qualificano agli effetti della valutazione comparativa<br />

sottesa all’aggiudicazione. Aggiunge che in un simile<br />

contesto, connotato dalla tassatività della forma scritta e dalla<br />

vincolatività della dichiarazione unilaterale di impegno del concorrente,<br />

la firma serve a rendere nota la paternità ed a vincolare<br />

l’autore al contenuto del documento al quale detta dichiarazione<br />

si riferisce; assolve, cioè, la funzione indefettibile di<br />

assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità<br />

dell’offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità,<br />

sotto il profilo sia formale sia sostanziale, potendosi<br />

solo ad essa riconnettere gli effetti propri della manifestazione<br />

di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.<br />

Data la premessa, da essa il Tribunale fa discendere una duplice<br />

conseguenza: la clausola di gara, che imponga la sottoscrizione<br />

anche della documentazione tecnica da parte del<br />

soggetto concorrente, corrisponde all’esigenza che l’offerta<br />

sia formalmente imputata al soggetto titolato ad assumere le<br />

obbligazioni in essa contemplate per l’esecuzione dell’appalto;<br />

la mancanza della sottoscrizione, pregiudicando un interesse<br />

sostanziale pubblicistico, comporta quindi che l’offerta non<br />

può essere accettata; non integra cioè una mera irregolarità<br />

formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente<br />

la validità e la ricevibilità dell’offerta senza che,<br />

all’uopo, sia necessaria una espressa previsione della lex specialis,<br />

stante la diretta comminatoria di esclusione enunciata<br />

dall’art. 46 comma 1-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con riferimento<br />

ai «casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla<br />

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione». Aggiunge<br />

che, per definizione, una ‘‘sottoscrizione’’ deve essere<br />

apposta in calce al documento al quale si riferisce. Afferma,<br />

sempre con puntuale richiamo a precedenti giurisprudenziali<br />

in termini, che la sottoscrizione conclusiva della dichiarazione<br />

di impegno non è surrogabile dalla sottoscrizione<br />

solo parziale delle pagine precedenti ovvero dall’apposizione<br />

della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene<br />

mirando, quest’ultima formalità, a garantire il principio<br />

della segretezza dell’offerta e dell’integrità del plico piuttosto<br />

che, come la firma in calce, l’imputazione della manifestazione<br />

di volontà al concorrente. Aggiunge che la firma in calce<br />

di un documento non è equiparabile a quella apposta solo in<br />

apertura di esso (‘‘in testa’’) ovvero - come nel caso in esame<br />

- sul solo frontespizio di un testo di più pagine, in quanto<br />

352 Urbanistica e appalti 3/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!