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Osservatorio<br />

amministrativo<br />

a cura di GIULIA FERRARI e LUIGI TARANTINO (*)<br />

APPALTI E LAVORI PUBBLICI<br />

SUI CONTENUTI DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO AI FINI<br />

DELL’AGGIUDICAZIONE<br />

Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2013, n. 90 - Pres.<br />

Volpe - Est. Prosperi<br />

È inidoneo il contratto di avvalimento formale con cui,<br />

tramite l’assunzione di impegni assolutamente generici,<br />

viene prestata dall’ausiliaria la certificazione posseduta<br />

rinviando all’eventuale, nonché inammissibile, aggiudicazione<br />

della procedura la regolazione degli impegni assunti,<br />

senza, di conseguenza, una reale messa a disposizione<br />

di risorse, mezzi o di altro elemento.<br />

Nella fattispecie all’attenzione del Consiglio l’impresa aggiudicataria<br />

di una gara d’appalto nella veste di controinteressata<br />

propone ricorso incidentale, con doglianza che reitera in<br />

sede d’appello, prospettando il difetto di legittimazione dell’originaria<br />

ricorrente attesa la genericità dell’obbligo assunto<br />

dall’impresa ausiliaria con il contratto di avvalimento. Con la<br />

conseguenza che lo stesso sarebbe inidoneo a garantire la<br />

stazione appaltante in ordine alla serietà ed effettività della<br />

messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento,<br />

per cui, conseguentemente, l’appellante sarebbe stata in<br />

ogni caso del tutto priva di un requisito posto a base della<br />

gara. Al riguardo, la Sezione rileva come il contratto di avvalimento<br />

in parola si limitava a stabilire che l’ausiliaria si obbligava<br />

nei confronti dell’impresa ausiliata, nonché della stazione<br />

appaltante, a norma dell’art. 49 comma 2 lett. f) D.Lgs. n.<br />

163/06, a fornire il requisito di cui l’impresa ausiliata era carente,<br />

nonché a mettere a disposizione i mezzi e attrezzature<br />

necessarie, per tutta la durata dell’appalto, mentre la definizione<br />

degli impegni assunti dall’ausiliaria a favore dell’impresa<br />

ausiliata veniva rinviata ad una successiva regolazione da<br />

effettuarsi, in caso di aggiudicazione della procedura.<br />

Una simile formulazione a giudizio del Consiglio risulta far<br />

sorgere un obbligo meramente formale ed appare contraria<br />

alla ratio della norma che è quella di consentire la partecipazione<br />

alla procedura a soggetti che non siano in possesso<br />

dei requisiti ed al contempo di garantire l’affidabilità dei lavori,<br />

dei servizi o delle forniture appaltati. In una situazione di<br />

tal fatta vengono, inoltre, meno i presupposti per l’assunzione<br />

di una responsabilità solidale da parte dell’impresa ausiliaria.<br />

Pertanto, il Consiglio dichiara inammissibile l’appello<br />

spiegato dalla originaria ricorrente.<br />

SULLA DEFINIZIONE DEI LIMITI CHE INCONTRA IL G.A.<br />

NELLA PRIVAZIONE DI EFFICACIA DEI CONTRATTI PUBBLICI<br />

Consiglio di Stato, sez. III, ord. 7 gennaio 2013, n. 25 -<br />

Pres. Lodi - Est. Simonetti<br />

Va rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità Euro-<br />

pee, la questione pregiudiziale se l’art. 2-quinquies, par.<br />

4, della direttiva n. 2007/66 vada interpretato nel senso<br />

che, qualora un’amministrazione aggiudicatrice, prima<br />

di affidare il contratto direttamente ad un operatore<br />

economico determinato, scelto senza previa pubblicazione<br />

del bando, abbia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale<br />

dell’Unione europea l’avviso di trasparenza preventiva<br />

e abbia atteso almeno dieci giorni per la stipulazione<br />

del contratto, sia automaticamente precluso - sempre e<br />

comunque - al giudice nazionale di pronunciare la privazione<br />

di effetti del contratto, anche se ravvisi la violazione<br />

delle norme che consentono, a determinate condizioni,<br />

di affidare il contratto senza l’espletamento di una<br />

gara.<br />

Va rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità Europee,<br />

la questione pregiudiziale se l’art. 2-quinquies, par.<br />

4, della direttiva n. 2007/66 - ove interpretato nel senso<br />

di escludere la possibilità che a norma del diritto nazionale<br />

(art. 122 c.p.a.) sia pronunciata l’inefficacia del contratto,<br />

nonostante il giudice abbia accertato la violazione<br />

delle norme che consentono, a determinate condizioni,<br />

di affidare il contratto senza l’espletamento di una<br />

gara - sia conforme ai principi di parità delle parti, di<br />

non discriminazione e di tutela della concorrenza, nonché<br />

assicuri il diritto ad un ricorso effettivo sancito dall’art.<br />

47 della Carta dei diritti dell’Unione europea.<br />

Una stazione appaltante, supponendo di poter ricorrere all’affidamento<br />

diretto di un appalto di servizi, procedeva ai<br />

sensi dell’art. 79-bis del citato D.Lgs. n. 163/2006, alla pubblicazione<br />

dell’avviso volontario per la trasparenza sul supplemento<br />

della Gazzetta Ufficiale Europea ed all’esito della<br />

negoziazione sempre sulla GUE, anche dell’avviso di aggiudicazione<br />

dell’appalto. Gli atti in questione venivano impugnati<br />

da un’impresa di settore che censurava la scelta di<br />

non bandire una procedura di gara, deducendo la violazione<br />

dell’art. 28 della direttiva 2009/18/CE e dell’art. 57 del D.Lgs.<br />

n. 163/2006, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di<br />

potere, sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per avviare<br />

una procedura negoziata senza bando. Chiedeva, quindi,<br />

l’annullamento dell’aggiudicazione e, ove già stipulato, la dichiarazione<br />

di inefficacia del contratto. Il primo giudice riteneva<br />

fondata la censura proposta dalla ricorrente secondo la<br />

quale i dati e le circostanze indicati dall’Amministrazione non<br />

integravano quelle ‘‘ragioni tecniche’’ che, ai sensi dell’art.<br />

57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, fanno si che il<br />

contratto possa essere affidato unicamente ad un solo operatore<br />

economico determinato, quanto piuttosto ragioni di<br />

opportunità e difficoltà che potrebbero derivare dall’affida-<br />

Nota:<br />

Osservatorio in sintesi<br />

Giurisprudenza<br />

(*) La rassegna delle decisioni del Consiglio di Stato è curata da L. Tarantino;<br />

la rassegna delle sentenze del TAR è curata da G. Ferrari.<br />

Urbanistica e appalti 3/2013 351

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